Contribuenti contro l’Agente di Riscossione

La fotocopia  dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento è carta straccia. Senza originale ( che non trovano mai) non è valida la notifica.

A distanza di qualche mese dall’ordinanza n.1974 del 26-01-2018, la Cassazione  ritorna con un tema molto caldo, che regola i contenziosi tra l’esattore e il contribuente. Secondo la sentenza n. 8289 del 4-04-2018:

L’ Agente della riscossione non può autenticare l’avviso di ricevimento postale di una cartella esattoriale, prodotto in fotocopia.

Secondo la Corte infatti, le fotocopie di cartelle di pagamento non hanno valore, neanche quando sono autenticate da un funzionario interno. Un precedente che favorisce senz’altro i contribuenti nelle cause a difesa delle casse erariali. Ma cerchiamo di capire di cosa si tratta.

La sentenza che tutela l’interesse dei contribuenti

La Corte di cassazione ha stabilito che l’Agente di Riscossione, in quanto parte di un giudizio ed al quale è richiesto di dare prova dell’espletamento di una attività notificatoria, non può attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento.

Questa non è una novità. Esiste un Decreto presidenziale del 2000 che attribuisce la validità dell’autenticazione delle copie solo se fatte da questi soggetti:

  • Il pubblico ufficiale che ha emesso l’atto (es. il notaio, o il cancelliere del tribunale).
  • Le amministrazioni o i “gestori dei pubblici servizi” presso il quale è depositato l’originale (Nel caso dei ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate, quindi, il concessionario è autorizzato a rilasciarne copia, nell’interesse dei terzi).

Quindi in questo caso si applica la regola generale posta dall’art. 2719 cod. civ., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno sì la stessa efficacia di quelle autentiche, ma solo se se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente. O se se riconosciute dal contribuente.

E’ importante conoscere queste informazioni

perché l’82% delle cartelle di Equitalia sono annullabili.


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