Istruzioni per evitare le telefonate

dei call-center al vostro cellulare

evitare telefonate call center

 

Call-center e telemarketing: Come funziona la nuova legge sulle telefonate commerciali. Le domande impertinenti da fare all’operatore per evitare le telefonate dei call-center.

 

Cosa fare alla prossima telefonata pubblicitaria di un call-center? Ecco cosa dire all’operatore per metterlo con le spalle al muro e interrompere subito la chiamata inopportuna.

In alcuni casi è la legge a indicare i sistemi per evitare il telemarketing (iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni e/o revoca di tutti i consensi prestati alle società commerciali). Altre volte, invece, corre in nostro soccorso la tecnologia con app che consentono di scoprire, almeno sul cellulare, le numerazioni utilizzate dai call center.

Ma non sempre i due metodi funzionano.

Finalmente una legge è stata  approvata allo scopo di  limitare le telefonate pubblicitarie.  Visto  che la ‘legittima difesa’  è sempre la scorciatoia migliore quando le istituzioni non riescono a far rispettare le leggi, ecco qualche suggerimento per limitare le molestie. C’è chi chiude immediatamente il telefono non appena la vocina dall’altro capo recita a memoria «Buon giorno, la contatto dalla società…»; c’è chi invece inveisce e si lancia in turpiloqui. Ma è possibile far subito valere i propri diritti. Capovolgete la situazione  facendo alcune domande “impertinenti” all’operatore e mettetelo  in imbarazzo. Domande a cui questi è tenuto, obbligatoriamente,a fornire una risposta valida. La telefonata può essere registrata non solo dall’operatore ma anche dal cittadino, che non è neanche tenuto a chiedere il consenso all’altro conversante ma comunicarlo è un’arma a Vs favore. 

Ecco come evitare le telefonate commerciali

Come funziona la legge sul telemarketing?

Gli operatori devono chiamare da numerazioni dotate di un apposito prefisso, in modo tale che l’utente possa prevedere la natura della telefonata. Si tratta di due prefissi diversi a seconda del tipo di chiamata. Quella a scopo statistico e quella per ricerche di mercato (pubblicità, vendita e comunicazione commerciale). In secondo luogo, ci si può iscrivere al Registro pubblico delle Opposizioni ,anche se non si è presenti in un elenco telefonico (cosa che, in precedenza, non era possibile).

Non meno importante è la possibilità di iscrivere nel Registro non solo i telefoni fissi, ma anche quelli di cellulare. Questo l’auspicio e le note che abbiamo trasmesso a chi preposto.

Gli operatori commerciali, prima di procedere alle telefonate, dovranno verificare se la numerazione è presente nel Registro e, in caso positivo, astenersi dal molestare il cittadino.

Questo servizio è gratuito

La cancellazione automatica del vostro numero di telefono

Con l’iscrizione nel Registro scatta la cancellazione automatica dei consensi al trattamento dei propri dati (ivi compreso il numero telefonico). Pertanto, tutte le aziende che, in questo modo, hanno registrato nei propri database il numero di telefono dei consumatori, non potranno più effettuare chiamate a tali soggetti. La cancellazione automatica non opera solo per quei consensi già prestati nell’ambito di uno specifico contratto di acquisto di beni e/o servizi, purché sia ancora in essere o cessato da massimo 30 giorni.Potranno chiamarvi tutte quelle aziende a cui, in futuro, avete concesso nuovamente il consenso al trattamento dei dati.In entrambi i casi potete  sempre revocare il consenso inviando una comunicazione scritta al venditore (con raccomandata o posta elettronica certificata). I vostri  dati non potranno essere ceduti ad altre società a meno che queste ultime chiamino per conto di quella a cui hai dato il consenso.

 

Come farli smettere ?

Fate voi le domande  per evitare telefonate commerciali    Quando si risponde all’operatore telefonico è diritto del consumatore conoscere il suo nome e cognome. Difficilmente quest’ultimo risponderà e, in realtà, potrebbe anche dire una bugia (difficile scoprirlo in quel momento). Tuttavia il consumatore attento, che ha provveduto ad iscriversi nel Registro Pubblico delle Opposizioni, può ammonire l’operatore ricordandogli che la telefonata è illegale e che, pertanto, potrà essere denunciarlo al Garante della Privacy.

Il consumatore ha quindi diritto a conoscere la numerazione dalla quale chiama l’operatore (qualora dovesse essere oscurata), il nome della società di telemarketing presso cui opera e il nome dell’azienda per la quale la pubblicità viene eseguita. Un tempo l’operatore di telemarketing si difendeva sostenendo l’esistenza di un consenso al trattamento dei dati rilasciato in precedenza dall’utente. Questa scusa però non tiene più. Con la cancellazione automatica, per legge, di tutti i consensi in precedenza prestati non è più possibile prendere in giro il consumatore.

 

Il ricorso al garante della privacy

Se ancora  ricevete telefonate, dovete  sempre presentare online un ricorso al Garante della Privacy. Anche questo servizio è gratuito per i nostri associati e siamo noi a guidarvi nella burocrazia. La segnalazione non richiede la presenza di un avvocato.

È necessario che ci indichiate il numero della vostra utenza telefonica sulla quale sono state ricevute le chiamate promozionali, le date, l’ora delle chiamate e la società i cui prodotti sono stati pubblicizzati. Se conosciuto, deve essere indicato nella segnalazione al Garante anche il numero dal quale è stata effettuata la chiamata.

 

Ecco come si è risolto il reclamo dell’Associazione Consumatori presentato al Garante della Privacy

Multa da 840 mila euro a TIM per non aver rispettato la sentenza

Il Garante per la privacy ha ordinato a Telecom Italia il pagamento di una sanzione amministrativa di 840.000 euro per aver effettuato telefonate promozionali aggressive, senza consenso nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano dato l’autorizzazione a ricevere chiamate commerciali o l’avevano revocata.

L’attuale ingiunzione di pagamento conclude un complesso procedimento avviato su segnalazione di numerosi clienti  (n.d.r.  840 sono iscritti a Avvocato In Famiglia) che lamentavano la ricezione di telefonate promozionali indesiderate.

Dagli accertamenti svolti è emerso che Telecom ha violato la disciplina sulla protezione dei dati, effettuando attività promozionali nei confronti di una platea di destinatari senza il loro consenso. La campagna “recupero consenso” realizzata da Telecom nel 2015 ha comportato l’utilizzo dell’intera base dati dei clienti cosiddetti “cessati e non consensati”, pari a circa 2 milioni di utenze telefoniche.

Una condotta contraria non solo alla normativa, ma anche alla prescrizione che il Garante aveva impartito a Telecom nel 2007.

Il servizio è gratuito per tutti gli associati ed è valido in tutta Italia al costo di una tessera annuale.


Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


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