La cessione del quinto rappresenta il 25% delle richieste di finanziamento ed è un tipo di prestito a cui frequentemente fanno ricorso le famiglie in difficoltà in quanto è molto facile da ottenere.  Innanzitutto perché essendo garantito alla fonte da una busta paga o da un cedolino pensione è gradito dalle banche; poi perché quelli che ne possono beneficiare (dipendenti del settore pubblico o privato e pensionati) non necessitano di garanzie accessorie, quali fideiussioni, ipoteche oppure avalli di terzi soggetti.

La cessione del quinto può essere estinta anticipatamente

Inoltre la legge prevede che l’estinzione anticipata di una cessione del quinto possa essere richiesta in qualunque momento, pagando alla banca, in base ad un apposito documento, cioè il conteggio estintivo, una somma che comprenda il debito residuo ed anche (ma solo se prevista dal contratto di finanziamento) una penale di estinzione. Quest’ultima non può superare l’1% dello stesso capitale ancora da rimborsare. L’estinzione anticipata di una cessione del quinto comporta la perdita delle spese di istruttoria e delle imposte di bollo mentre prevede il rimborso della parte non goduta dell’assicurazione vita (che di solito è stata pagata, per intero, in un’unica soluzione) e di una parte delle commissioni bancarie.

La restituzione delle somme corrispondenti all’assicurazione vita

Naturalmente, nella maggior parte dei casi, la restituzione delle somme corrispondenti all’assicurazione vita avviene solo dopo una richiesta esplicita di rimborso fatta all’istituto finanziario. In aggiunta a ciò, è possibile che di fronte al conteggio estintivo si possa rimanere interdetti in quanto è quasi la norma che la banca chieda più del dovuto per estinguere la cessione e che a fronte di un controllo quei conteggi risultino errati.  Infatti, quando una cessione del quinto viene estinta l’istituto finanziario dovrebbe restituire una parte delle commissioni finanziarie, di quelle di intermediazione e del premio assicurativo, di quella parte cioè che riguarda tutto il periodo successivo alla chiusura del finanziamento.

Purtroppo questo non avviene quasi mai e, non di rado, i danni per i clienti degli istituti di credito sono assai rilevanti: diverse migliaia di euro, cioè, che dovrebbero essere restituiti a quanti richiedono l’estinzione della cessione del quinto, finiscono nelle tasche delle banche.

L’astuzia delle banche

Insomma le banche, spesso, si fanno pagare le commissioni finanziarie ed il premio assicurativo sulla vita per l’intera durata, originaria, della cessione del quinto e se il finanziamento viene estinto anticipatamente non restituiscono le somme relative al periodo in cui non si è goduto di tali servizi o prestazioni.

Il consiglio dunque è quello di far effettuare una verifica del conteggio estintivo. La nostra associazione può fare tale verifica per voi e sostenervi nella procedura da seguire per ottenere il giusto rimborso. Affidarsi a professionisti e a legali esperti è strategico. Infatti, intraprendere un cammino così tortuoso in maniera autonoma richiede molto tempo e, soprattutto, si possono commettere tanti errori che, sicuramente, decideranno il destino della controversia.  Il lavoro è immane e consiste nel reperire tutta la documentazione, per poi affidarsi ad un perito per la verifica del conteggio estintivo, per rivolgersi infine comunque ad un avvocato allo scopo di istruire la pratica.

Dal 2010 esistono molti procedimenti che si sono conclusi a favore di coloro che avevano, giustamente, richiesto il rimborso. Solo a titolo di esempio si veda la decisione n.571 del 30 gennaio 2014 relativa ad una richiesta di rimborso proprio dei costi assicurativi e delle commissioni bancarie rivolta ad un istituto bancario milanese.

Le banche e le finanziarie sbagliano: non lasciate impunito l’errore

Al di là dei tecnicismi, risulta abbastanza evidente come le banche, o le finanziarie, abbiano quasi sempre commesso errori, a loro favore, in sede di conteggi estintivi. Le somme dovute agli istituti finanziari a titolo di prestazioni che essi definivano “concluse per il lavoro svolto dall’istituto o dagli agenti intermediari”, di solito, erano colpevolmente comprensive di quelle effettivamente concluse unitamente ad altre, come quelle “applicate anticipatamente in un’unica soluzione a fronte di prestazioni godute per l’intera durata del contratto” (la sentenza di riferimento è, sempre, la decisione n.571 del 30 gennaio 2014 sopracitata).

Ricordate che anche la chiusura anticipata di prestiti personali può dar luogo a rimborsi così come i mutui ipotecari stipulati con accettazione di ammortamento alla francese nonché accompagnati da polizze assicurative spesso esose potrebbero aver fatto maturare il diritto a rimborsi.

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