Due sentenze della Cassazione chiariscono quali sono i vizi che possono invalidare le multe per eccesso di velocità rilevate a mezzo di autovelox.

Mai come in materia di multe autovelox le novità provengono quasi sempre dalla giurisprudenza e non dalle aule del Parlamento. A fronte di pochissime norme, la Cassazione si è più volte trovata a coordinare la grande confusione  proveniente dalle interpretazioni un po’ troppo  “di parte” dei comandi di polizia e quelle a volte assai originali dei Giudici di pace. 

Sono  uscite due sentenze della Suprema Corte che completano  questa materia così frammentaria. Ecco un ottimo riassunto che spiega con chiarezza  quando è possibile ricorrere contro le multe elevate attraverso accertamenti elettronici della velocità.

 

ECCO COSA CERCARE NEL VERBALE

La taratura

Gli autovelox, per poter essere utilizzati, devono possedere il certificato di collaudo e il certificato di taratura annuale. Questo secondo documento attesta la verifica periodica del corretto funzionamento della macchinetta ed è obbligatorio sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili. La Cassazione ha detto che, non essendo onere del cittadino andare a documentarsi per verificare che l’autovelox con cui gli è stata elevata la multa sia stato prima correttamente tarato, è la polizia a dover specificare ciò nel verbale. In pratica, la multa deve indicare la data dell’ultima taratura che, come detto, non deve essere anteriore di oltre un anno.   Ove assente l’indicazione è possibile ricorrere facendosi annullare il verbale. 

Attenzione: la presenza sul verbale della dicitura che l’apparecchiatura è «debitamente omologata e revisionata» non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura.

Indicazione del cartello di avviso 

Un altro elemento necessario affinché la multa autovelox sia valida è la presenza del cartello stradale di avviso. È la cosiddetta «presegnalazione del controllo elettronico della velocità» che deve essere posto a non più di 4 chilometri dall’apparecchio e a una “congrua” distanza minima onde lasciare la possibilità all’automobilista di frenare con dolcezza, senza manovre improvvise. L’apparecchio poi deve essere posizionato in modo visibile e non deve essere artificialmente e maliziosamente nascosto in modo da trarre in inganno i conducenti.

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