Quante possibilità avete di trovare un autovelox fisso in città? Pochissime ma spesso accade e se cade dovete essere pronti.

La normativa sugli autovelox impone infatti che, nei centri urbani, i dispositivi di controllo elettronico della velocità debbano essere sempre presidiati dalla polizia e, pertanto, sono di tipo “mobile”. Non possono cioè operare in modalità “automatica”. Salvo alcune eccezioni. A spiegare quando è possibile installare un autovelox in città e quando, invece, questi sono vietati è una recente sentenza del Tar Lombardia (Tar Lombardia sent. n. 1824/19 del 5.08.2019.)

Il giudizio è sorto a seguito del ricorso di alcuni automobilisti contro il Comune di Milano che aveva deciso di attivare numerosi controllori automatici della velocità nelle strade indicate dalla Prefettura, classificate come “strade urbane di scorrimento” ai sensi del Codice della strada.

I trasgressori bene organizzati in perfetto stile anglosassone e dell’associazione Avvocato in Famiglia, hanno messo in discussione l’installazione degli apparecchi, ma senza successo. Il Tar Lombardia, pur prendendo atto che, per legge, sono vietati gli autovelox in città che operano senza la presenza di almeno un agente della polizia, ha ricordato che lo stesso Codice della strada prevede alcune eccezioni.

Tale AFFERMAZIONE DEL TAR apre incredibilmente la strada a decine di altri diversi ricorsi.

Normativa autovelox 

Di regola, l’uso dell’autovelox non può derogare al principio generale, fissato dalla legge in materia di sanzioni amministrative, secondo cui il trasgressore deve essere posto nella condizione di difendersi subito all’atto dell’infrazione. È la cosiddetta «contestazione immediata»: il che significa che, sul luogo in cui viene violato il Codice della strada, vi deve essere un agente per notificare all’automobilista la contravvenzione, previo ascolto delle eventuali difese. Si pensi al caso di un conducente in eccesso di velocità, giustificato, però, dal fatto di trasportare un malato grave in ospedale.

L’obbligo di contestazione immediata richiede, quindi, la presenza sul posto di un agente della polizia che possa intimare lo stop immediato a chi è al volante. Solo in casi eccezionali può essere disposta la «contestazione differita» ossia la rilevazione dell’infrazione senza la presenza del trasgressore, a cui viene notificata la multa in un momento successivo, a casa, tramite il servizio postale. La contestazione differita può avvenire tutte le volte in cui il conducente non può essere fermato per via delle particolari condizioni della strada. Ciò succede sempre:

  • in autostrada;
  • sulle strade extraurbane principali.

Solo in questi due luoghi è sempre possibile installare autovelox automatici, che scattano le foto anche senza la presenza della polizia. Invece, per quanto riguarda: le strade urbane principali  e le strade extraurbane secondarie, è possibile la contestazione differita solo a patto che:

  1. il tratto di strada sia individuato dal Prefetto in un’apposita ordinanza;
  2. tale ordinanza sia riportata nel verbale di contestazione;
  3. il verbale non si limiti a riportare gli estremi dell’ordinanza prefettizia, ma specifichi anche le ragioni concrete che hanno impedito la contestazione immediata.

Autovelox in città vietati

Alla luce di questo quadro normativo non resta che vedere quali sono gli autovelox vietati in città. Sono, innanzitutto, tutti gli autovelox fissi, ossia automatici, quelli cioè in grado di funzionare senza bisogno di un agente sul posto. Tuttavia, sulle strade che attraversano la città ma che sono classificate dal codice della strada come «strade urbane principali» – quelle cioè a scorrimento rapido – è possibile la presenza dell’autovelox fisso a patto che vi sia un decreto prefettizio a indicare l’esatta chilometrica ove l’apparecchio può operare.

È l’articolo 2 del Codice della strada a spiegare quali sono le caratteristiche che una strada urbana deve avere per potersi qualificare come “strade urbane di scorrimento” o principali. In particolare, si deve trattare di una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione In tutte le altre ipotesi, la polizia è sempre libera di installare, anche nei centri urbani, degli autovelox mobili, di quelli cioè montati sui treppiedi che operano in presenza degli agenti.

Segnalazione autovelox

Tanto gli autovelox fissi quanto quelli mobili devono essere sempre presegnalati da apposita cartellonistica che deve avvisare il conducente del possibile «controllo elettronico della velocità». Se su tale strada i controlli sono sporadici e occasionali, oltre al cartello fisso ancorato a margine della strada c’è bisogno di un ulteriore cartello mobile, anch’esso a ridosso del lato della carreggiata, possibilmente con l’icona della polizia. Senza il secondo cartello, la multa è nulla.

Il cartello deve essere posto a una “ragionevole distanza” dalla postazione della polizia, in modo da dare al conducente il tempo di frenare senza operazioni brusche e pericolose. Tale è l’orientamento della Cassazione secondo cui non esistono distanze minime stabilite per legge. In ogni caso, tale segnaletica deve essere facilmente visibile e non oscurata da altri cartelli, da vegetazione o da scritte vandaliche.

La sentenza del TAR

(Tar Lombardia sent. n. 1824/19 del 5.08.2019.)

 

 

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