RISPETTIAMO LE LEGGI MA  UTILIZZIAMOLE

GRAZIE ALLA SEMPLICE CONOSCENZA

POSSIAMO PROTEGGERE I BENI DELLA FAMIGLIA

 

Gli Italiani sono un popolo di Poeti, Santi e Risparmiatori. Purtroppo questa crisi può vanificare i duri sacrifici. Davanti a queste circostanze i risparmi conservati in banca o alle Poste potrebbero non essere al sicuro. Con questo articolo spieghiamo come proteggere il patrimonio familiare nel rispetto delle leggi e delle regole. 

Sono numerosi gli strumenti a disposizione dal nostro ordinamento giuridico per poter tutelare il patrimonio di un nucleo Familiare.Strumenti legali e tutele che consentono di rendere inattaccabile il proprio denaro, anche nell’ipotesi in cui dovessero sorgere dei debiti. In pratica, è possibile garantire  il patrimonio di famiglia a se stessi ed agli eredi .

IL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale è il più noto ed utile strumento di difesa e si  tratta di una vera e propria cassaforte giuridica in cui far confluire determinati beni del proprio patrimonio al fine di sottrarlo ai creditori. Agenzia delle entrate e riscossioni compresa.  Nel  fondo patrimoniale possono confluire soltanto beni immobili (terreni, abitazioni, ecc.), beni mobili registrati (automobili, barche, ecc.) e titoli di credito (purché fruttiferi: sono pertanto esclusi cambiali e assegni bancari). Secondo il codice civile , art. 167 cod.civ , ciascuno o entrambi i coniugi, mediante atto pubblico, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Attenzione che può essere costituito anche da una terza persona ( i nonni per esempio). In questa ipotesi, la costituzione può avvenire:

  • per atto pubblico notarile, ma in questo caso la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona solamente con l’accettazione dei coniugi, accettazione che può essere fatta anche con atto pubblico posteriore;
  • per testamento, senza necessità di accettazione da pare dei coniugi.

In pratica, i beni restano sempre nella titolarità dei coniugi (o del coniuge), soltanto che essi vengono destinati a soddisfare esclusivamente le esigenze della famiglia.

Questo vincolo di destinazione fa sì che tutti i beni inseriti all’interno del fondo patrimoniale non possano essere aggrediti dall’esterno se non per debiti maturati nel perseguimento della finalità del fondo, cioè la tutela delle esigenze familiari. Facciamo un esempio.

Mario e Maria, coniugi, decidono di costituire un fondo patrimoniale in cui inserire l’abitazione in cui vivono insieme al figlioletto. Se Mario dovesse causare un danno nello svolgimento della propria attività lavorativa, il danneggiato, nel chiedere il risarcimento, non potrebbe rivalersi sull’abitazione inserita all’interno del fondo patrimoniale, in quanto il debito sorto è estraneo alle esigenze familiari proprie del fondo.

Il fondo patrimoniale è dunque un ottimo strumento per proteggere il patrimonio dai creditori. Gli stessi possono aggredire i beni conferiti nel fondo se, e solo se, il debito deriva dalla soddisfazione dei bisogni della famiglia ( art.170 cod.civ).

Il fondo patrimoniale viene meno a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o del matrimonio (del divorzio, in pratica). Tuttavia, se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore etàdell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo, ad esempio nominando un amministratore diverso dai genitori divorziati.

 

IL TRUST 

Un altro strumento importantissimo ma ben più costoso  per proteggere il patrimonio familiare è il trust (approfondisciIl trust è per certi versi simile al fondo patrimoniale: come quest’ultimo, infatti, serve a creare un patrimonio separato da quello di cui si è titolari. Il vantaggio rispetto al fondo patrimoniale è che l’impiego dei beni inseriti nel trust non deve essere finalizzato alla soddisfazione delle esigenze familiari. In  parole semplici , il trust è del tutto svincolato dai bisogni del nucleo familiare, dal matrimonio e dai figli. Chiunque può costituire un trust, anche chi non è sposato. I beni inseriti all’interno del trust non sono aggredibili per i debiti sorti esternamente al trust stesso. La grande differenza col fondo patrimoniale è un’altra: mentre i coniugi che costituiscono il fondo rimangono titolari dei beni, con il trust si perde la proprietà di una parte del proprio patrimonio, la quale viene conferita a un terzo soggetto che la amministrerà nell’interesse di chi l’ha ceduta.  Anche il trust viene costituito, mediante atto pubblico, dal soggetto intestatario del patrimonio(denominato «settlor») che cede la proprietà dei beni ad un secondo soggetto («trustee») che ne detiene la titolarità e, nel caso, la gestione per destinare i frutti ed infine la titolarità del patrimonio al beneficiario finale. Può essere prevista la figura di un “guardiano” ( «protector») che vigila sul trustee, assicurandosi che la gestione avvenga correttamente.

Con il trust si perde la titolarità formale di una parte del proprio patrimonio, la quale viene assegnata a un’altra persona che dovrà conservarlo e amministrarlo nell’interesse dell’originario titolare, al quale quella fetta di proprietà inizialmente ceduta andrà restituita alla scadenza del trust.

Mario è un imprenditore e titolare di diverse aziende e numerosi beni immobili. Per evitare che un eventuale fallimento della propria impresa o di una sola di esse, costituisce un trust nel quale fa confluire il suo patrimonio immobiliare. Con il trust, i suoi immobili vengono affidati a una persona di fiducia, il quale ha il compito di amministrarli e di farli fruttare , per poi restituirli alla scadenza del trust.

Con il trust, dunque, ci si spoglia completamente di una parte del proprio patrimonio; per questa ragione i beni ceduti non sono più aggredibili, in quanto formalmente appartengono  un’altra persona. Allo stesso modo, la persona fiduciaria che amministra i beni oggetto del trust mantiene separato il proprio patrimonio da quello che gli è stato affidato, di modo che i suoi creditori non potranno aggredirlo.

 

MENO USATO L’ATTO DI DESTINAZIONE

L’atto di destinazione per tutelare il patrimonio è istituto del tutto simile al trust con piccole differenze. L’atto di destinazione viene costituito con atto pubblico e presuppone un interesse meritevole di tutela, quale ad esempio la cura di un soggetto disabile o di un ente morale quale una fondazione. Il notaio incaricato della stipula deve poter individuare tale interesse meritevole di tutela per poter confezionare correttamente l’atto. La durata del vincolo è limitata nel tempo ad un massimo di novanta anni in riferimento agli enti o alla vita del beneficiario. Con l’atto di destinazione si separa una parte del proprio patrimonio da quello restante, imprimendogli un vincolo ben preciso. I beni oggetto dell’atto di destinazione e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.

Mario, mediante atto pubblico, decide di destinare un proprio immobile all’accoglienza di bambini orfani oppure al “dopo di noi “, e creare una Fondazione a favore del figlio .L’immobile potrà essere usato solo per tale scopo e potrà essere aggredito dai creditori solamente per i debiti contratti nel perseguimento di tale finalità.

 

Preferiamo solo citare altri metodi quali la polizza assicurativa o la società fiduciaria, tematica  che affronteremo in seguito. 

 

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