A seguito del COVID-19 si può ancora chiedere

il reddito di cittadinanza Rdc e pensione di cittadinanza:

chi ha perso il lavoro a causa dell’attuale crisi può ottenere i sussidi?

A causa dell’attuale emergenza epidemiologica, sono numerosi i lavoratori, dipendenti, parasubordinati o autonomi, la cui attività è stata ridotta, sospesa, oppure definitivamente cessata. Non tutti coloro che hanno perso l’impiego, purtroppo, possono contare su un’indennità di disoccupazione, in quanto per il diritto ai benefici (Naspi, Dis-coll, disoccupazione agricola, in base alla categoria di appartenenza) occorre soddisfare precise condizioni. In ogni caso, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti non hanno diritto a un’indennità di disoccupazione; peraltro, l’indennità potrebbe risultare d’importo basso, o comunque non sufficiente a sostentare l’intera famiglia.

Ma fortunatamente..

la legge italiana prevede dei nuovi sussidi, istituiti a partire da aprile 2019, volti al sostegno dei nuclei familiari che si trovano in situazione di difficoltà: si tratta del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza. L’importo dei sussidi, ricaricato mensilmente su una carta prepagata, la carta Rdc, è graduato in base al numero dei componenti della famiglia ed al reddito ed i patrimoni di ciascuno: va da un minimo di 40 euro mensili a un massimo di 1380 euro (1536 euro per la pensione di cittadinanza).

Ma si può ancora chiedere il reddito di cittadinanza?

Nonostante l’attuale emergenza epidemiologica, le disposizioni in materia di reddito e di pensione di cittadinanza non sono state modificate: è dunque possibile, per chi ha perso il lavoro o ha subito un notevole calo dell’attività, richiedere il sussidio a sostegno dell’intero nucleo familiare, se sussistono le condizioni reddituali e patrimoniali.

A questo punto

ci si domanda su quali basi l’Inps provveda a verificare i requisiti patrimoniali, reddituali e personali in capo ai componenti del nucleo familiare. L’istituto si basa non solo sui dati dichiarati con la domanda di reddito di cittadinanza, ma anche e soprattutto sulla dichiarazione Isee, o Dsu. Si tratta di una dichiarazione indispensabile per accedere alle prestazioni di assistenza, come il reddito di cittadinanza, nella quale deve essere indicata una notevole quantità di dati: dalle auto ai conti corrente, dalle carte di credito agli immobili, dai redditi di lavoro alle pensioni, per ogni componente del nucleo familiare.

Dalla Dsu, dichiarazione sostitutiva unica, emergono diversi indicatori, tra i quali l’Isee, l’indicatore della situazione reddituale Isr e l’indicatore della situazione patrimoniale Isp. L’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, che serve a “misurare la ricchezza” della famiglia, prendendo in considerazione patrimonio e redditi, più ulteriori dati rilevanti, relativamente a ciascun componente.

Concludendo quindi

La Dsu, dal 2020, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di presentazione: si prendono però come riferimento i redditi e le componenti patrimoniali aggiornati ai 2 anni precedenti. Questo può costituire un grave problema per chi ha perso il lavoro o ha subito un calo dei guadagni a causa dell’attuale crisi: il reddito di cittadinanza è difatti erogato in base ai dati risultanti dall’Isee che, riferendosi al passato, possono non rispecchiare la situazione attuale, ma una situazione notevolmente migliore non più sussistente.

Fortunatamente, per chi ha perso il lavoro esiste la possibilità di richiedere una nuova dichiarazione Isee non basata sui dati del 2° anno precedente: si tratta dell’Isee corrente.

Il calcolo dell’indicatore Isee corrente si basa su dati più recenti e, anche se ha una validità temporanea, consente di attribuire alla famiglia un indicatore di ricchezza che rispecchia maggiormente la situazione reale.

Come funziona l’Isee corrente?

Ma proviamo a capire meglio come funziona l’Isee corrente. Innanzitutto, è possibile richiederlo soltanto se esiste già, per lo stesso nucleo familiare, un Isee in corso di validità. Possono richiederlo soltanto le famiglie in cui almeno un componente si trovi in una delle seguenti situazioni:

sia cessato il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dopo il 1° gennaio dell’anno a cui sono riferiti i redditi dell’Isee ordinario (2° anno precedente);
sia stato sospeso il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, o ridotto l’orario, dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’Isee ordinario;
abbia perso un impiego a tempo determinato o un impiego flessibile, purché possa dimostrare di essere stato occupato per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; la variazione della situazione deve avvenire, ugualmente, dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’Isee ordinario;
abbia terminato l’attività di lavoro autonomo, se svolta in via continuativa per un minimo di 12 mesi; anche questa variazione lavorativa deve avvenire dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dell’Isee ordinario.

In base alle recenti modifiche normative, è possibile richiedere l’Isee corrente anche quando:

uno dei componenti del nucleo perda una pensione, una prestazione di assistenza o un differente trattamento non rientrante nel reddito complessivo ai fini Irpef;
la variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare deve aver subito uno scostamento pari almeno al 25% rispetto alla situazione reddituale calcolata con la prima dichiarazione.
L’Isee corrente viene calcolato basandosi sull’aggiornamento dei redditi di ciascun componente della famiglia che ha perso il lavoro, o il trattamento di assistenza/ la pensione, o la cui attività sia stata sospesa o ridotta. Per approfondire: guida all’Isee corrente.

Come si presenta la dichiarazione Isee?

Abbiamo capito che, grazie all’Isee corrente, è possibile avere una “fotografia” della situazione economica della famiglia che rispecchi la realtà, grazie alla quale l’interessato può presentare la domanda di reddito o di pensione di cittadinanza. Ma come presentare la dichiarazione Isee in questa grave situazione di emergenza, con i Caf chiusi? Innanzitutto, è bene sapere che i Caf non sono chiusi, ma continuano ad operare in sicurezza, a distanza, tramite mail, telefono, chat, Skype.

Il cittadino ha comunque la possibilità di presentare la dichiarazione Isee autonomamente: per accedere, è necessario essere in possesso del codice Pin dispositivo, della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o dello Spid «Sistema Pubblico di Identità Digitale».

Dal 2020, è possibile fruire anche della dichiarazione Isee precompilata.

Come si chiede il reddito di cittadinanza?

Una volta presentata la dichiarazione Isee, è possibile richiedere il reddito di cittadinanza. Se non ci si vuole rivolgere al Caf, è possibile presentare la domanda di reddito di cittadinanza direttamente online.

Più precisamente, il modulo di domanda di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza (modulo SR 180, o Domanda Rdc/Pdc), può essere:

scaricato dal sito web dell’Inps o dal portale web del reddito di cittadinanza, stampato, compilato e consegnato alle Poste;
compilato direttamente online, sul portale del reddito di cittadinanza (se si dispone di Spid almeno di secondo livello);
compilato con l’aiuto di un Caf, tramite i servizi telematici dello sportello.

Per approfondire: Come si compila la domanda Rdc?

Sospensione degli obblighi di comunicazione
Il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del reddito o del patrimonio: la variazione può riguardare il richiedente e qualsiasi componente del nucleo familiare.

Inoltre, la dichiarazione Isee deve essere presentata entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il decreto Cura Italia [2] ha però sospeso i termini degli adempimenti connessi al reddito ed alla pensione di cittadinanza, come chiarito dall’Inps con un nuovo messaggio [3].

In particolare:

bbrsono sospesi gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del nucleo familiare: più precisamente, sono sospesi dal 23 feaio 2020 e sino al 1° giugno i termini di decadenza previsti per la comunicazione della variazione del nucleo;

l’obbligo di comunicazione relativo alle eventuali variazioni dell’attività lavorativa è sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sia per le attività di lavoro autonomo, che per le attività di lavoro subordinato; con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe;

così:

il termine di 15 giorni entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, per l’acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe;
analogamente, per quanto concerne il patrimonio mobiliare (conti, carte, libretti, etc.), è sospeso dal 23 febbraio 2020 il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da donazioni o vincite;
sia con riguardo al patrimonio mobiliare che immobiliare, se le variazioni sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.

servizio caf

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mail: info@avvocatoinfamiglia.com
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