Telefonate anonime:

diventano lecite quelle dei call center

Pubblicità e telemarketing: gli operatori non devono più identificarsi e specificare l’identità della società per cui chiamano.

Pubblicità telefonica: diventa lecita la “telefonata anonima”. Sono state appena abolite, infatti, le norme che in precedenza obbligavano gli operatori dei call center a specificare la natura commerciale della loro chiamata e l’identità del soggetto. Un vero passo indietro per il telemarketing e per la tutela degli utenti ai quali neanche il Registro Pubblico delle Opposizioni riesce a fornire ormai una tutela adeguata. È questo il risultato del decreto Concorrenza appena approvato in via definitiva dal Parlamento. Nel frattempo arriva alla Camera un disegno di legge anti-stalkeraggio telefonico che consentirà, quanto meno, di evitare le chiamate sul cellulare.

INCREDIBILE . ALLORA ANTICIPIAMO IL PROBLEMA . 

ISCRIVETEVI OGGI STESSO AL 

Registro Pubblico delle Opposizioni

Servizio gratuito per i Nostri associati. 

In conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010, a partire dal 31 gennaio 2011 gli Abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vogliono più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, possono “opporsi” alle telefonate indesiderate iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Ciascun Abbonato – sia persona fisica sia persona giuridica, ente o associazione – il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici, potrà richiedere al Gestore l’iscrizione gratuita nel Registro Pubblico delle Opposizioni 

 

L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni è:

  • Rivolta esclusivamente agli Abbonati la cui numerazione è presente negli elenchi telefonici pubblici
  • Gratuita
  • A tempo indeterminato
  • Revocabile senza alcuna limitazione
  • Possibile in ogni momento, a qualsiasi ora anche nei giorni festivi
  • Idonea alla contemporanea iscrizione di più numerazioni intestate allo stesso Abbonato
  • Sicura e protetta contro l’accesso abusivo, in quanto l’accesso ai dati forniti dall’Abbonato sarà effettuato solo per finalità ispettive da parte del Garante per la Protezione dei dati personali o dell’Autorità giudiziaria
  • Decade automaticamente quando cambia l’intestatario o si verifica la cessazione dell’utenza, attraverso l’aggiornamento automatico del Registro

È possibile effettuare operazioni di aggiornamento dell’iscrizione e di revoca dell’iscrizione dal Registro Pubblico delle Opposizioni con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione al servizio.

Conosci i tuoi diritti ? 

Cambia la normativa, cambiano i diritti per i cittadini

Con l’istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni è cambiata la normativa che regolamenta il settore del telemarketing. Per questa ragione la Fondazione Ugo Bordoni – in qualità di Gestore del Registro – avverte l’esigenza di sensibilizzare i cittadini sulle principali modifiche avvenute nel nostro ordinamento.

               Questa sezione nasce come opportunità per il cittadino di acquisire consapevolezza dei suoi diritti e rende

              disponibili:

  • le procedure da seguire in caso di sospetto trattamento illecito dei dati
  • i riferimenti normativi in materia di privacy e regolamentazione dell’attività di telemarketing

 

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO TRATTAMENTO

ILLECITO DEI DATI PERSONALI

  1. Se sei un abbonato il cui numero telefonico è iscritto nel Registro e continui a ricevere chiamate pubblicitarie indesiderate, assicurati che:
    • l’iscrizione sia avvenuta con successo: Il modo più immediato per verificare l’avvenuta iscrizione è chiamare il numero verde 800.265.265 dal numero telefonico per cui è stata fatta la richiesta di inserimento nel Registro
    • siano trascorsi 15 giorni dall’iscrizione: periodo massimo, consentito dalla legge, entro cui gli operatori di telemarketing devono necessariamente aggiornare le proprie liste di contatti recependo le opposizioni espresse dai cittadini
    • non sia stato dato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing a soggetti terzi che effettuano chiamate pubblicitarie da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici. Tale consenso potrebbe essere stato raccolto, per esempio, durante la stipula di contratti con le aziende dalle quali sono stati acquistati prodotti o servizi oppure durante la sottoscrizione di tessere di fidelizzazione cliente, raccolta punti, eccetera.
  2. Se il proprio numero telefonico è iscritto nel Registro, ma hai firmato il consenso al trattamento dei dati personali a un soggetto terzo da cui ricevi chiamate pubblicitarie indesiderate, ricordati che:
    • l’operatore di telemarketing ha l’obbligo, su richiesta dell’utente, di informare da quale lista sia stato estratto il suo numero telefonico. Il cittadino può richiederne la cancellazione, che deve essere effettuata dal titolare dei dati entro 15 giorni dalla richiesta
    • ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), è possibile revocare il consenso dato a terzi inviando direttamente al soggetto titolare del trattamento dei dati l’apposito modulo compilato in ogni sua parte. In seguito all’invio della richiesta di cancellazione dei propri dati, il titolare ha l’obbligo di rimuovere entro 15 giorni dalle proprie liste il numero telefonico in questione
  3. Cosa fare se ritieni di ricevere in modo illegittimo telefonate pubblicitarie:
    • segnalare l’inadempienza all’Autorità Garante per la protezione dei dati personalii
    • sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria

Se vi lamentate ma non fate nulla siete complici . Se non avete tempo per cancellarvi date delega all’associazione e scomparirete dall’elenco pubblico. 

VUOI CANCELLARE IL TUO NUMERO DI TELEFONO E TORNARE A DORMIRE SERENO ?
IOAGISCO@AVVOCATOINFAMIGLIA.COM