Conciliazione paritetica

La Conciliazione Paritetica è un metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che permette di trovare soluzioni tra consumatori e aziende in maniera rapidasemplice ed economica.

Non farti più prendere in giro, oggi difendersi è possibile farlo gratuitamente con e senza avvocati.

Essa si basa su protocolli sottoscritti tra le associazioni dei consumatori e la singola azienda (o associazione di categoria) che stabiliscono le regole cui le parti devono attenersi per risolvere le singole controversie.

La Commissione di Conciliazione è composta, pariteticamente, da due conciliatori adeguatamente formati, uno in rappresentanza dell’azienda e l’altro indicato dall’associazione dei consumatori prescelta dall’utente oppure assegnato secondo un criterio turnario.

La procedura di conciliazione è su base volontaria
: l’accordo raggiunto dalle parti viene sottoposto al consumatore il quale è libero di accettare la soluzione proposta o di rivolgersi alla giustizia ordinaria.

Per avviare la procedura
 di conciliazione è necessario, innanzitutto, che il consumatore presenti un reclamo all’azienda; se questa non fornisce alcuna risposta entro i termini previsti dalla relativa Carta dei Servizi o se la stessa ha inviato una risposta ritenuta insoddisfacente dal cliente, si può attivare la procedura di conciliazione che si chiude entro un termine prestabilito, generalmente entro 30/45 giorni.

  • La procedura è gratuita per il consumatore, semplice e attivabile attraverso la compilazione della relativa domanda.

  • Tempi brevi per lo svolgimento della procedura.

  • Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura.

  • Il consumatore è libero in ogni momento di ritirarsi dalla procedura di conciliazione.

  • È libero di poter accettare o meno la proposta conciliativa formulata dalla Commissione senza alcuna conseguenza negativa. Ogni argomentazione, informazione o proposta relativa alla controversia fornita all’associazione che lo rappresenta è coperta dalla riservatezza.

  • Il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 codice civile.


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