Avete mai chiuso un mutuo, un prestito,
una cessione del quinto in anticipo?

Bene, al 99% si sono scordati di restituirvi del denaro che vi spetta. Se anni fa avete stipulato un mutuo con il quale avete sottoscritto una polizza vita o multirischi a premio unico collegata e successivamente, nel dicembre 2010, lo avete estinto, surrogato o accollato, molto probabilmente avrete a suo tempo richiesto il rimborso della polizza assicurativa. Ebbene a voi come a molti altri, la banca, avrà presumibilmente risposto che il contratto della polizza che avevate sottoscritto non prevede rimborso e che non è possibile recedere la polizza neanche con il mutuo estinto o surrogato! Per capire come e perché, dovrete leggere con calma e attenzione.

La legge prevede che avete diritto
La banca non deve ricordarvelo 

Le polizze post-dic 2010

È ormai prassi consolidata che chi accende un mutuo per l’acquisto di un’immobile, di solito riceve dalla banca l’offerta per la stipula di polizze assicurative. Si parla di polizze vita caso morte o polizze incendio-scoppio, i cui premi possono essere corrisposti annualmente, oppure, può trattarsi di contratti pluriennali che prevedono il pagamento del premio in un’unica soluzione – «premio unico». A seguito di un intervento normativo dell’Isvap, nel maggio 2010, è stata introdotta una peculiarità nei contratti assicurativi post-dic. 2010 ovvero quella dell’estinzione anticipata, surroga o accollo del mutuo a cui la polizza stessa è collegata.

Di conseguenza, nei contratti di polizza post-dic. 2010, nel caso si procedesse a una surroga, estinzione o accollo del mutuo, il mutuato-assicurato ha il diritto di ottenere la disdetta della polizza come anche il rimborso del premio non goduto.

Le polizze pre-dic 2010

Prima dell’intervento normativo di Isvap, tale facoltà all’interno dei vecchi contratti assicurativi non era minimamente contemplata. Molti mutuati si trovavano quindi a estinguere il mutuo o surrogarlo, ma impossibilitati contrattualmente a recedere dalla polizza assicurativa collegata e quindi a ottenere il rimborso del premio corrisposto; una situazione a dir poco assurda. L’unica facoltà data in automatico era quella del cambio il beneficiario della polizza che cessava di essere la stessa banca mutuante.

Regolamento Isvap 35

Dopo una diffusa campagna di proteste da parte di alcune associazioni di consumatori riguardo a tale sofferta condizione contrattuale imposta dai vecchi contratti, l’Isvap nel maggio 2010 ha finalmente emanato un nuovo regolamento che impone alle compagnie assicuratrici l’obbligo di inserire e modificare diversi punti caldi essenziali nella stesura dei propri contratti assicurativi. Nel caso specifico Isvap ha voluto finalmente elargire al mutuato-consumatore il tanto ambito diritto di ottenere il meritato rimborso esentandolo altresì dall’obbligo del mantenimento della polizza.

Pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura, ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito; quindi: «…le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato…».

Il regolamento sancisce un evidente cambiamento epocale per i nuovi mutuati

Ecco il cambiamento epocale per i neo sottoscrittori di nuove polizze: da quel giorno tutte le polizze assicurative attualmente in commercio riportano la possibilità per l’assicurato di recedere dalla polizza in caso di surroga, estinzione o accollo!

Purtroppo però l’art. 56 del rivoluzionario ordinamento non risolve la questione per coloro che si si sono trovati a richiedere il rimborso della polizza per un mutuo stipulato precedentemente al 10 dicembre 2010; il nuovo regolamento di fatto non viene ratificato retroattivo! O meglio, non la risolve in via definitiva, ma l’iniziativa di una associazione consumatori di Trento ha reso possibile un modo di procedere alternativo che può portare anche al rimborso di polizze pre-dic. 2010.

Nel novembre 2011 l’associazione infatti vince un ricorso presso Abf (Arbitro Bancario e Finanziario) per conto di un proprio associato che nel 2011 aveva effettuato una surroga del proprio mutuo stipulato nel 2009 e che chiedeva inutilmente il rimborso della polizza alla propria banca. Nonostante il mutuo sia stato surrogato nel 2011 e nonostante il vecchio contratto di polizza non prevedesse il rimborso, il collegio Abf accoglieva il ricorso e disponeva affinché la banca restituisse al mutuato il premio della polizza corrisposto e a risarcirlo delle spese da lui affrontate per la presentazione del ricorso stesso.

La decisione di Abf

In pratica, questa decisione ha sancito per questo caso specifico l’applicabilità retroattiva del regolamento Isvap e, dal novembre 2011 quindi, tutti i mutuati assicurati che pre-dic. 2010 hanno stipulato un mutuo con una («vecchia») polizza collegata e dopo quella data abbiano effettuato una surroga o una estinzione o accollo del mutuo stesso, possono avere diritto al rimborso del premio assicurativo corrisposto e non goduto. Vi consigliamo quindi di richiedere il rimborso della vostra vecchia polizza nonostante la banca vi neghi o vi abbia già negato tale facoltà ed eventualmente portare avanti un ricorso ad Abf

Non aspettate oltre a recuperare i premi assicurativi di cui non avete mai chiesto restituzione. Quanti nostri soldi riconducibili ai mancati rimborsi di queste polizze comprovatamente rimborsabili oggigiorno, giacciono ancora nei caveau delle banche?  Fate valere i vostri diritti e recuperate il vostro denaro.

Il silenzio è complicità 

– le novità in tema di contratti assicurativi accessori a mutui o finanziamenti (le c.d. polizze CPI)
– polizze vita legate a mutui o crediti al consumo: il nuovo Regolamento ISVAP
– Isvap: nuovo regime per le polizze legate ai mutui
Negli ultimi mesi la disciplina relativa alle polizze di assicurazione connesse ai contratti di mutuo e di prestito (cfr nota 1) è stata oggetto di profonde modifiche, apportate sia dalla normativa di rango primario, sia dagli interventi in sede regolamentare effettuati da parte di Isvap. Vale quindi la pena ripercorre e commentare, qui di seguito, il contenuto di siffatte novità normative al fine, da un lato, di comprenderne la portata realmente innovatrice e, dall’altro lato, di provare a operare un tentativo di sistematizzazione della materia (che, per le ragioni illustrate nel prosieguo, non potrà che essere, allo stato, parziale).
Le novità normative
Si premette, in chiave generale, che la ratio degli interventi di modifica che hanno interessato la disciplina in esame è riconducibile, principalmente, al fatto che, da ormai lungo tempo, le banche e gli intermediari finanziari non bancari di cui al Titolo V del D. Lgs. n. 385/93 (“TUB”), erano soliti subordinare la concessione di mutui e finanziamenti alla stipula da parte del mutuatario di una polizza assicurativa, avente come beneficiario delle prestazioni il soggetto erogante il mutuo/finanziamento.
Un simile meccanismo era teso ovviamente a garantire gli interessi delle banche e degli intermediari finanziari che, in caso di sinistro, grazie alla copertura assicurativa potevano recuperare il capitale e gli interessi agli stessi dovuti per il tramite della polizza assicurativa, evitando quindi di dover esperire lunghe procedure esecutive per il recupero del relativo credito. Tale copertura assicurativa, opportuna anche ai fini della sana e prudente gestione dell’ente erogante, passava peraltro attraverso l’attività di intermediazione assicurativa svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari.
La circostanza che l’ente erogante ricoprisse sia il ruolo di intermediario della polizza (remunerato con provvigioni assicurative), sia la funzione di beneficiario della copertura assicurativa, il cui premio era pagato dal cliente, ha creato tuttavia una serie di opacità nel mercato delle polizze connesse a mutui e finanziamenti.  In particolare, tale operatività si è sovente tradotta – in base anche ai dati emersi dalle indagini di mercato svolte da Isvap ( vedi nota 2 ) – nel fatto che i premi delle polizze distribuite agli sportelli fossero, nella media, superiori a quelli di prodotti analoghi distribuiti tramite canali diversi dalla banca o dall’intermediario finanziario eroganti il mutuo/finanziamento.
Il peso delle provvigioni assicurative
Nello specifico, l’indagine svolta da Isvap ha rilevato che l’elevata componente delle provvigioni assicurative attribuite dalle compagnie alle banche eroganti, spesso peraltro appartenenti al medesimo gruppo, poteva raggiungere punte “esorbitanti”. In taluni casi, le provvigioni di natura assicurativa applicate dalle banche o dagli altri enti erogatori il credito raggiungevano una percentuale pari al 79% del premio pagato dal contraente, per una polizza connessa ad una qualsiasi forma di finanziamento.
Il tutto non senza ricordare che tale prassi di mercato poteva comportare altresì, secondo quanto rilevato da Isvap nelle proprie considerazioni ( vedasi nota 3 ) , il sorgere di gravi conflitti di interessi, dovuti tra l’altro:
1) al fatto che le polizze abbinate a mutui e prestiti, sebbene non obbligatorie per legge o per contratto, sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito;
2) le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico, da pagare anticipatamente all’atto dell’accensione del mutuo o prestito. Il premio viene di norma aggiunto all’importo finanziato e le relative rate di restituzione vengono incluse in quelle complessive, producendo ulteriori interessi a beneficio della banca (o dell’intermediario finanziario) …”.
Pratiche scorrette
Non da ultimo, la condotta di alcune banche che, sebbene presentassero come facoltativa la sottoscrizione da parte di consumatori di coperture assicurative aventi quale beneficiario l’istituto erogante, di fatto subordinavano la concessione di finanziamenti alla relativa stipula (pratiche di c.d. bundling), è stata considerata come una pratica scorretta ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che è intervenuta attivando i propri poteri sanzionatori ( vedi nota 4).
Per ovviare a tale situazione nel corso del 2010 Isvap ha posto in essere un primo intervento (tra le cui finalità vi era anche l’obiettivo di rafforzare gli obblighi di trasparenza con riguardo alle polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti) mediante l’emanazione del Regolamento numero 35 del 26 maggio 2010, attraverso il quale l’Istituto ha dettato una disciplina generale di trasparenza per i prodotti assicurativi.
Tuttavia, l’emanazione del Regolamento Isvap n. 35/2010 e la sua attuazione nel settore delle polizze CPI non ha portato a risultati soddisfacenti in tema di superamento dei conflitti d’interessi nella distribuzione di prodotti assicurativi abbinati a mutui e finanziamenti.
Regolamento n 35/2010
Pertanto al Regolamento n. 35/2010 ha fatto seguito il provvedimento Isvap numero 2946 del 6 dicembre 2011 (il “Provvedimento”), specificatamente dedicato al settore delle polizze connesse ai mutui e finanziamenti.
In attuazione dei principi generali di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 183 del D. Lgs. numero 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private, in breve «Cap»), Isvap ha imposto che gli intermediari assicurativi – ivi inclusi pertanto gli istituti eroganti il credito laddove svolgenti attività di intermediazione assicurativa – dovessero astenersi dall’assumere contemporaneamente la qualifica di intermediario assicurativo, da un lato, e di beneficiario o vincolatario dei contratti assicurativi, dall’altro lato, considerandola come un’ipotesi di «conflitto inevitabile». Il provvedimento Isvap n. 2946/2011 è entrato in vigore con decorrenza dal 2 aprile 2012.
Il Provvedimento ha, come prevedibile, modificato il settore dell’erogazione del credito. Le banche e gli altri intermediari eroganti mutui e finanziamenti hanno infatti visto il significativo ridimensionamento di una voce importante del proprio conto economico. La reazione di alcuni operatori si è poi concretizzata in un ricorso al TAR del Lazio presentato da un intermediario finanziario operante nel leasing e dalla rispettiva associazione di categoria (Assilea), finalizzato a chiedere l’annullamento del provvedimento in parola.
Decreto Legge numero 201/2011 (il c.d. Decreto «Salva Italia»)
Lo stesso giorno della pubblicazione del predetto provvedimento numero 2946, il Governo ha emanato il Decreto Legge numero 201/2011 (il c.d. Decreto “Salva Italia”), successivamente convertito il 22 dicembre nella legge numero 214 del 2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. In tale Decreto Legge viene in particolare previsto un articolo, che aggiunge un comma (il 3 bis) all’articolo 21 del D. Lgs. numero 206 del 2005, ossia al Codice del Consumo.
Nello specifico l’intervento normativo in commento dispone che debba essere considerata come scorretta, con tutte le conseguenze relative alle disposizioni di salvaguardia previste dal Codice del Consumo, la “pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero ( vedi nota 6 ) all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario”.

Decreto Legge, il numero 1 del 2012 (cosiddetto «Cresci Italia»)

Successivamente al Decreto Legge «Salva Italia», il 24 gennaio 2012, a completamento del disegno di riforma in tema di polizze CPI, è stato promulgato un altro Decreto Legge, il numero 1 del 2012 (cosiddetto «Cresci Italia»), recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» in cui, all’art. 28, viene prevista un’altra norma disciplinante il settore delle polizze assicurative connesse, stavolta, non solo a mutui, ma anche alle operazioni di credito al consumo.

Con l’ulteriore precisazione che la disposizione in analisi concerne le sole polizze ramo vita e non quelle ramo danni.

La prima versione della disposizione, rivolta unicamente ai contratti di mutuo, richiedeva che «le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione di un mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi». Tale previsione, tuttavia, non ha retto al dibattito successivamente intervenuto, in sede di discussione parlamentare, ed è stata conseguentemente profondamente modificata da un apposito emendamento.

Successiva modifica della legge

La formulazione definitiva della norma ha mantenuto alcuni aspetti della precedente versione confermando l’obbligo di sottoporre al potenziale sottoscrittore del finanziamento almeno due preventivi di polizze assicurative sulla vita, di due diverse compagnie non riconducibili all’ente erogatore. Tuttavia, sono state introdotte numerose innovazioni, la più importante delle quali ha riguardato proprio l’estensione dell’ambito di applicazione della norma anche ai contratti di credito al consumo (vedi nota 8) .

In primo luogo, accogliendo le richieste del mercato, è stato definito un rapporto di coordinamento tra l’articolo in esame e quanto previsto dall’articolo 183 del Cap (codice assicurazioni private) .

In questo senso si è delineato più compiutamente il rapporto di genus/species intercorrente tra il regime giuridico inerente il conflitto di interesse degli intermediari assicurativi e quanto previsto dall’articolo 28 del Decreto «Cresci Italia», quest’ultimo ponendosi come disciplina speciale.

Conseguenze

Ne deriva, conseguentemente, che quanto previsto nell’art. 28, e precipuamente l’obbligo di sottoporre due preventivi di due diversi gruppi assicurativi non riconducibili all’ente erogante, sarà efficace solo nei confronti di determinate polizze (quelle connesse a mutui o a credito al consumo) ed investirà unicamente alcuni operatori di mercato (banche, istituti di credito e intermediari finanziari).

In secondo luogo, viene stabilito, da una parte, che è diritto del cliente rifiutare i contratti di assicurazione sulla vita offerti dall’ente erogante e scegliere liberamente sul mercato una polizza assicurativa ramo vita più vantaggiosa o più adeguata alle proprie esigenze e dall’altra parte, che l’ente finanziatore è obbligato ad accettare l’eventuale scelta operata dal cliente sul mercato, non avvalendosi dell’attività di intermediazione «allo sportello».

 Regolamento numero 40 del 3 maggio 2012

L’Autorità di Vigilanza, in esecuzione di quanto previsto nel precitato Decreto «Cresci Italia», ha promulgato il Regolamento numero 40 del 3 maggio 2012, «per la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27», entrato in vigore dal 1° luglio 2012 (solo per alcuni particolari adempimenti in tema di preventivatori on line, il predetto termine di entrata in vigore è stato fissato al 1° settembre 2012). Il Regolamento Isvap n. 40/2012 contiene, in particolare, ulteriori previsioni intese a modificare profondamente il panorama delle polizze connesse a mutui o ai contratti di credito al consumo, che si sintetizzano qui di seguito.

In primis viene previsto un elenco di contenuti minimi che devono essere obbligatoriamente indicati dall’ente erogante in sede di offerta del mutuo o del finanziamento e il cui fine è quello di facilitare la comparazione, da parte del cliente delle varie offerte assicurative che gli possono essere sottoposte, nell’ottica di favorire la concorrenza fra i diversi attori del settore della distribuzione delle polizze connesse al credito al consumo o ai mutui. Il Regolamento Isvap n. 40/2012 prevede, inoltre, che la durata della polizza vita dovrà essere pari a quella del mutuo o del credito al consumo, facendo salva la possibilità di stabilire una durata differente unicamente laddove essa sia più rispondente alle esigenze dell’assicurato.

Un ulteriore importante aspetto del Regolamento

Un ulteriore importante aspetto del predetto Regolamento è rappresentato dal fatto che il cliente può liberamente designare il beneficiario o il vincolatario del contratto di assicurazione sulla vita.

Ed infatti, in linea con quanto previsto dal Provvedimento Isvap n. 2946 del 2011, si prevede che la banca o l’intermediario finanziario possano essere designati come beneficiari solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

Relativamente alla periodicità del pagamento del premio viene sancita la possibilità di corresponsione di un premio anticipato in un’unica soluzione o di un premio annuo, frazionabile in sottoperiodi.

Obbligo di sottoporre un prospetto personalizzato

In aggiunta a quanto precede, il Regolamento in parola dispone altresì che l’ente erogante debba presentare al potenziale cliente una sorta di prospetto personalizzato, contenente le informazioni essenziali atte ad agevolare la scelta che il cliente può operare fra le possibili diverse polizze sulla vita connesse al finanziamento.

Ed è proprio grazie a tale documento che il cliente dovrebbe poter disporre degli strumenti necessari per ottenere sul mercato polizze che presentino eventuali condizioni di maggior favore (quali l’inclusione della copertura opzionale sulle rate in scadenza subito dopo il decesso, una più favorevole disciplina delle cause di esclusione della copertura, la rinuncia alla carenza, l’assenza di obbligo di visita medica, oppure, in caso di visita medica, l’assenza di costi per l’assicurato, una più breve tempistica di liquidazione, ecc.).

In aggiunta a ciò, e sempre al fine di agevolare il cliente nella ricerca e nel confronto di prodotti di assicurazione sulla vita di cui al Regolamento Isvap n. 40/2012, lo stesso prevede che le imprese di assicurazione forniscano sui loro siti internet un servizio on line gratuito di preventivazione, che andrà ad aggiungersi alla pubblicazione sul sito internet dell’Isvap dell’elenco delle imprese e dei relativi prodotti commercializzati.


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