VOLETE COMPRARE  CASA SENZA CHIEDERE UN MUTUO ALLA BANCA ? ECCO UNO DEI METODI

ECCO COME  COMPRARE CASA SENZA BANCA 

ECCO SPIEGATO L’ACCOLLO 

L’accollo è previsto dall’ art. 1273 del Codice civile: «Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore». La figura è stata prevista per la prima volta nel Codice del 1942, ma era già stata individuata a livello dottrinale dal codice del 1865. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso, il terzo è obbligato nei confronti del creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.

L’accollo è la convenzione con cui un terzo (accollante) si assume il debito che un altro soggetto (accollatario) ha verso il creditore; il creditore rimane estraneo rispetto all’accordo, a meno che non vi aderisca espressamente.

Risulta chiara, quindi, la differenza tra l’accollo e l’espromissione: in entrambe le figure il debitore viene liberato dal suo debito, che viene assunto da un altro soggetto, ma l’accollo è un accordo tra debitore e terzo, mentre l’espromissione è un accordo tra il terzo e il creditore. Quanto alla delegazione, si ravvisa la differenza si ravvisa nel fatto che  questa è una fattispecie complessa che richiede la partecipazione di tutte e tre le parti, mentre nell’accollo il rapporto corre tra accollante e accollato.

Tipi di accollo

L’accollo può essere esterno o interno, liberatorio o cumulativo.

L’accollo esterno è quello con cui il creditore aderisce alla convenzione tra il debitore e l’accollante; da questo momento la stipulazione in suo favore è irrevocabile (art. 1273 comma 1).

L’accollo interno o semplice

L’accollo interno (detto anche semplice), invece, è quello in cui il creditore non ha prestato la sua adesione; il terzo, quindi, si obbliga verso il solo debitore a tenere costui indenne dalla sua obbligazione. In tal caso il creditore non assume alcun diritto verso l’accollante. Tuttavia, se ne ricorrono i presupposti, si ritiene che il creditore possa agire nei confronti del debitore con l’azione surrogatoria .L’accollo interno non è espressamente previsto dal codice, che si riferisce solo a quello esterno, ma non si dubita della sua ammissibilità, stante il generale principio dell’autonomia privata (art. 1322). L’obbligazione dell’accollante può avere diverso contenuto: costui può obbligarsi a liberare il debitore originario nel modo in cui riterrà opportuno; può vincolarsi a pagare al creditore secondo le modalità proprie dell’adempimento del terzo ; oppure può impegnarsi a tenere indenne il debitore da quanto abbia pagato al creditore.

Natura giuridica
dell’accollo interno

Si discute se l’accollo interno sia un tipo particolare di accollo, la cui differenza è costituita solo dalla mancata adesione del creditore, ovvero sia una figura autonoma. Per la prima teoria l’accordo tra terzo e debitore costituirebbe sempre un accollo interno, a cui potrebbe seguire oppure no l’adesione del creditore: nel primo caso l’accollo diventa esterno, nel secondo caso rimane interno. In altre parole, l’accollo interno costituirebbe solo il momento preliminare dell’accollo esterno. Ovviamente, poi, le parti potranno stabilire espressamente che il creditore non abbia la possibilità di aderire; in questo caso l’accollo nasce interno e tale rimane (perché‚ l’adesione del creditore non avrebbe efficacia). Per la seconda teoria invece, accollo interno ed esterno sarebbero due negozi differenti. Quando il debitore e il terzo si accordano affinché‚ questi tenga indenne il primo dall’obbligazione, l’accollo sarebbe di tipo interno, e non avrebbe la possibilità di diventare esterno a seguito dell’adesione del creditore. L’accollo esterno, invece, è quello in cui le parti si accordano per l’assunzione del debito, prevedendo espressamente la possibilità che il creditore vi aderisca in seguito; in questo caso l’accollo nasce già esterno da subito; se poi il creditore non vi aderisce, allora l’accollo diventerà interno.

Un esempio chiarirà meglio la differenza tra i due istituti. Secondo la prima teoria se io dico a Caio «mi assumo il tuo debito» e Caio accetta abbiamo un accollo interno, a cui il creditore può aderire o no; l’accollo, cioè nasce sempre come accollo interno, per poi eventualmente diventare esterno. In base alla seconda teoria un accordo come quello visto è sempre e solo un accollo interno e non potrebbe mai diventare esterno. L’accollo esterno, invece, si avrebbe solo se io mi accordo con Caio prevedendo fin dall’inizio la possibilità che il creditore aderisca alla stipulazione, e cioè stipulo un patto del seguente tenore: «Tizio si assume il debito di Caio, che accetta, e il creditore potrà aderire alla stipulazione».

Probabilmente è corretto ritenere che la possibilità che il creditore aderisca o meno alla stipulazione dipenderà dal concreto accordo intervenuto tra le parti. Qualora non sia espressamente previsto nulla, invece, si adopereranno i normali criteri di interpretazione della volontà; nel dubbio, probabilmente deve presumersi che il creditore abbia facoltà di aderire alla stipulazione perché‚ in tal senso depone la lettera dell’art. 1273, ove è detto che «quando il debitore e un terzo convengono che questi si assuma il debito dell’altro» (senza precisare nulla, quindi, dell’eventuale adesione del creditore) «il creditore può aderire alla stipulazione».

L’accollo liberatorio
e l’accollo cumulativo

Quando il creditore aderisce alla convenzione di accollo può dichiarare contemporaneamente di liberare il debitore originario: è questo l’accollo liberatorio. Se il creditore non libera il debitore, quest’ultimo e l’accollante rimangono obbligati in solido e avremo il cosiddetto accollo cumulativo. La liberazione del debitore originario può derivare da un’iniziativa spontanea del creditore, oppure può essere condizione dell’accollo (cioè l’accollante e il debitore possono accordarsi affinché‚ il primo si assuma il debito, ma solo a condizione che il creditore liberi il primo debitore). In giurisprudenza: Cass. 1352/2012 e 14780/2009.

L’accollo novativo

Anche per l’accollo si ripropone il problema dell’ammissibilità di un accollo privativo, con cui si realizzerebbe la successione nel debito, distinto da un accollo novativo.

Accollo ex lege
e accollo volontario

L’art. 1273 si riferisce indubbiamente all’accollo volontario, quello, cioè, che nasce in seguito a un accordo della parti. In alcuni casi abbiamo il cosiddetto accollo ex lege, quando è la legge a stabilire che il debito di un soggetto sia assunto da un altro al verificarsi di determinati presupposti. Sono ipotesi di accollo legale interno quelle di cui all’art. 2031 (obbligazioni assunte dal gestore di affari altrui, nell’utile gestione), art. 668, c. 1 (adempimento dei pesi della cosa legata), art. 1010, c. 1 (passività gravanti sull’usufrutto di eredità). Ipotesi di accollo ex lege esterno sono quelle di cui all’art. 1408 (cessione del contratto con liberazione del cedente), art. 1602 (trasferimento a titolo particolare della cosa locata), art. 2558 (trasferimento di azienda). Ipotesi di accollo cumulativo sono quelle degli artt. 2269 (responsabilità del nuovo socio di una società di persone per debiti precedenti alla sua entrata nella società); 2320 (responsabilità dell’accomandante che si immette nella gestione sociale).

 

Natura giuridica
dell’accollo esterno

Occorre ora vedere la natura giuridica dell’accollo esterno; per quanto riguarda quello interno, invece, è sicuramente da ritenersi un contratto bilaterale.

Tesi del contratto plurilaterale

Autorevole dottrina costruisce l’accollo come un contratto plurilaterale (Mancini). Precisamente, avremmo un contratto aperto tra il debitore e il terzo, in cui si inserisce successivamente il creditore. L’adesione del creditore sarebbe, quindi, momento costitutivo del negozio di accollo.

La stessa lettera della legge sembrerebbe indurre a questa conclusione, in quanto l’art. 1273 dice che «il debitore è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione» il che lascia intendere, argomentando a contrariis, che il debitore non è obbligato verso il creditore quando questi non ha aderito alla stipulazione.

Tesi del doppio negozio

Altro autorevole studioso (Rescigno) ha sostenuto che l’accollo sia una fattispecie complessa risultante da due negozi distinti, ma collegati. Il primo negozio sarebbe quello bilaterale tra terzo e debitore originario, con cui il primo si assume l’obbligo di tenere indenne il debitore dalla sua obbligazione; tale negozio contiene in se un’offerta al creditore di aderire all’accollo; il secondo negozio è quello intercorrente tra creditore e accollante, con cui il creditore aderisce alla stipulazione. L’accollo vero e proprio, secondo questa teoria, sarebbe non un contratto tra debitore e terzo, ma tra terzo e creditore; nel momento in cui il creditore e il terzo si accordano, allora, il primo dei due patti (quello tra debitore e terzo) degrada a mero presupposto storico del contratto di accollo. Da questo punto di vista l’accollo sarebbe una variante dell’espromissione; più precisamente sarebbe il negozio preparatorio di un’espromissione. Contro questa tesi si è obbiettato che, visto in questa prospettiva, l’accollo perderebbe ogni autonomia e non si giustificherebbe la previsione normativa che ha differenziato le due figure.

Tesi del contratto bilaterale
a favore di terzo

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti configurano l’accollo come un contratto bilaterale a favore di terzo. L’adesione del terzo (il creditore) sarebbe, stando anche alla lettera dell’art.1273, un atto simile a quello di cui all’art. 1411, cioè una dichiarazione che vale solo a rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore. Il contratto si perfezionerebbe dal momento in cui è concluso l’accordo tra debitore e accollante e non al momento dell’adesione del creditore. In un caso, però, non ricorrerebbe la struttura del contratto a favore del terzo e precisamente quando l’accollante e l’accollato stipulino il negozio subordinandolo alla condizione che il creditore liberi il debitore originario; in tal caso, comunque, il creditore non diventa parte del contratto, ma si limita ad autorizzare gli effetti di un negozio che incidono sulla sua sfera giuridica (tramite un atto che è qualificabile, appunto, come «autorizzazione»).

Critica alla tesi del contratto
a favore del terzo

La tesi del contratto a favore del terzo è stata contestata. Possiamo qui ripetere alcune delle cose dette a proposito dell’espromissione, e cioè che il contratto a favore del terzo è un normale contratto (tipico o atipico) i cui effetti deviano non a favore dello stipulante (come sarebbe invece normale) ma a favore di un terzo; in altre parole, abbiamo la variante strutturale di un contratto diverso. L’accollo, invece, è un contratto tipico, con una sua propria causa e suoi propri effetti; è incontestabile che con tale accordo il terzo (cioè il creditore) riceva un vantaggio, ma certamente ciò non è sufficiente perché‚ si possa qualificare «contratto a favore del terzo». Inoltre, lo schema dell’art. 1411 certamente non può applicarsi all’accollo liberatorio; in tal caso, infatti, la dichiarazione del terzo-creditore, è assolutamente fondamentale per l’efficacia del negozio. Diversa, poi, è la sequenza con cui i due negozi producono effetti: il contratto a favore del terzo in un primo momento ha effetti verso il terzo, e solo in seguito al suo rifiuto produce effetti tra le parti; nell’accollo, invece, il negozio è inizialmente efficace solo tra le parti, e se il creditore accetta ha effetti anche nei suoi confronti. Infine, può dirsi che il contratto a favore del terzo è un negozio dispositivo di diritti altrui; l’accollo, invece, determina solamente la successione nel diritto; non abbiamo, quindi, un atto dispositivo, in quanto il rapporto obbligatorio in capo al creditore rimane identico.

Conseguenza pratica
delle varie tesi

Accogliere l’uno o l’altra delle tesi non è indifferente sul piano pratico. Se, infatti, diciamo che l’accollo è un contratto trilaterale, vuol dire che il momento perfezionativo del negozio coincide con l’adesione del creditore; se, invece, diciamo che siamo alla presenza di un contratto bilaterale vuol dire che il negozio è concluso nel momento in cui il debitore e l’accollante si accordano. La conseguenza la ritroviamo particolarmente in tema di insolvenza del debitore (art. 1274, c. 2): dice l’articolo che se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito nei confronti del creditore il debitore originario non è liberato e la stessa disposizione si applica all’accollo liberatorio; il tempo in cui il delegato è insolvente è, in altre parole, il momento in cui il contratto si perfeziona, ed ecco perché‚ è molto importante stabilire quale sia questo momento.

La causa dell’accollo

Alcuni autori (Cicala, Campobasso) hanno negato che l’accollo abbia una propria causa in quanto esso è un negozio accessorio; di conseguenza esso avrà la causa del negozio principale. L’accessorietà si deve alla funzione dell’accollo, che non è mai un negozio isolato, ma costituisce sempre la modalità di un contratto diverso: ad esempio in una vendita immobiliare le parti possono concordare che il prezzo sia pagato mediante l’accollo del mutuo che il costruttore ha contratto con la banca e in tal caso la funzione dell’accollo si inserisce nella più ampia causa del negozio di compravendita; se l’assunzione del debito altrui è fatta animo donandi la causa sarà quella della donazione; se è fatta in cambio di un corrispettivo la causa sarà quella dei contratti di scambio. Secondo Bianca nell’accollo è ravvisabile una doppia causa; una sarebbe relativa al rapporto di valuta (cioè al rapporto debitore-creditore) e consiste nel concreto interesse a che le parti sostituiscano il vecchio debitore; l’altra è relativa al rapporto di provvista (cioè al rapporto debitore-accollante) e consiste nell’interesse dell’accollante ad assumersi il debito. Secondo un altro orientamento, invece, la causa dell’accollo è costituita dall’assunzione del debito altrui; tale causa costituisce la causa costante e tipica di ogni accollo; ma accanto a tale causa costante ve ne è un’altra, che è quella del rapporto (oneroso o gratuito) cui di volta in volta l’accollo accede. Quindi, se è vero che a volte l’accollo non è un negozio a se stante, ma si inserisce in un regolamento negoziale diverso e di più ampio contenuto, in tal caso sarà ugualmente rinvenibile la causa costante e tipica, che dovrà essere integrata con la causa dei negozi che all’accollo sono collegati.

Disciplina

L’accollo ha a oggetto l’assunzione dell’altrui debito, comprensivo degli interessi non scaduti; non comprenderebbe, invece, gli interessi scaduti. Ai sensi dell’art. 1273 c. 4, l’accollante è obbligato nei limiti in cui il terzo ha assunto il debito nei confronti del creditore. Se per esempio il debito principale era 100, e l’accollante si è assunto il debito per 80, l’impegno dell’accollante non coprirà tutto il debito, e la restante parte sarà coperta dal debitore principale. Si discute se possa avere a oggetto beni futuri. La tesi positiva si basa sull’argomento per cui l’art. 1348 è una norma di applicazione generale, e non c’è motivo di non estenderlo anche all’accollo. La tesi negativa, invece, si basa sulla considerazione che il negozio di accollo realizza una fattispecie di successione nel debito; e non può succedersi in un debito che ancora non esiste.

Il beneficium ordinis

Si discute se il creditore, in caso di accollo cumulativo, possa rivolgersi indifferentemente all’accollante o al debitore, oppure se abbia l’onere di chiedere la prestazione preventivamente all’accollante (cioè occorre vedere se sussista il cosiddetto beneficium ordinis). Secondo la dottrina prevalente, anche se la legge dice che l’obbligazione del debitore e quella dell’accollante sono obbligazioni solidali, il creditore ha comunque l’onere di chiedere la prestazione prima all’accollante e solo in un momento successivo (qualora l’accollante non paghi) al debitore. In tal senso Cass. 4482/2010). Quando l’accollo è cumulativo e di tipo interno, invece, il creditore potrebbe rivolgersi indifferentemente a chi vuole. L’accollante che paga, in caso di accollo cumulativo esterno, non ha l’azione di regresso nei confronti dell’accollato, dato che siamo in presenza di un’obbligazione solidale, ma a interesse unisoggettivo, in quanto obbligato principale è l’accollante.

La revoca dell’accollo

 Ai sensi dell’art. 1273, c. 1: «Il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore»; se ne ricava, argomentando a contrariis, che fino a quando il creditore non ha aderito alla stipulazione, questa può essere revocata. Non è specificato, però, se la revoca possa provenire da una sola delle parti, oppure se debba essere necessariamente bilaterale.

Coloro che vedono l’accollo come un contratto a favore di terzo necessariamente applicano l’art. 1411, in base al quale la revoca può essere effettuata dal solo stipulante (cioè, in questo caso, dal debitore). Per effetto della revoca viene meno l’efficacia esterna dell’accollo, e non anche l’efficacia inter partes; l’accollo, quindi, diventa un accollo interno.

Secondo Rescigno, invece, nel silenzio della legge deve ritenersi che il potere di revoca possa competere sia all’accollato che all’accollante.

Un’altra tesi sostiene, invece, che la revoca dell’accollo debba essere bilaterale. L’accollo, infatti, che segua l’adesione del creditore oppure no, nasce pur sempre da un accordo tra debitore e accollante, e quindi non potrà sciogliersi che per mutuo consenso (art. 1372).

Le eccezioni

Il quarto comma dell’art. 1273 stabilisce che l’accollante può opporre al creditore tutte le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta; sono le cosiddette eccezioni inerenti al rapporto di provvista, cioè quelle inerenti al rapporto tra il debitore e il terzo accollante; per esempio l’accollante potrebbe eccepire l’invalidità dell’accollo, la rescissione o la risoluzione. In pratica, l’accollante potrà rifiutarsi di adempiere ogni volta che vi sia un vizio per cui la prestazione non è più dovuta.

Secondo la dottrina prevalente l’accollante può opporre al creditore le eccezioni che gli avrebbe potuto opporre il debitore originario (cioè le eccezioni relative al rapporto di valuta). Ciò non è previsto espressamente dalla legge, ma è sostenuto con due argomenti: anzitutto perché l’accollo realizzerebbe una fattispecie di successione nel debito (se l’accollante subentra nello stesso rapporto di cui era titolare il debitore originario, logicamente deve poter opporre le stesse eccezioni che il debitore poteva opporre al creditore); in secondo luogo si applica analogicamente la normativa sull’espromissione. In senso contrario si pronunciano coloro che non ammettono la successione nel debito; si è opposto poi, che nella legge non c’è traccia di una simile soluzione; inoltre non si capisce per quale motivo dovrebbe applicarsi analogicamente la normativa sull’espromissione e non quella sulla delegazione.

Invalidità
della nuova obbligazione

Ai sensi dell’art. 1276 se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.Abbiamo già considerato questo articolo a proposito della delegazione; la norma in questione è considerata da taluno un caso di revivivscenza del rapporto estinto, mentre secondo altri non riprende vita il precedente rapporto ma ne nasce uno del tutto nuovo; è stato detto, infatti, che anche per l’accollo se rivivesse l’originaria obbligazione il creditore dovrebbe restituire all’accollante quanto questi gli abbia già corrisposto, mentre invece sembra di poter dire che la responsabilità del primo debitore si limiti alla parte residua del debito.

Per maggiori chiarimenti  la Direzione legale Nazionale  è sempre a disposizione dei nostri associati.

 

Non riuscite più a pagare le rate ?

Vi aiutiamo Noi 

 


Volete maggiori informazioni?

Mail: info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde: 800 134 008 (09-12 / 15-17)
WhatsApp: +39 338 8310374 (orario continuato) 


Seguiteci su tutti i Social!


Volete dialogare con un avvocato Etico?

Contatti

Contatti

Oggetto

Oggetto

Vi ricontattiamo

Vi ricontattiamo

Dati personali

Dati personali

  • Contatti
  • Oggetto
  • Vi ricontattiamo
  • Dati personali

Inserite i vostri dati di contatto

Raccontateci la vostra storia

Scegliete la vostra preferenza

Inserite i vostri dati (facoltativo)