Buoni postali fruttiferi: no agli abusi di Poste Italiane

In caso di morte del cointestatario di buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”,

l’altro intestatario ha diritto al rimborso integrale del buono!

La somma investita in buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”, vale a dire «pari facoltà di rimborso», va liquidata ad uno dei cointestatari dopo la morte dell’altro. Troppo spesso, però, Poste Italiane Spa subordina il rimborso dei buoni postali fruttiferi all’esecuzione – da parte del cointestatario – di tutta una serie di adempimenti burocratici. Ad esempio l’esibizione del certificato di morte dell’altro intestatario, l’apertura delle pratiche di successione e la presenza degli eventuali eredi.

L’ostruzionismo di Poste Italiane

Ebbene, tali adempimenti burocratici sono il frutto di un atteggiamento ostruzionistico da parte di Poste Italiane Spa, che in quanto tale deve ritenersi illegittimo. Sul punto la giurisprudenza è unanime e, da ultimo, si segnala una recentissima ordinanza del Tribunale di Verona. Secondo questa ordinanza la somma investita in buoni fruttiferi postali con clausola “Pfr”, dopo la morte di uno dei cointestatari, va liquidata all’altro in uno agli interessi maturati. E ciò anche se quest’ultimo non presenta la dichiarazione di successione né la quietanza degli eredi del defunto contitolare del buono. In particolare, il giudice ha considerato sufficiente una semplice autocertificazione. In simili ipotesi, dunque, può bastare che il cointestatario certifichi, come avvenuto nel caso di specie, che l’altro intestatario è morto. E questo senza fare testamento, se non si è a conoscenza di possibili eredi aventi causa. Atteso, inoltre,  il criticabile atteggiamento di Poste Italiane Spa, il giudice ha condannato la medesima al pagamento di un’ulteriore somma di denaro nei confronti del proprietario dei buoni postali fruttiferi che aveva fatto richiesta di rimborso.

EVITARE GLI ABUSI DI POSTE ITALIANE!

Ciò premesso, è bene avere le idee chiare in materia. Ciò si rende necessario al fine evitare gli abusi, spesso perpetrati da Poste Italiane Spa, al momento della riscossione dei buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”. Facciamo, dunque, il punto della situazione

Buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”

I buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”, vale a dire «pari facoltà di rimborso» sono quelli il cui rimborso può essere chiesto da più soggetti. Succede spesso, infatti, che un buono postale fruttifero sia cointestato. In questi casi, la clausola negoziale «pari facoltà di rimborso» consente a uno dei sottoscrittori di riscuotere l’intero importo con la semplice presentazione del titolo.  Ma cosa succede alla morte di uno dei cointestatari del buono postale fruttifero? Il contitolare del buono postale fruttifero potrà riscuotere l’intero titolo? La risposta è sì: la somma investita in buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso va liquidata, più gli interessi, a uno dei cointestatari dopo la morte dell’altro. Come anticipato, però, non sono rare le ipotesi di ostruzionismo da parte di Poste Italiane.

Buoni postali fruttiferi: gli abusi di Poste Italiane

Gli uffici postali spesso subordinano il rimborso del buono postale fruttifero ad una serie di adempimenti burocratici. Quali? L’esibizione del certificato di morte del cointestatario, l’apertura delle pratiche di successione e la presenza degli eventuali eredi. Ed infatti, la problematica inerente la liquidazione di buoni postali fruttiferi nel caso di morte di un cointestatario  ha aperto un’ampia querelle tra i risparmiatori e Poste Italiane, la quale – in buona sostanza – fa cadere il buono in successione, assoggettandolo ad una sorta di “blocco operativo”, subordinato alla definizione della pratica successoria.

Le richieste di Poste Italiane essenzialmente vengono giustificate sulla scorta di due ordini di considerazioni:

  • di carattere fiscale: comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e dunque determinare le imposte dovute su tale passaggio;
  • di carattere successorio: evitare un pregiudizio agli altri coeredi.

Tale condotta però è illegittima e, come anticipato, la giurisprudenza è piuttosto compatta sul punto. Vediamo perché.

Buoni postali fruttiferi con clausola “Pfr”

Nel caso di cointestazione, se i buoni postali fruttiferi prevedono la clausola « Pfr » cioè la facoltà di pari rimborso, ciascuno dei cointestatari ha piena facoltà di compiere operazioni anche separatamente dall’altro [2] e, quindi, di riscuotere il titolo per intero «a vista» e senza l’espletamento di alcuna formalità, se non l’esibizione di un valido documento di riconoscimento da parte del richiedente, nonché quella del titolo in originale.

Le Poste, pertanto – nel rispetto delle norme sui titoli di credito nominativi – non possono in alcun modo condizionare il pagamento del buono nei confronti  del cointestatario. Quest’ultimo invece deve vedersi riconosciuto il diritto menzionato nel titolo, per effetto dell’intestazione in esso contenuta a suo favore .

Bpf cointestati: morte di un cointestatario

Le cose non cambiano o almeno non dovrebbero cambiare nel caso di morte di uno dei cointestatari. In tale ipotesi, infatti, l’ufficio postale non può richiedere al superstite alcuna documentazione (certificato di morte, denunzia di successione, presenza degli eredi) legata al decesso dell’altro, ma è tenuta a pagare al richiedente – accertatane l’identità – l’importo risultante dal titolo unitamente agli interessi maturati.

Clausola PFR

La clausola Pfr attribuisce, dunque, al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo autonomo, fatta salva la facoltà degli eredi di chiedere giudizialmente (ove la pretesa sia fondata) la restituzione della propria quota nei confronti di chi l’abbia integralmente riscossa. In altre parole, la successione degli eredi di uno dei cointestatari non può escludere o limitare i diritti dei terzi come pure quelli del contitolare superstite (che ben potrebbe, tra l’altro, non essere un erede), il quale ha pieno diritto di ottenere dalle Poste il rimborso del titolo in modo del tutto autonomo.

Conclusioni

Alla luce di quanto detto, può dirsi che la clausola negoziale «pari facoltà di rimborso» consente a uno dei sottoscrittori di riscuotere l’intero importo con la semplice presentazione del titolo anche dopo la morte dell’altro. Eventuali comportamenti ostruzionistici di Poste Italiane sono illegittimi. Ciascun cointestatario può, dunque, agire per ottenere la riscossione dell’intero credito e Poste Italiane dovrà rimborsare  al cointestatario tutto l’importo previsto senza pretendere l’adesione dei coeredi del defunto.

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