Come e quando può ottenersi il sovraindebitamento

No ai suicidi di Stato per troppi debiti !!!

Ecco una telefonata tipo che giunge ai Nostri centralini :

Sono  in difficoltà con equitalia. Ho cercato di uscire dai debiti inoltrando una richiesta di autotutela ma dalla risposta ho l’impressione che mi abbiano risposto una cosa per un’altra ed  inoltre hanno risposto oltre i 220 giorni. Ovviamente alle cartelle dell’autotutela  che ritengo annullate se ne sono aggiunte altre e ora ho un avviso da andare a ritirare al Comune ma non so che fare.  Ho paura di tutto persino del postino che suona alla porta.  Per colpa di equitalia ho chiuso l’attività e non lavoro e venendo da libera professione non ho la disoccupazione. Aiutatemi non ce la faccio più !!!  Possibile che non abbia alcun diritto contro questi m…………?

 

IO URLO IL VOSTRO SILENZIO 

Oggi chi non paga la EX-Equitalia non è un evasore  ma è semplicemente un soggetto che non ha le risorse economiche  delle S.P.A. per abbassare le tasse spostando la sede all’estero . La Fiat è l’esempio principe, anni di soldi statali e poi sposta tutto all’estero per non pagare tasse oramai inique e senza logica. Senza logica perché oltre a pagare le tasse la beffa dei servizi resi: tutti a pagamento .Strade sanità, scuole,trasporti etc  sono a pagamento, scarsi  e sempre più cari. 

 

 Chi resta in Italia andrebbe premiato non punito

da tasse e balzelli !!!

Iscrivetevi al Comitato IO NON  MI UCCIDO  per testimoniare la rabbia che avete in corpo verso questo STATO che salva  le banche e mai SALVA FAMIGLIE .

NESSUN DECRETO D’URGENZA E’ AVVENUTO PER AIUTARE IL POPOLO

DECINE DI DECRETI D’URGENZA PER SALVARE BANCHE E SOCIETA’ VARIE .

 

 

 

È possibile sanare la posizione debitoria in maniera integrale  attraverso lo strumento del procedimento di composizione della crisi o sovraindebitamento. Per fare ciò questi dovrebbe depositare opportuna domanda/istanza  presso la sezione di Volontaria Giurisdizione del tribunale del luogo di residenza.Il soggetto sovraindebitato, ossia la persona fisica, oppure l’imprenditore, od in alternativa l’imprenditore agricolo e così via, ha a disposizione uno strumento che può portare ad un accordo, tra debitore e creditore, che consente di cancellare i debiti e soddisfare i crediti.La nuova normativa in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, offre al debitore, tra gli strumenti per liberarsi dai propri debiti, l’accordo di ristrutturazione se i debiti sono di natura imprenditoriale, o piano del consumatore se invece hanno natura personale. Tale accordo viene predisposto con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, e prevede un piano di rientro mediante il quale il debitore si impegna a pagare regolarmente quanto dovuto. In parole povere se non posso pagare 100 mila euro se tale debito viene ridotto a 20 mila euro diventa sostenibile . La ristrutturazione dei debiti e la, conseguente, soddisfazione dei crediti, possono avvenire attraverso qualsiasi forma: viene attribuita dunque al debitore un’ampia discrezionalità. Nel  momento in cui però il patrimonio del sovraindebitato risulti insufficiente a garantire la fattibilità del piano, è possibile l’intervento del terzo sia come aiuto concreto, mediante il conferimento di denaro o beni a copertura dei debiti, che come garante dell’adempimento dell’accordo da parte dell’obbligato.Il Giudice investito della questione, oltre a prendere visione della proposta e della documentazione allegata dal richiedente, esamina la relazione dell’organismo di composizione della crisi, riguardante la situazione del sovraindebitato, ed eventuali contestazioni mosse dai creditori. Se la proposta soddisfa i requisiti di legge, il giudice fissa immediatamente l’udienza e dispone la pubblicità dell’accordo. In sede di udienza, dunque, qualora non si ravvisino atti in frode ai creditori, viene stabilito un termine non superiore ai centoventi giorni in cui non possono essere attivate azioni esecutive né sequestri né diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori. Con lo strumento della composizione della crisi anche una persona letteralmente sommersa dai debiti riesce dunque ad avere un pò di respiro per sanare la propria situazione e, nella maggioranza dei casi, tornare a vivere serenamente.

Prima di iniziare le attività previste dalla Legge 3 del 2012, gli avvocati che hanno firmato l’accordo Etico con l’associazione ed in possesso di abilitazione Organismo Composizione Crisi ( cioè coloro che sono anche confidenti dei Giudici ) analizzano  preliminarmente la situazione economico-patrimoniale, in maniera da verificare, in base alle sue entrate o beni, la fattibilità concreta del piano di rientro. Solo con la simulazione possiamo eliminare il rischio di inutili e dannose attività che de facto danneggiano gli indebitati.

Volete sapere se potete utilizzare

la LEGGE 3 DEL 2012? 

Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
WhatsApp (orario continuato) – 3388310374


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