L’AFFITTO COMMERCIALE SI POTEVA NON PAGARE

GRANDE SENTENZA OTTENUTA PRESSO IL TRIBUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra iniziativa per difendere i Commercianti prosegue ed ottime una prima conferma e successo: i negozianti chiusi durante il lockdown, possono non pagare l’affitto arretrato. E’ quello che abbiamo ottenuto Noi tutti presso il Tribunale di Venezia  che segue  quella del Tribunale di Bologna, 11 maggio 2020.

( Tribunale di Venezia, sezione I civile, I gruppo, decreto di fissazione udienza 5042/2020 del 22 maggio 2020).

Entrambi i tribunali sono stati chiamati a pronunciarsi su due ricorsi ex articolo 700: l’uno, quello davanti alla curia di Bologna, era teso ad ottenere l’inibizione del pagamento della banca di una “fideiussione a prima richiesta” in favore di un creditore sulla base di una presunta legittimità a pretendere una riduzione del prezzo di compravendita di un’azienda, istanza sostenuta da una temporanea condizione di difficoltà economica conseguente alla nominata emergenza sanitaria, chiedendo al contempo uno spostamento in avanti degli originari termini per eventualmente procedere all’imminente escussione; l’altro, sottoposto al Tribunale di Venezia, vedeva il ricorrente chiedere di evitare il pagamento a carico dell’istituto di credito garante per gli importi di sei mensilità di mancato preavviso rispetto ad un contratto di locazione dichiarato dal conduttore immediatamente risolto, ma senza osservare il previsto termine di preavviso.

NOI STIAMO CON I COMMERCIANTI MA CHI RIPAGA AL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE IL CANONE NON INCASSATO?  SARA’ LO STATO ?

Questo è un secondo  importantissimo provvedimento anch’esso  pilota, dove il Giudice civile ha deciso di esonerare dal pagamento il locatario moroso.

I fatti sono brevemente descritti e riassunti nell’accoglimento al ricorso urgente di un negozio di abbigliamento, cui il locatore aveva chiesto una somma complessiva pari a 50mila euro. Un provvedimento pilota che mostra come il Coronavirus possa incidere profondamente sui contratti d’affitto, creando un importante precedente.

Il Giudice ha concluso che il proprietario dei locali non può incassare dalla banca la garanzia a suo favore, né, d’altra parte, l’istituto di credito può rivalersi sul negoziante affittuario. Questo grazie ai contenuti del decreto Cura Italia , che esonera il debitore dalla responsabilità del risarcimento a causa del rispetto delle misure di contenimento dei contagi da Coronavirus, che hanno determinato, durante il lockdown, la chiusura dei negozi.  Quindi la pronuncia è interessante perché costituisce la prima valutazione della giurisprudenza sulla portata dell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18.

In breve, la situazione di emergenza sanitaria che si è determinata, a causa della pandemia di Covid-19, rappresenta un presupposto valido per escludere il debitore dall’obbligo del versamento, circostanza prevista, peraltro, dal Codice civile. Il tutto in assenza di contraddittorio, senza quindi convocare l’altra parte e cioè il locatore, perché questo poteva rischiare di vanificare il provvedimento stesso, considerando che, nel frattempo, il locatore poteva escutere la garanzia a suo favore.

INVITIAMO CHIUNQUE AVESSE OMESSO IL PAGAMENTO

DEL CANONE DI AFFITTO DI CONTATTARCI 

Per quanto riguarda il capitolo locazioni, ricordiamo cosa ha previsto il governo per fronteggiare l’emergenza Covid. Proprio a causa del momento di sofferenza economica che molti stanno vivendo, il decreto Rilancio ha previsto una serie di agevolazioni riguardanti il pagamento degli affitti. In particolare, un credito d’imposta del 60% dell’importo mensile del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo a immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e di lavoro autonomo. Possono beneficiarne imprese, anche agricole, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale.

 

 

Ecco un link per approfondire la tematica legata agli affitti:  premi qui 

 


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