Bastano tre bolli non pagati e ti portano via l’auto. A fare da battistrada in questa pratica è stata la Regione Puglia nel 2016, tre anni fa. Di fronte a una evasione di massa, i vertici della Regione sono ricorsi alle maniere forti: se non paghi ti arriva l’avviso e, se lo ignori, dopo 30 giorni arrivano gli agenti della polizia o dei carabinieri e ti ritirano la carta di circolazione, la targa e cancellano dal Pra il veicolo. Ciò significa rimanere a piedi perché il veicolo non può più circolare. 

Codice della strada senza pietà

La Regione Puglia fonda la sua azione sull’articolo 96 del Codice della Strada. L’articolo recita:«Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’Aci, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del Pra, che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della Mctc. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del ministro delle Finanze, sentito il ministro dei Trasporti e della navigazione»

L’articolo 96 e il procedimento di radiazione d’ufficio non si applica alla sola Regione Puglia, ma può essere applicato su tutto il territorio italiano. Dopo tre anni senza pagamento accertato del bollo auto e una volta notificato l’atto, l’automobilista ha 30 giorni di tempo per mettersi in regola. In caso contrario scatta appunto la legge e addio auto.

Non solo radiazione…

Ma ciò non basta. Senza arrivare alla radiazione, l’articolo 96 prevede una serie di sanzioni per il mancato pagamento del bollo che variano in base ai giorni di ritardo: «Entro 14 giorni sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Dal 15° al 30° giorno sanzione pari all’1,5% dell’importo originario della tassa automobilistica. Dal 31° al 90° giorno sanzione pari all’1,67%  dell’importo originario della tassa automobilistica. Dal 91° giorno a 1 anno sanzione pari al 3,75% dell’importo originario della tassa automobilistica. Oltre un anno  sanzione pari al 30% della tassa dovuta oltre gli interessi moratori da calcolare per ogni semestre di ritardo (fino al 30/06/2003 2,5%, dal 01/07/2003 al 31/12/2009 1,375% e dal 01/01/2010 1%)».

Quindi è necessario conoscere bene le norme

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