Come bloccare l’asta immobiliare.

La prima casa non si tocca!

Bloccare l’asta immobiliare è possibile con l’applicazione della Legge 3 del 2012.  Anche in caso di asta immobiliare in esecuzione si può intervenire a sostegno del debitore, a patto che siano presenti alcuni pre-requisiti essenziali che devono essere verificati e rispettati.

Essendo la normativa sul Sovraindebitamento composta da una serie di passaggi procedurali distinti, è necessario ben specificare quale sia il momento in cui è possibile intervenire per fermare l’azione esecutiva e quale siano le condizioni per farlo.

Lo stesso intervento è inoltre applicabile anche alle azioni mosse dai creditori per vendere beni mobili. Questo tipo di azioni riguarda molto spesso una delle categorie che interessano la Legge 3 2012, ovvero quella degli agricoltori, i quali, in caso di crisi del debito, si vedono molto spesso attaccati attraverso la messa all’asta di macchinari agricoli, patrimonio bovino/suino, scorte presenti in azienda o altri beni mobili.

La legge 23/2012  blocca l’asta 

( approfondisci cliccando qui)

Per prima cosa è importante evidenziare che la Legge 3 / 2012 all’art 10, comma 2), sub c) recita testualmente che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali…”. Quindi il deposito del piano blocca le azioni esecutive e la messa all’asta dei beni, (leggi qui l’istanza che ha fermato l’asta). Indipendentemente dallo stato di avanzamento in cui tali procedure si trovano. Si sono infatti verificati più casi in cui a seguito del deposito della proposta sono state bloccate aste già disposte anche pochi giorni prima della data fissata.

Non è possibile invece intervenire qualora un bene sia stato già venduto all’asta e anche se le somme non sono ancora state assegnate ai creditori. In tal caso la Legge sul Sovraindebitamento può comportare una diversa assegnazione del ricavato dell’asta ma non può annullare l’assegnazione all’acquirente che ha esperito un’offerta valida.

Si può bloccare l’asta e salvare la casa. E’ un diritto ma dovete essere voi a chiederlo.

Questione molto dibattuta rimane invece la sospensione dell’asta e/o della procedura esecutiva nella fase preliminare al deposito del piano. Stiamo parlando del periodo intercorrente tra l’affidamento del piano all’Organismo di Composizione della Crisi e il deposito del piano completo con l’attestazione dell’OCC. La stesura del piano da parte dell’Organismo è un’attività che richiede tempo e potrebbero esserci vendite di beni mobili o immobili che se perfezionate durante questo periodo modificherebbero o addirittura renderebbero impossibile la presentazione del piano.

Di fronte a tali situazioni la giurisprudenza ad oggi disponibile appare ancora incerta e le risposte a tali sollecitazioni sono state  diverse e lasciate alla sensibilità individuale del giudicante. Abbiamo notizie di sospensione della procedura prima del deposito del piano ottenute presso il Tribunali di Piacenza, Lodi e Livorno. Al contrario il Foro di Milano ma anche quello di Monza hanno respinto analoghe richieste.

Resta quindi valido il principio per il quale è importante cercare di intervenire quanto prima per la soluzione della crisi di Sovraindebitamento evitando di ricorrere alle disposizioni della Legge 3 2012 solamente “all’ultimo minuto”.  Qualora  si fosse giunti in prossimità dell’asta certamente esistono possibilità di intervenire concretamente valutando una proposta dei creditori. Possibile anche l’utilizzo dello strumento e della liquidazione del patrimonio con la finalità di uscire definitivamente dal problema del debito.

Salvate la casa, è un bene troppo prezioso per perderlo! Avvocato in famiglia è qui per aiutarvi. 

Uscite dai debiti con il sapere!


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