Il figlio adottato ha diritto ad ereditare ?

Non è vero che i figli sono proprio tutti uguali, almeno non i figli adottivi.

 

Se una recente legge [L.219/12],infatti, ha parificato tutti i figli – sia quelli nati fuori il matrimonio, sia quelli nati da coppie sposate – in realtà, per i figli adottivi non vige la stessa regola per quanto riguarda i diritti relativi all’eredità.

Per meglio comprendere quanto affermato occorre fare alcune precisazioni sull’istituto dell’adozione.

Attualmente la legge [Legge 183/1984 come modificato dalla L. 149/2001. ], prevede diverse forme di adozione, ciascuna con diversa natura e finalità:

– l’adozione nei casi particolari;

– quella delle persone maggiori di età;

– quella piena (anche detta legittimante), anche nei confronti di minori stranieri.

Adozione in casi particolari

Questa forma di adozione è consentita (anche al non coniugato e sempre che vi sia una differenza di età superiore a diciott’anni tra adottante e adottato) solo quando[Art. 44  L.n. 184/1983]:

– il minore sia orfano e l’adottante sia un parente entro il sesto grado o un estraneo che ha stabilito con il minore – prima della morte dei genitori – un rapporto stabile e duraturo;

– l’adottante sia coniuge del genitore del minorenne;

– il minore sia portatore di gravi handicap e orfano di entrambi i genitori;

– non si possa ricorrere all’affidamento preadottivo.

Essa, in pratica, è consentita quando non vi siano i presupposti per ricorrere all’adozione piena (in particolare lo stato di abbandono del bambino).

Con l’adozione “in casi particolari”, la filiazione adottiva si affianca a quella biologica in quanto:

– il minore acquista lo stato di figlio adottivo dell’adottante;

– conserva i diritti/doveri nei confronti della famiglia biologica (anche se i genitori naturali perdono la potestà genitoriale sul figlio);

– l’adottato ha nei confronti dell’adottante i medesimi diritti successori del figlio legittimo, mentre l’adottante non acquista diritti sulla successione del figlio adottivo.

Adozione dei maggiori di età [Art. 291 e ss. Cod. Civ.]

Essa intende tutelare in via prioritaria l’interesse dell’adottante che, non avendo una discendenza, voglia trasmettere a  un figlio il proprio cognome e patrimonio, assicurandosi in taluni casi (si pensi ad un portatore di handicap) un’assistenza duratura.

In tal caso, l’adottato conserva i legami giuridici con la famiglia biologica, acquistando, al contempo, quelli con la nuova famiglia.

In particolare:

– l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;

– acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante ma nessun rapporto civile con i parenti di questo;

– l’adottante, invece, non acquista né diritti successori nei confronti dell’adottato né rapporti civili con la famiglia dell’adottato.

Adozione vera e propria

Questa forma di adozione (detta anche adozione piena o legittimante) è la più praticata.

Essa ha lo scopo principale di tutelare gli orfani, i minori abbandonati o i bambini privi di adeguata assistenza dalla propria famiglia e recide ogni legame dell’adottato con la sua famiglia di biologica.

In questo caso, perciò, la famiglia adottiva diviene l’unica famiglia del minore il quale perde qualsiasi diritto, anche successorio, nei confronti della famiglia d’origine.

L’unica eccezione è costituita dalle adozioni avvenute prima del 1967, per le quali l’adottato conserva i rapporti con i genitori biologici, in quanto con legge di quell’anno [Legge 431/1967.] è stato soppresso ogni legame del figlio adottivo con la famiglia biologica.

 

In conclusione, il figlio minore adottato con adozione legittimante acquisisce il pieno stato di figlio, perdendo ogni diritto ereditario nei confronti della famiglia d’origine (con la quale viene reciso ogni tipo di rapporto);  al contrario sia il figlio maggiorenne che quello adottato nei casi particolari  conservano i diritti successori  nei confronti della famiglia d’origine  e, agli stessi,  aggiungono quelli nei confronti degli adottanti.

Se volete far valere i Vostri diritti successori, qualunque sia la vostra posizione di figlio naturale,

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