Cosa dovete sapere per difendere la Famiglia

dall’Agenzia Entrate Riscossione

Agenzia Entrate riscossione Equitalia

Cartelle di pagamento, preavvisi di fermo, ipoteca, solleciti di pagamento e lettere di presa in carico. Tutti gli atti dell’Esattore, la loro efficacia e, soprattutto, come difendere la famiglia dall’Agenzia Entrate Riscossione. 

 

Equitalia spa ha cambiato nome, ed ha acquisito maggiore potere.Vi è arrivata una busta da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione?  Tra tanti fogli (conteggi, riepiloghi e dettagli) non avete capito nulla, se non che vi è stato chiesto di pagare una cifra talmente alta da farvi girare la testa.Prima di fare qualsiasi azione dovete capire che efficacia ha l’atto che avete  ricevuto, cosa può succedere e che rischi corre la vostra famiglia.

 

Cosa si può fare se arriva una cartella

Anche se possono sembrare tutti uguali, gli atti che invia l’agente della riscossione hanno nomi, significati ed efficacia diversa. Di certo, non c’è da prenderli mai sottogamba e bisogna pensare al da farsi nel più breve tempo possibile: sia perché possono decorrere i termini per fare ricorso, sia perché potrebbe scattare un fermo, un’ipoteca o un pignoramento.

SE NON SAPETE LEGGERE L’ATTO CHE VI E’ STATO SPEDITO DALL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE INVIATELO A :  IOAGISCO@AVVOCATOINFAMIGLIA.COM

 

Da mesi vi invitiamo a visionare l’estratto di ruolo con calma  ma adesso, con la notifica ricevuta, bisogna correre . Ora è a rischio il conto corrente oppure la vostra busta paga o le provvigioni indispensabili per vivere, pagare bollette e mangiare. Altro che evasori!

Coloro che hanno le cartelle esattoriali sono coloro che non riescono a pagare. Questo non significa che siano evasori.Il colpevole ritardo (perdonate ma qui il colpevole siete solo voi e non Equitalia), vi impedisce di  mettere in discussione le questioni relative al credito che sta a monte. Se arriva una cartella per una multa non pagata è troppo tardi per opporsi.

In realtà la cartella non è che l’ultimo atto di una serie di avvisi che, in precedenza, devono essere stati recapitati al contribuente e contro i quali questi – se realmente interessato – doveva opporsi. Se non lo ha fatto, facendo scadere i termini, non li può riaprire con l’arrivo della cartella. Contro la cartella e tutti gli altri avvisi e solleciti dell’Agenzia Entrate Riscossione si possono sollevare solo contestazioni attinenti al loro stesso contenuto o alle questioni successive all’invio dell’atto.

 

Cosa è la Cartella esattoriale o la cartella di pagamento?

Si tratta di un «titolo esecutivo»: significa che quest’atto ha la stessa forza di una sentenza, consente cioè di fare direttamente un pignoramento senza prima avviare una causa. Quindi se avete  ricevuto una cartella rischiate  il blocco del conto, l’ipoteca sulla casa, il fermo auto, il pignoramento dello stipendio o della pensione.  Cosa aspettate a difendervi?

La cartella di pagamento funge anche da «ultimo avviso» (al pari del cosiddetto «atto di precetto» inviato dal creditore). Essa dà un termine di 60 giorni per pagare, oltre i quali non è più possibile impugnarla. Se si tratta di una cartella per multe stradali il termine scende a 30 giorni, mentre per quelle per contributi Inps e Inail il termine passa a 20 giorni.

Ricevere una cartella esattoriale è quindi come ricevere una sentenza di condanna con l’atto di precetto. Ma con una particolarità molto importante: la cartella di pagamento cessa di avere efficacia dopo 1 anno. Spirato questo termine, o l’Agente della riscossione invia una nuova «intimazione di pagamento» (lo può fare quante volte vuole) oppure non può agire con l’esecuzione forzata.

La cartella di pagamento ha poi l’effetto di interrompere i termini di prescrizione. Per cui, se un debito stava per cadere in prescrizione, ma ancora non era scaduto, i termini iniziano a decorrere nuovamente da capo dal giorno successivo all’arrivo del postino.  Capito come stanno agendo i furbetti di Equitalia? Rimediano agli errori del passato con nuove notifiche che dovete contestare.

 

Agenzia Entrate Riscossione: Avviso di presa in carico

Ci sono degli atti emessi dall’Agenzia Entrate Riscossione e dall’Inps che sono già essi stessi titoli esecutivi, quindi hanno la forza di una sentenza. Un esempio è l’avviso di accertamento direttamente esecutivo. In presenza di uno di questi atti non c’è ragione di emettere una cartella esattoriale. Tuttavia, l’Agente della riscossione (che è l’unico soggetto che può avviare l’esecuzione forzata esattoriale) deve far sapere al contribuente di essere stato delegato e, pertanto, gli invia un atto che si chiama «Avviso di presa in carico». In tale ipotesi il contribuente non riceverà mai alcuna cartella esattoriale di cui non ve ne sarebbe difatti bisogno.L’obbligo dell’invio dell’avviso di presa in carico viene meno quando esiste un fondato pericolo per il buon esito della riscossione: in questo caso la legge consente di procedere senza informativa. Se il contribuente riceve un avviso di presa in carico è perché gli è stato già consegnato un precedente atto con l’intimazione di pagamento notificatogli dall’ente titolare del credito, per cui non può impugnare il suddetto avviso. Ma se non ha mai ricevuto nulla, egli può opporsi contro l’avviso di presa in carico.

 

Sollecito di pagamento

Spesso, dopo la cartella di pagamento, viene spedito un sollecito di pagamento. Ha la semplice funzione di promemoria e, pertanto, non viene inviato con raccomandata ma con una lettera semplice. Non per questo è nullo. Difatti, chi ha ricevuto il sollecito ha già subito la notifica di una cartella o di un avviso di presa in carico.

Il sollecito è obbligatorio per i debiti fino a mille euro. Per essi c’è il divieto di avviare il pignoramento, fermo o ipoteche prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito. Si tratta di una norma con poco valore: essendo infatti consentita la spedizione con lettera semplice, non si potrà neanche provare il corretto adempimento della busta e il ricevimento della stessa.

 

Avviso di intimazione di pagamento

La  cartella ha efficacia per 1 anno. Decorso l’anno, se l’Agenzia Entrate Riscossione intende avviare il pignoramento deve notificare un nuovo sollecito che, in tal caso, si chiama intimazione di pagamento. Questa a sua volta non ha efficacia eterna ma scade dopo 180 giorni. Nulla toglie però che possa essere rinnovata all’infinito. Ciascuna di esse interrompe i termini della prescrizione.

Dunque, l’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia passato un anno dall’invio della cartella di pagamento.

Al contrario della cartella di pagamento (che dà al contribuente 60 giorni di tempo per pagare prima del possibile), l’ avvio dell’esecuzione forzata dà al debitore solo 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito così come previsto.

 

Preavviso di fermo

Il tanto temuto  fermo amministrativo è una misura volta a impedire che l’auto del contribuente moroso possa circolare. Prima dell’iscrizione del fermo, l’Agenzia Entrate Riscossione deve inviare un preavviso di fermo con una raccomanda a.r. che deve essere ricevuta almeno 30 giorni prima del fermo stesso. L’atto deve contenere l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di sua proprietà.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Una volta inviato il preavviso l’esattore non è più tenuto a comunicare l’iscrizione del fermo.

 

Preavviso di ipoteca

Come per il fermo, anche l’ipoteca non può essere iscritta se il contribuente non ha ricevuto un preavviso nei 30 giorni prima. Il preavviso serve anche per dargli la possibilità di pagare o chiedere la rateazione e così bloccare la misura. Una volta inviato il preavviso l’esattore non è più tenuto a comunicare l’iscrizione dell’ipoteca.

 

Cosa dovete fare?

  1. Recatevi presso lo sportello Agenzie Entrate Riscossione (è sempre lo sportello Equitalia spa, i cui soci sono segreti, nonostante sia obbligatorio per tutte le spa comunicare i dati societari)  e richiedete l’estratto di ruolo.
  2. Spedite l’estratto di ruolo all’indirizzo EQUITALIA@AVVOCATOINFAMIGLIA.COM
  3. Vi risponderemo entro 72 ore, indicandovi se il presunto debito è contestabile.

 

Volete ricevere aiuto o avere maggiori informazioni in merito

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Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008
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