Contravvenzioni e “fai da te”

Come annullare una multa in autotutela

 

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Annullare una multa. Ecco come si calcola il termine di 90 giorni e da quando decorrono i termini per la notifica. Regola numero 1: Attenzione ai tempi di notifica! 

Spesso vi sarà capitato di attendere una multa e di domandarvi se c’è la possibilità di evitare il pagamento nel caso in cui la stessa vi giunga dopo il termine. Vediamo insieme i termini entro i quali la multa deve essere notificata a chi ha commesso una violazione del codice della strada, e quando questa si può annullare.

Quando deve esser contestata la multa?

Il codice della strada prevede che gli agenti accertatori devono contestare immediatamente le infrazioni al trasgressore e comunicargli l’importo della sanzione da pagare. Se una contestazione immediata non è possibile, gli agenti dovranno portare a conoscenza del trasgressore la violazione, attraverso la notifica della multa. 

La legge prevede le seguenti ipotesi di notifica della multa, per impossibilità di immediata contestazione:

  • Impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità
  • Attraversamento di un incrocio con semaforo rosso
  • Sorpasso vietato
  • Accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo
  • Verifica della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento (es. autovelox)
  • Accertamento effettuato con altri dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada
  • Rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate

Nei casi diversi da quelli sopra richiamati, nei quali non sia avvenuta la contestazione immediata, le autorità devono notificare il verbale al trasgressore, indicando i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

A chi viene spedita la multa?

La multa deve esser notificata presso la residenza del proprietario del veicolo. 

Le notificazioni sono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, che risulta dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli. Questo è istituito presso il dipartimento per i trasporti terrestri o dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

Le spese di accertamento e di notificazione sono addebitate al trasgressore, in aggiunta alla sanzione.

Sono generalmente previste riduzioni delle sanzioni da pagare (nella misura del 30%) nel caso in cui il pagamento venga effettuato entro cinque giorni dalla notifica.

La notificazione della multa deve avvenire nel termine di 90 giorni. Se la notificazione avviene fuori termine, l’obbligo di pagare la sanzione si estingue. In questi casi il pagamento non è più dovuto e si può ricorrere al Prefetto, o al Giudice di Pace.

Si può ricorrere al Prefetto qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla notificazione del verbale.

In alternativa al ricorso al Prefetto, sempre qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, si può presentare ricorso al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale. Il ricorso al Giudice di Pace è inammissibile qualora sia già stato presentato ricorso al Prefetto.

Termini per notifica della multa non contestata immediatamente

Come calcolare i tempi entro i quali deve giungere la multa, affinché il pagamento non siacontestabile?

Può infatti accadere che si pensi di aver commesso un’infrazione del codice della strada e si tema che tale infrazione sia stata rilevata dalle autorità competenti.

È il caso, ad esempio, di chi è transitato in una zona a traffico limitato, o di chi abbia, con una frenata tempestiva, cercato di evitare che l’autovelox rilevasse il superamento dei limiti di velocità.

È corretto calcolare i 90 giorni, entro i quali deve essere notificata la multa, dalla data in cui è stata commessa l’infrazione

Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fatto chiarezza sull’argomento. Queste hanno precisato che, il termine di notifica della multa è rispettato se l’organo accertatore ha affidato (entro i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione stradale) il verbale di contestazione al servizio postale.

Ciò che rileva, dunque, è la data in cui il verbale di contestazione è stato spedito e non la data in cui è pervenuto al trasgressore

Ad esempio. Se il sig. Mario Rossi commette un’infrazione e il verbale gli viene consegnato 93 giorni dopo l’accertamento della violazione, non è detto che la notifica della multa sia avvenuta in ritardo e dunque possa essere contestata.

Bisogna, infatti, verificare il giorno in cui gli organi accertatori hanno consegnato il verbale al servizio postale per la notifica. Pertanto, se il verbale è stato spedito 87 giorni dopo la violazione, il termine per la notifica è stato rispettato e quindi il Sig. Rossi dovrà pagare la sanzione amministrativa.

Al contrario, laddove il verbale sia stato spedito oltre 90 giorni dall’infrazione, il sig. Mario Rossi non sarà tenuto al pagamento della sanzione e potrà ricorrere al Prefetto, o al Giudice di Pace, per l’annullamento del verbale.

 

Ritirate sempre le raccomandate

Se si vuole evitare il pagamento della multa, non è utile non farsi trovare in casa o evitare altrimenti di ritirare il verbale.

Non ritirare la raccomandata non impedisce il perfezionamento della notifica.

La notifica si perfeziona, infatti, quando sia immesso nella cassetta della posta l’avviso di giacenza di deposito della raccomandata, presso l’ufficio postale o la casa comunale.

 

Notifica attraverso posta elettronica certificata (PEC)

Recentemente il Ministero dell’Interno, con decreto del 18.12.2017, ha stabilito che i verbali di accertamento delle multe in violazione del codice della strada, devono esser notificati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale forma di notificazione può avvenire solamente nei confronti di chi abbia un domicilio digitale oppure abbia fornito, al momento dell’infrazione, un indirizzo di posta elettronica certificata in corso di validità.

Nei casi in cui il trasgressore non sia stato fermato dall’accertatore, quest’ultimo dovrà ricercare nei pubblici elenchi l’indirizzo PEC del trasgressore per la notifica della multa.

Nei casi in cui non sia possibile effettuare la notifica via PEC, la notificazione della multa avverrà attraverso le modalità stabilite dal Codice della strada e sopra descritte.

 

Noi non vi aiutiamo ad infrangere il codice della strada ma vi aiutiamo a non pagare contravvenzioni che possono destabilizzare il bilancio familiare. Il comune non ha la logica di multare per migliorare la vita dei Cittadini ma solo di fare cassetta e bilancio economico.

 

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
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