È vietato sbattere i tappeti dal balcone?

Disturbo alla quiete pubblica, polvere e sporcizia sulla proprietà privata: cosa dice la legge per chi usa il battipanni. 

Se abiti in un condominio, ti sarà certamente capitato di chiederti se è vietato sbattere i tappeti dal balcone o se, invece, ci sono regole da rispettare per poterlo fare (ad esempio: orari ed eventuale presenza di balconi sottostanti).

A tutti è successo di dover pulire un tappeto, un copriletto, un piumone invernale o qualsiasi altro tessuto pesante e di dover usare il vecchio battipanni. In questi casi, la ringhiera del balcone è il posto più semplice per operare. Oltre alla maggiore facilità di manovra derivante dal maggior spazio, la polvere non resta dentro casa.

Non si può, tuttavia, negare che tale attività finisca spesso per danneggiare i vicini di casa. Da un lato, chi abita ai piani sottostanti dovrà quantomeno chiudere le finestre se non vuole che la polvere invada il proprio appartamento. Dall’altro lato, il rimbombo del rumore – specie nei vicoli stretti – è tale da disturbare chiunque voglia riposare.

Ecco che allora, se non si è tanto sensibili da porsi il problema sotto l’aspetto delle relazioni condominiali, è quantomeno necessario chiedersi se, da un punto di vista legale, è vietato sbattere i tappeti dal balcone.

Anche questo aspetto della vita quotidiana è stato affrontato dalla Cassazione in due interessanti occasioni. Ecco cosa è stato spiegato.

Sbattere i tappeti: cosa comporta.

Due sono le possibili contestazioni che possono sorgere quando si sbatte un tappeto: la prima riguarda il rumore che ne deriva e, quindi, l’eventuale reato di «disturbo della quiete pubblica»; la seconda riguarda, invece, la sporcizia che invade l’altrui proprietà (quella dei giardini e dei balconi di sotto) e, quindi, l’eventuale reato di «getto di cose pericolose o atte a imbrattare».

Prima ancora di affrontare questi due temi, la prima questione che deve valutare chi intende sbattere i tappeti dalla finestra o dal balcone è se il regolamento di condominio contiene un divieto. Divieto che può essere espresso o tacito, ad esempio non consentendo attività che possano produrre rumore in determinati orari.

L’eventuale clausola che vieti di usare il battipanni deve, però, essere contenuta in un regolamento approvato all’unanimità: circostanza che si può raggiungere o con votazione in assemblea da parte di tutti i condomini (cosiddetto «regolamento assembleare») o in sede di stipula del contratto di compravendita dell’appartamento da parte dei singoli condomini, con contestuale accettazione del regolamento di condominio redatto dal costruttore dell’edificio (cosiddetto «regolamento contrattuale»).

Solo un regolamento approvato da tutti i proprietari può imporre limiti e condizioni all’uso della proprietà privata e alle attività in essa consentite.

Sbattere i tappeti: il problema del rumore.

Sotto un aspetto acustico, chi sbatte i tappeti deve fare attenzione a non operare in orari normalmente destinati al riposo, il che significa dalle 9 di sera alle 8 di mattina.

La violazione di tale regola – che, seppur non scritta, è ormai accettata dalla collettività e nelle aule giudiziarie – può comportare la commissione del reato di disturbo alla quiete pubblica(o meglio, «disturbo al riposo e alle attività delle persone») solo se il rumore viene percepito da un “numero indeterminato di persone”. È il caso, ad esempio, in cui lo scuotimento dei tappeti viene avvertito da tutti i condomini dell’edificio o quelli dello stabile di fronte, a prescindere dal fatto che a lamentarsi o a sporgere la querela è uno solo di essi.

Se, invece, il rumore può essere avvertito solo da due o tre famiglie siamo in presenza di un semplice illecito civile che, nella migliore delle ipotesi, può consentire di richiedere un risarcimento del danno.

Premesso, quindi, che chi sbatte tappeti non disturba la quiete se lo fa nelle ore diurne e senza indugiare più del necessario, non sempre tale condotta può essere oggetto di denuncia.

Sbattere i tappeti: il problema della polvere e della sporcizia.

Il secondo punto da affrontare è se la polvere e i residui di sporcizia che possono cadere di sotto al balcone, a seguito dello sbattimento dei tappeti, può integrare il reato di «getto di cose pericolose o atte a imbrattare». La risposta fornita dalla Cassazione è negativa. Secondo la Corte, «lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice. Essa, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti».

Non essendovi, quindi, alcuna prova circa la natura delle cose gettate sul sottostante balcone e sull’inidoneità di tali cose a recare molestia, non si può certo condannare penalmente l’autore di tale condotta.


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