Nuova misura temporanea a sostegno del reddito

per le famiglie in condizioni di bisogno.

Ecco chi ne ha diritto e come si calcola l’ammontare spettante.

Il decreto Rilancio prevede un nuovo strumento a sostegno del reddito, tra le pochissime misure a favore dei cittadini che si trovano in stato di bisogno: si tratta del reddito di emergenza. Lo strumento è finalizzato a far fronte, temporaneamente, all’attuale crisi economica creatasi per l’epidemia di coronavirus. Ma fatevi trovare pronti per l’autunno. 

All’interno del DL Rilancio, il reddito di emergenza  articolo 82 ) , denominato REM,  si trova tra le “altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali”: la misura non deve essere confusa col reddito di cittadinanza, nonostante si tratti ugualmente di una prestazione di assistenza, che spetta in base al reddito ed al patrimonio del nucleo familiare. Peraltro, il reddito di emergenza non è compatibile con il reddito di cittadinanza: inizialmente era stato annunciato che le due misure sarebbero state cumulabili tra loro. Per chiedere il reddito di emergenza c’è tempo sino al 31 luglio 2020 ed è indispensabile avere un Isee in corso di validità.

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La dichiarazione Isee, infatti, serve non solo per accedere a tariffe agevolate (mensa, tasse universitarie…), ma anche per ottenere prestazioni di assistenza, come il reddito di cittadinanza e di emergenza appunto, nonché per la generalità delle agevolazioni di carattere pubblico.

ECCO A CHI SPETTA IL REDDITO DI EMERGENZA 

Il reddito di emergenza Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del reddito di emergenza stesso, moltiplicato per la scala di equivalenza del reddito di cittadinanza; poiché il reddito di emergenza è pari a 400 euro mensili e la scala di equivalenza può andare da un minimo di 1 a un massimo di 2, oppure di 2,1 nelle famiglie in cui sono presenti disabili gravi o non autosufficienti, il reddito mensile del nucleo familiare può ammontare da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro, 840 euro per i nuclei in cui vi sono disabili gravi o non autosufficienti;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10 mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini Isee;
  • un valore dell’Isee inferiore a 15mila euro.

SONO ESCLUSI COLORO CHE …

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito:

  • una delle cosiddette indennità Inps Covid riconosciute ai liberi professionisti, ai co.co.co., ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori iscritti presso le gestioni artigiani e commercianti, agricoli e agli stagionali del turismo;
  • il reddito di ultima istanza;
  • lo stato detentivo e il ricovero presso istituti di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica; nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti in queste condizioni, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di questi familiari

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste per il reddito familiare;
  • percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe.

ECCO QUANTO DENARO VI SPETTA

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza utilizzato per il reddito di cittadinanza, ma con un diverso limite massimo:

  • 1: per il primo componente
  • + 0,4: per ogni ulteriore componente con + di 18 anni
  • + 0,2: per ogni ulteriore componente minorenne
  • fino a un massimo di 2
  • fino a un massimo di 2,1: se in famiglia almeno un componente è disabile grave o non autosufficiente (per il reddito di cittadinanza il limite è 2,2, in caso di presenza di familiare disabile grave o non autosufficiente).

In pratica:

  • se il reddito di emergenza spetta a un single, questi ha diritto a 400 euro mensili;
  • se il reddito spetta a una famiglia con entrambi i coniugi e due figli minori, spettano 720 euro mensili (1+0,4+0,2+0,2)
  • il sussidio arriva sino a un massimo di 800 euro, corrispondente a un parametro della scala di equivalenza pari a 2;
  • il sussidio arriva sino a un massimo di 840 euro, corrispondente a un parametro della scala di equivalenza pari a 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare, avente già il parametro massimo, siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

 

VI AIUTIAMO NOI AD OTTENERE IL REDDITO DI EMERGENZA

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dall’istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del 31 luglio 2020.


Volete maggiori informazioni?  

Mail: info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde: 800 134 008 (09-12 / 15-17)
WhatsApp: +39 338 8310374 (orario continuato) anche da cellulari


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