Multe,la difesa comincia con il sapere.

Vademecum a difesa del Cittadini

Dopo quanto tempo scade la multa e per legge può non essere pagata ? Ecco come il mancato rispetto dei termini per la spedizione della multa stradale, la prescrizione della cartella di pagamento esattoriale, l’ illegittimità del fermo e del pignoramento etc. ecco tutti i tempi oltre i quali l’automobilista ha diritto di non pagare.

Anche la multa ha una data di scadenza, oltre la quale non deve essere più onorata. In realtà, i termini che l’amministrazione deve rispettare sono più di uno ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi potrebbe determinare l’illegittimità della pretesa di pagamento da parte del Comune, della Polizia stradale o di qualsiasi altro ente accertatore o titolare del credito.

La legge, in realtà, non parla di scadenza della multa, ma di prescrizione o di decadenza, riferendosi al termine entro cui è possibile richiedere il pagamento o entro il quale va inviato l’atto di accertamento o la cartella di pagamento.

Cerchiamo dunque di fare il punto e di vedere quando il decorso del tempo può rendere nulla la multa.

Il termine entro cui la multa deve essere spedita a casa

L’ente che procede all’accertamento deve spedire la multa entro 90 giorni da quello in cui è stato commesso l’illecito. In particolare, per considerare rispettato tale temine, è necessario che, entro il 90° giorno, l’amministrazione porti la busta all’ufficio postale. Fa fede dunque il timbro di accettazione con cui la posta attesta che l’atto le è stato consegnato per il recapito e non quello di consegna dello stesso; per cui è verosimile che l’automobilista riceva la raccomandata anche oltre il termine dei 90 giorni se si considerano i tempi necessari per lo smistamento e la consegna della posta.

Per il conteggio dei 90 giorni, non si calcola il giorno iniziale, mentre vale quello finale e, se quest’ultimo cade di festivo, si va al giorno feriale successivo.

La regola, dunque, vuole che la notifica del verbale con la contravvenzione avvenga entro 90 giorni che decorrono dal giorno della commessa violazione, a prescindere da quando essa viene materialmente accertata dagli agenti.

Solo un giustificato motivo, dettato dalla difficoltà di individuare l’automobilista, potrebbe far slittare questo termine. In tal caso i 90 giorni non decorrono più dal momento dell’infrazione, ma da quando avviene l’accertamento del proprietario dell’auto (si pensi a soggetto residente all’estero o con auto in leasing). Il semplice fatto che la multa venga rilevata con un dispositivo di controllo automatico (ad esempio autovelox, photored, tutor, ecc.) e poi controllata e verbalizzata presso l’ufficio dell’amministrazione non fa slittare il termine di 90 giorni che continua, quindi, a decorrere dalla data dell’illecito.

La spedizione della multa oltre il 90° giorno rende il verbale illegittimo e l’automobilista non è tenuto a pagare. È però necessario che impugni il verbale, altrimenti esso diventa definitivo, anche se palesemente illegittimo. L’impugnazione potrà essere effettuata:

  • entro 60 giorni (dalla data di ricevimento della multa) al Prefetto. Si tratta di un ricorso gratuito, ma senza udienze e garanzia del rispetto della imparzialità del giudicante (il Prefetto infatti è solo il “superiore gerarchico” della stessa amministrazione che ha provveduto all’infrazione): si consiglia questo tipo di contestazione solo per vizi macroscopici, che non consentono margini di valutazione e interpretazione personale. Il giudizio sospende la multa fino alla decisione che deve intervenire entro 180 giorni. In caso di silenzio, il ricorso si considera accolto (regola del «silenzio assenso»). In caso di rigetto, si può fare ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione entro 30 giorni al giudice di pace;
  • oppure entro 30 giorni al giudice di pace (anche in questo caso il termine decorre dalla data di ricevimento della multa). Non c’è bisogno di avvocato, anche se la sua presenza è consigliata per via del tecnicismo della procedura. È necessario pagare il contributo unificato. Il giudizio non sospende automaticamente la multa, salvo apposita concessione del giudice.

Attenzione: non tutte le multe devono essere spedite a casa dell’automobilista, ma solo quelle che non vengono contestate immediatamente all’atto dell’infrazione. Ad esempio, la multa fatta con un tutor o un autovelox, senza che dopo la foto l’automobile sia stata bloccata e il verbale consegnato al conducente, va spedita. Così anche la multa per divieto di sosta lasciata sul tergicristallo dell’auto. Viceversa, nel caso di un automobilista che venga fermato dalla pattuglia di polizia perché ha fatto un sorpasso azzardato e gli venga dato a mani il verbale, non c’è bisogno di spedizione della multa a casa: in tale ipotesi, dunque, la questione del rispetto del termine di 90 giorni non si pone affatto.

La prescrizione della cartella di pagamento  ( valida anche per l’agenzia che sostituirà equitalia) 

Se l’automobilista non paga la multa entro 60 giorni oppure non fa ricorso, questa non è più impugnabile. Tuttavia potrebbe ugualmente scattare il termine di prescrizione oltre il quale non è più dovuto alcun pagamento.

La multa si prescrive in 5 anni. In particolare, entro cinque anni il contribuente deve ricevere la richiesta di pagamento tramite la famigerata cartella esattoriale. Se la cartella arriva dopo 5 anni dal giorno in cui è stato notificato il verbale all’automobilista (o dal giorno dell’infrazione nei casi in cui la notifica del verbale non è necessaria), la cartella di pagamento si considera prescritta, è cioè illegittima e non va pagata.

Anche in questo caso, però, l’automobilista deve impugnare la cartella altrimenti diventa definitiva e, per quanto prescritta e illegittima, va pagata.

L’impugnazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della cartella e va fatta davanti al giudice di Pace. Per importi fino a 1.100 euro non c’è bisogno dell’avvocato.

Il termine di prescrizione e il fermo auto

Se la cartella non viene impugnata entro 30 giorni diventa definitiva. L’Agente della riscossione può iscrivere un fermo auto. Il fermo deve intervenire entro massimo 5 anni dall’ultima richiesta di pagamento (la cartella di pagamento o altra diffida). Il fermo auto deve essere proceduto da un preavviso nei 30 giorni prima, altrimenti è nullo. Se arriva un preavviso di fermo auto senza che mai sia stata notificata la cartella di pagamento, il fermo è illegittimo.

La prescrizione della cartella di pagamento e il pignoramento

Se la cartella di pagamento non viene onorata, in aggiunta o in sostituzione al fermo auto l’Agente della riscossione può procedere al pignoramento. Il pignoramento è illegittimo se effettuato dopo 1 anno dalla cartella di pagamento: è necessaria infatti la notifica di una nuova intimazione di pagamento.

In ogni caso, se decorrono cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, il credito si prescrive per cui il pignoramento è sempre illegittimo, anche se preceduto dalla intimazione di pagamento.

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Entro quanto tempo si deve ricevere la multa a casa?

Il termine massimo entro cui l’organo accertatore deve spedire la multa è di 90 giorni da quello dell’infrazione (salvo particolari difficoltà a individuare il proprietario del mezzo). Fa fede la data di spedizione della raccomandata e non quella di ricevimento (per cui il plico potrebbe essere consegnato all’automobilista anche dopo il 90° giorno).

Se mi arriva una multa dopo 90 giorni che posso fare?

Per prima cosa bisogna controllare se effettivamente la polizia ha spedito la multa dopo il 90° giorno (nel qual caso si può fare ricorso) o se, invece, l’ha spedita entro il 90° giorno ma questa è stata consegnata successivamente dall’ufficio postale (nel qual caso il termine si considera rispettato).

Nella prima ipotesi è necessario impugnare il verbale nei termini, altrimenti diventa definitivo, per quanto illegittimo.

Il ricorso può essere fatto entro 60 giorni al Prefetto o entro 30 al giudice di pace.

Conviene il ricorso al Prefetto o al giudice di Pace ?

Quando il vizio della multa è macroscopico, come nel caso di mancato rispetto del termine per l’invio del verbale nei 90 giorni, il ricorso al Prefetto può essere più conveniente.

Che succede se non faccio ricorso contro la multa spedita dopo 90 giorni?

Per quanto illegittima, la multa diventa definitiva e non c’è più possibilità di impugnarla.

Che succede se invece faccio ricorso?

La multa viene annullata dal giudice e non è più dovuto alcun pagamento.

Entro quanto tempo deve arrivare la cartella di pagamento dopo la multa?

Se la multa non viene pagata nei termini (60 giorni), l’automobilista riceverà, con raccomandata o con il messo notificatore, la cartella di pagamento dell’Agente della riscossione con cui gli chiede il versamento dell’importo.

La cartella esattoriale deve arrivare entro massimo 5 anni, altrimenti si considera prescritta.

Se la cartella è prescritta che devo fare?

Nel caso in cui si sia verificata la prescrizione della cartella perché inviata dopo 5 anni, l’automobilista la deve impugnare entro i 30 giorni successivi alla sua notifica. L’impugnazione si fa al giudice di pace.

Che faccio se mi arriva una cartella ma non mi è mai arrivata la multa?

Se il contribuente ha ricevuto la cartella di pagamento, ma prima di questa non ha mai avuto conoscenza della multa, la cartella è nulla e si deve impugnare entro 30 giorni.

Se arriva il preavviso di fermo auto che posso fare?

Il preavviso è impugnabile se la cartella di pagamento è stata notificata cinque anni prima e sempre che, in tale termine, non sia intervenuta una richiesta di pagamento a interrompere la prescrizione.

Il preavviso è impugnabile anche se l’auto serve per il lavoro del professionista o dell’imprenditore.

Se arriva un pignoramento che posso fare?

Il pignoramento è illegittimo e può essere impugnato se è ormai decorso il termine di prescrizione della cartella esattoriale ossia cinque anni. In tal caso è possibile fare ricorso contro il pignoramento. Multe,la difesa comincia con il sapere.vademecum a difesa del Cittadino.

 

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