La clausola “visto e piaciuto” non annulla gli eventuali

vizi occulti nell’acquisto di una auto usata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21204 del 19 ottobre 2016. Il consumatore deve essere garantito da eventuali vizi non riscontrabili al momento dell’acquisto.

acquisto-auto-usata

Acquistare una auto usata da privato o da rivenditore può consentire un risparmio economico ma bisogna evitare spiacevoli inconvenienti. In un precedente articolo abbiamo esaminato il rischio delle truffe nell’acquisto di veicoli usati. L’acquisto di un bene viene infatti effettuato a seguito di una valutazione complessiva del veicolo che non può tenere conto di difetti e vizi non riscontrabili. Nei contratti di acquisto di una auto viene spesso inserita la clausola “visto e piaciuto”. Una clausola che introduce il venditore a garanzia di eventuali osservazioni e/o lamentele mosse dall’acquirente in seguito.

L’articolo 1490 del Codice Civile recita “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore“.

La clausola “visto e piaciuto” deve essere intesa, secondo la Cassazione, come un accertamento, da parte del compratore, di vizi riconoscibili e dei quali il compratore può prendere visione. Come? Con la normale diligenza e non taciuti o nascosti in mala fede dal venditore. Di contro, la clausola stessa non può essere imputata a salvaguardia di eventuali vizi occulti, non riscontrabili ictu oculi dal compratore prima dell’acquisto.

Ecco le verifiche consigliate prima dell’acquisto di una auto usata

Sono essenzialmente tre le verifiche da effettuare prima dell’acquisto. Gli obiettivi devono essere rivolti ad accertare il proprietario del veicolo, verificare lo stato del veicolo, certificare l’acquisto con un documento valido ai fini di legge.

1. Accertare il proprietario dell’auto usata

Prima di completare l’acquisto di un veicolo (auto, moto, rimorchio ..) è indispensabile verificare se chi sta proponendo l’acquisto sia realmente il proprietario. Se il veicolo è in vendita presso un concessionario di auto usate, è bene accertare chi sia realmente il proprietario e sapere se unico proprietario o se il veicolo ha avuto anche altri proprietari in passato. E’ sufficiente conoscere la targa del veicolo e richiedere una visura PRA online. Il documento fornisce i dati anagrafici completi dell’attuale proprietario.

2. Verificare lo stato del veicolo

Verificare lo stato del veicolo significa non solo visivamente controllare la carrozzeria e lo stato d’uso generale. E’ importante accertare lo stato giuridico e la presenza di eventuali gravami. Occorre accertare soprattutto la presenza di una ipoteca o di un fermo amministrativo. Infatti, qualora i debiti non siano stati sanati, sarà l’acquirente a doversi accollare il pagamento dei debiti del venditore. L’ipoteca ed il fermo amministrativo gravano infatti sul bene e potranno essere cancellati solo a seguito dell’integrale pagamento. Nella visura auto sono esplicitate le ipoteche che gravano sulla auto usata.

3. Certificare l’acquisto

Soltanto attraverso un certificato si dispone di un documento ufficiale valido ai fini di legge . Il primo documento da richiedere è il CDP, Certificato di Proprietà Digitale. Si tratta di un documento rilasciato dal PRAPubblico Registro Automobilistico, che dal 5 ottobre 2015 ha sostituito il certificato cartaceo. Il secondo documento indispensabile per certificare l’acquisto è rappresentato dall’ estratto cronologico PRA. E’ un certificato ufficiale valido ai fini di legge che può essere richiesto online ed attesta lo stato giuridico del veicolo, indicando tutti i soggetti che, nel tempo, sono stati proprietari del veicolo.

Come garantire l’acquisto di una auto usata da vizi occulti

Qualora, a seguito dell’acquisto, l’acquirente si renda conto della presenza di vizi occulti può fare ricorso all’art. 1476 del Codice che stabilisce le obbligazioni in capo al venditore:

  • consegnare la cosa al compratore
  • fargli acquistare la proprietà della cosa
  • garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa

In quali fattispecie il compratore può ricorrere:

  1. il vizio deve essere preesistente alla vendita ma è l’onere della prova è in capo al compratore
  2. entro 8 giorni dal momento in cui il compratore è edotto dell’esistenza del vizio, deve denunciarne il fatto
  3. entro un anno dalla materiale consegna del veicolo, il compratore può esperire l’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di acquisto.

In caso di risoluzione del contratto, il venditore è tenuto alla restituzione al compratore di tutti gli importi versati (art. 1493 C.C.). Si intendono quindi ricompresi, non solo l’importo per l’acquisto della auto usata ma anche tutte le spese (visure PRA, diritti PRA, diritti agenzia) sostenute dal compratore. Nel secondo caso, il compratore può richiedere una riduzione del prezzo determinata, a seguito di perizia, in base agli interventi necessari per l’eliminazione del vizio occulto dal veicolo.

 

 


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