La banca risponde del danno in caso di errata segnalazione a sofferenza.

Siamo talmente certi del risultato che tu paghi i bolli (100 euro circa)  per la causa e noi recuperiamo il denaro.
Pagamento solo a risultato ottenuto.

La Banca è tenuta a risarcire il danno subito dal soggetto che sia stato segnalato nella categoria “sofferenza” anche nel caso in cui la segnalazione alla centrale rischi sia frutto di una anomalia tecnica del sistema informatico: lo sancisce il Tribunale di Torino che, con una recentissima sentenza, ha ritenuto che l’intermediario segnalante debba rispondere del danno da errata segnalazione sia se si considera tale attività tra quelle pericolose, disciplinate dall’art. 2050 c.c. ,sia per violazione degli obblighi contrattuali a mente dell’art. 1218 c.c.

Illegittima segnalazione nel sistema informativo creditizio

S.I.C. – Sistema Informativo Creditizio

Segnalazione negativa nel Sistema Informativo Creditizio – Obbligo della finanziaria di avvisare il cliente in modo adeguato prima di effettuare la segnalazione – Sussistenza

Segnalazione negativa nel Sistema Informativo Creditizio – Onere della prova dell’invio e della ricezione del preavviso di segnalazione – Sussistenza in capo al soggetto segnalante

Natura giuridica dell’atto di preavviso

L’art. 4 del Codice Deontologico S.I.C. allegato al D. Lgs. 196/03 prevede che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazione creditizia”.

La società convenuta non ha fornito la prova dell’invio all’interessato della comunicazione circa l’imminente registrazione dei suoi dati in uno dei sistemi di informazione creditizie; trattandosi di atto recettizio, per produrre i suoi effetti è necessario che il preavviso giunga a conoscenza del debitore.

Esito: Favorevole cliente

Segnalazione negativa nel Sistema Informativo Creditizio – Segnalazione nel S.I.C. non preceduta dal preavviso – Illegittimità

La segnalazione al S.I.C., non preceduta dall’invio del preavviso previsto dall’art. 4 del Codice Deontologico S.I.C. allegato al D. Lgs. 196/03, è da considerarsi illegittima.

Esito: Favorevole cliente

Illegittima segnalazione nel S.I.C. – Natura giuridica responsabilità soggetto segnalante

L’intermediario creditizio che cagiona un pregiudizio come conseguenza del suo comportamento illecito, è tenuto al risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c.

Esito: Favorevole cliente

Illegittima segnalazione nel S.I.C. – Danno non patrimoniale – Prova 

In relazione al danno non patrimoniale, derivante dalla lesione dei diritti alla persona, dal turbamento d’animo e dalla sofferenza psicologica, è evidente che cui “lo stesso inserimento in un archivio informatico accessibile da tutti gli operatori finanziari facenti parte del circuito CRIF, costituisce per i motivi appena esposti, un fatto che allo stesso tempo rappresenta fatto illecito, lesione del diritto e conseguenza pregiudizievole o comunque fatto noto base per la presunzione delle conseguenze dannose. La sussistenza del danno non patrimoniale risulta, dunque, dimostrata”.

Esito: Favorevole cliente

Illegittima segnalazione nel S.I.C. – Danno non patrimoniale – Liquidazione 

Il danno non patrimoniale che, in quanto relativo a beni della persona è privo di contenuto economico, non può che essere liquidato in via equitativa, considerata l’oggettiva difficoltà nella quantificazione dello stesso.

Esito: Favorevole cliente

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