Altre vittorie contro le Poste Italiane ottenute dalla Consulta legale

nel silenzio dei giornali !

BUONI FRUTTIFERI POSTALI: SERIE P e O

Per tutti i buoni fruttiferi, anche eventualmente di altre serie emessi prima del 13/06/1986, data del decreto del Ministero del Tesoro che ha disposto la variazione del saggio di interesse, Poste Italiane liquida ai risparmiatori degli importi di gran lunga inferiori a quelli stampigliati sul retro. In tali casi, i consumatori possono agire giudizialmente per ottenere l’esatto importo promesso da Poste Italiane al momento di stipula del contratto relativo al buono fruttifero. In tal senso si registra tutta una serie di pronunce a partire dalla Corte di Cassazione a sezioni unite n. 13979/2007, per poi passare al Giudice di Pace di Savona del 29/09/2015, al Tribunale di Cassino del 9/09/2016 e dal Tribunale di Catania del 18/11/2016.

Gli interessati possono azionare il loro diritto entro i 10 anni dalla data del rimborso del buono fruttifero, producendo copia del titolo e rivendicando la differenza tra l’effettivamente dovuto ed il liquidato.

OBBLIGAZIONI BANCO POSTA – MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dal 14 settembre al 20 ottobre sono collocate presso gli sportelli di Poste Italiane le obbligazioni: «banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2011/2017 “Tasso Misto Cap&Floor Banco Posta” serie 4» (Isin IT0004761356).

Una denominazione sufficiente per decretare che è meglio “stare alla larga” da questo strumento di investimento e questo per due ragioni molto semplici:

·         Si tratta di un’obbligazione emessa da Banca Monte dei Paschi ma collocata da Banco Posta, caratteristica che si traduce nella presenza di consistenti commissioni di collocamento.

·         I termini Cap&Floor evidenziano che l’obbligazione è di tipo strutturato, ossia include una componente derivativa implicitamente acquistata dal sottoscrittore ad un costo stabilito dall’emittente.

Le obbligazioni emesse a 100 prevedono il pagamento, per i primi 2 anni, di Cedole a Tasso Fisso pari al 5,55% e successivamente, dal terzo al sesto anno, di Cedole Variabili semestrali pari al Tasso Euribor 6M + 1,40% con una cedola minima (Floor) pari al 4,60% annuo lordo e una cedola massina (Cap) pari al 5,40%.

A seconda dello scenario più o meno favorevole, l’obbligazione ha un rendimento stimato che va dal 4,98% al 5,04%. Si considera che esponendosi allo stesso rischio emittente, ma con scadenza 2014, si può spuntare il 5,38% per l’obbligazione a tasso fisso e il 6,47% per l’obbligazione a tasso variabile. Quindi, acquistando sul mercato secondario un’obbligazione Monte dei Paschi con duration inferiore si ottiene un rendimento maggiore.

Le commissione di collocamento sono del 2,93% e il costo netto della componente derivativa (dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto del Floor e di vendita del Cap) è del 3,09%. Il target di clientela indicato nella scheda prodotto è:

·         Esperienza e conoscenza di natura economica-finanziaria: medio;

·         Propensione al rischi: alta;

·         Orizzonte temporale: tre anni e mezzo.

Orbene, fermo restando che si tratta di un prodotto che richiede un’alta propensione al rischio, sta di fatto che recentemente Poste Italiane si è assunta l’onere della copertura del rimborso di tali titoli, provvedendo all’integrale liquidazione degli importi a solo favore dei clienti ultra ottantenni; mentre per i risparmiatori di età inferiore agli ottanta anni provvede alla conversione dei titoli con delle polizze assicurative.

Ciò che maggiormente rileva è proprio il secondo caso, vale a dire quello della conversione, per cui quanti siano interessati possono adire le vie legali per ottenere integrale liquidazione degli importi agli stessi dovuti.

POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA POSTE VITA

Poste Italiane ha collocato da tempo sul mercato delle Polizze Vita, garantendo alla scadenze o all’evento morte il rimborso della sorte capitale con un determinato rendimento. Nell’opuscolo descrittivo è riportato espressamente che Poste Vita rinuncia alla prescrizione annuale di cui all’art. 2952 del Codice Civile, garantendo il rimborso del capitale assicurato, rivalutato fino al momento dell’evento, purché la richiesta sia inoltrata nel termine di 10 anni. Sta di fatto che Poste Vita, malgrado ciò, ha poi rifiutato il rimborso a quanti, beneficiari, ne abbiano fatto richiesta oltre l’anno dell’evento morte del decuius. In tali casi le somme in questione rientrerebbero nei cosiddetti Fondi Dormienti, senza possibilità di restituzione a favore degli aventi diritto. Questi ultimi potranno senz’altro agire per ottenere l’integrale rimborso, essendo tra l’altro intervenute delle circolari ministeriali che hanno espressamente disposto che le somme relative a tali titoli non sono acquisibili ai Fondi Dormienti.

Il Tribunale di Campobasso, nella persona della dott.ssa Barbara Previati ha emesso un’importante sentenza a tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori-risparmiatori in materia di riscatto delle polizze assicurative e più in generale per quel che concerne la decadenza dai rimborsi con conseguente confluenza di quanto dovuto ai cittadini nei cosiddetti fondi dormienti.

Infatti il Giudice ha invocato in questo caso l’osservanza dell’art. 17 Regolamento ISVAP n. 35/2010 (“Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private”) osservando come Poste Vita non avevano comunicato all’assicurato – risparmiatore almeno 30 giorni prima il termine di scadenza della polizza, con specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

Ecco dunque la portata innovativa della sentenza che apre un’importante varco dunque nel mondo dei fondi dormienti per evitare che i risparmi o i contributi previdenziali dei cittadini vadano poi persi e dispersi in un calderone senza speranze di recupero.

Ecco le sentenze che dobbiamo condividere in rete .

GDP 185_16

 

sent Tribunale CB n 182_17

 


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