Multe: come fare ricorso online al Giudice di Pace

Come compilare un ricorso prestampato su internet contro la multa e depositarlo al giudice di Pace senza spostarti da casa. Puoi verificare online anche data di udienza e sentenza.

Avete ricevuto una multa per una violazione del codice della strada. Ritenete tuttavia che il verbale sia clamorosamente errato perché, nella foto che la polizia ti ha scattato (e inviato su tua richiesta), la targa non si vede in modo corretto oppure  l’auto non sembra essere la vostra?  Peraltro nel luogo e nell’ora in cui è stata commessa la contravvenzione eravate al lavoro e non potevate  di certo trovarvi al volante. A questo punto bisogna fare ricorso al giudice di pace per annullare la multa.

Ma l’ufficio giudiziario di competenza è lontano ed il tempo è sempre poco. Viaggiare per portare il ricorso e magari assistere alle udienze diventerebbe troppo oneroso e quindi pagare pare l’unica soluzione razionale. 

Ora è possibile sbrigare tutto da casa, tramite internet. Contro la multa, si può fare ricorso online al Giudice di Pace.

In questa facile guida vi  spiegherò come contestare una multa spostandosi il meno possibile da casa, sfruttando le potenzialità di internet e, insomma, spendendo il meno possibile di benzina.

1 Ricorso al giudice o al Prefetto: che differenze ci sono ?

2 Come fare ricorso al giudice di Pace 

3 Si può presentare ricorso tramite raccomandata a.r.

4 Il ricorso online al giudice di Pace

4.1 Come individuare il giudice competente per territorio nel caso di una multa?

5 La prima udienza

6 La partecipazione alle udienze

7 La sentenza

Ricorso al giudice o al Prefetto: le differenze

Prima di spiegare come fare ricorso online al Giudice di Pace contro le multe, mi sento di suggerire un ulteriore rimedio. Se ritenete che le ragioni dell’opposizione siano così evidenti da non lasciare spazio a possibili rigetti, si deve valutare di fare ricorso al Prefetto. Questo tipo di ricorso, infatti, è a costo zero, ma non presenta la possibilità di avere un giudice terzo e imparziale (ricordate che il Prefetto è il superiore gerarchico dell’autorità che ha elevato la multa); per cui ci darà ragione solo se il verbale è palesemente viziato.

Il ricorso al Prefetto va fatto inoltre entro 60 giorni (e non entro 30 come quello al giudice) e non richiede la difesa di un avvocato (quello al giudice neanche, ma è consigliabile posto il tecnicismo della procedura). Il ricorso al Prefetto, poi, si vince in caso di mancata risposta entro 210 giorni (180 se il ricorso lo spedisci prima ai vigili), mentre quello al Giudice di Pace viene sempre trattato e non si possono profilare ipotesi di inerzia (tutt’al più potrebbe avvenire che l’amministrazione non si costituisca).

Se poi proprio volete essere sentiti, potete sempre far richiesta al Prefetto di un’audizione orale (ma non è tenuto a concederla).

Se perdete il ricorso al Prefetto, viene emessa una ordinanza-ingiunzione che ti obbliga a pagare la multa in misura piena (che è pari quasi al doppio del verbale, che invece conteneva la richiesta di pagamento in misura ridotta), cosa che non succede davanti al giudice; tuttavia, contro l’ordinanza puoi sempre far ricorso al Giudice di Pace nei successivi 30 giorni (così la difesa giudiziaria non ti verrà mai negata).

In sintesi, la procedura davanti al Prefetto è più agile e meno onerosa (4,50 euro per inviare il ricorso tramite raccomandata a.r.) rispetto al giudice di pace, ma comporta un maggior rischio di respingimento. Per lo più, il prefetto si limita ad acquisire la documentazione dai vigili oppure dai poliziotti estensori della multa e a verificarne la regolarità formale, senza quindi entrare nel merito dell’infrazione.

Il ricorso al giudice di Pace invece è più costoso:   almeno 43 euro di contributo unificato per multe fino a 1.033 euro oltre all’avvocato se non è un personale  amico. In più bisogna  considerare il tempo perso: le udienze non sono mai meno di due. Possono esserci, inoltre, spese aggiuntive di viaggio, per presenziare all’udienza se l’ufficio del giudice di pace competente non è nella propria città.

Come fare ricorso al Giudice di Pace 

Se, a fronte di quello che vi ho appena detto, ritenete di dover fare ugualmente ricorso al Giudice di Pace, è bene che si sappia qualche rudimento di procedura civile. Ecco alcuni dettagli. 

L’opposizione alla multa inizia con un ricorso che si deve  depositare in cancelleria entro 30 giorni dalla notifica della multa. Nel ricorso si deve  prendere posizione su tutti i vizi del verbale contestandoli puntualmente nel fatto e nel diritto. Da ulitmo inoltre serve allegare i documenti che ritenete possano essere a vostro vantaggio.

Successivamente la cancelleria fissa un’udienza la cui data non  viene comunicata: dovete  essere voi  ad informarvi periodicamente attraverso la consultazione online o l’accesso all’ufficio. Alla prima udienza, potrete  verificare se l’amministrazione si è costituita a mezzo di un proprio rappresentante. Dovrete contestare immediatamente tutte le loro difese ed, eventualmente, anche gli allegati, trovano le ragioni giuridiche e/o di fatto per cui le stesse non vanno accolte.

Sempre alla prima udienza chiederete al giudice di autorizzarvi a presentare eventuali testimoni e/o ulteriori documenti per ribattere alle altrui difese.

Il giudice fisserà una successiva udienza per l’acquisizione delle prove e, se tale udienza non dovesse bastare, ne fisserà ulteriori.

Al termine dell’acquisizione di tutte le prove, vi chiederà di ribadire e sintetizzare le vostre richieste, eventualmente presentando delle note.

La causa viene così decisa nei successivi giorni con un provvedimento che verrà depositato in cancelleria.

Come  presentare ricorso tramite raccomandata a.r.

Vediamo ora tutti i modi per rendere più semplice e meno costosa tutta questa procedura. Il primo vantaggio viene dalla possibilità di inviare il ricorso in cancelleria tramite raccomandata a.r. Non dovete  così necessariamente presentarvi presso l’ufficio giudiziario ma potete spedire tutto con un plico postale di Poste Italiane Spa. Nel plico inserirete il ricorso in tre copie e una cartellina di cartone in cui allegherete la copia della multa e tutti i documenti che  possano favorire la difesa.

Attenzione: bisogna  fare in modo che la raccomandata arrivi alla cancelleria entro il 30° giorno da quando avete ricevuto la contravvenzione; per evitare i disguidi postali, quindi, cercate di anticipare i tempi.

Il ricorso online al giudice di Pace

Per facilitare l’utilizzo del giudice di pace, da alcuni anni esiste la possibilità di farlo anche attraverso internet. Un servizio disponibile all’indirizzo https://gdp.giustizia.it, mediante il quale si può compilare online il proprio ricorso contro una multa ritenuta e la relativa nota di iscrizione a ruolo.

Fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica (l’email), si potranno ricevere comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso, una volta iscritti a ruolo.

Va specificato che questa particolare procedura per rivolgersi al giudice di pace non è effettuabile interamente online: in ogni caso, infatti, il ricorso e la relativa nota d’iscrizione a ruolo (completa di codice a barre) vanno spediti anche con raccomandata a.r. oppure presentati personalmente all’ufficio del giudice di pace competente, dove è però prevista una specie di corsia preferenziale per chi iscrive a ruolo fascicoli utilizzando la modalità online.

Attualmente il servizio è attivo presso alcuni uffici del giudice di pace dell’intero territorio nazionale. In tal caso l’automobilista può:

compilare i campi indicati dalla piattaforma per la “personalizzazione del ricorso”;

scaricare e stampare il ricorso che la piattaforma ministeriale avrà realizzato in automatico sulla base delle indicazioni offerte dall’automobilista;

spedirlo per raccomandata a.r. o depositandolo personalmente presso la cancelleria del giudice di Pace competente.

Per accedere al servizio bisogna collegarsi con questa pagina del sito del Ministero della Giustizia. La prima cosa da fare è selezionare la Regione di appartenenza nella mascherina posta al di sotto dell’immagine dell’Italia. Non tutti gli uffici giudiziari hanno attivato il sistema, ma l’aggiornamento è in rapido sviluppo.

Dopo aver selezionato la Regione, selezionare, nel menu a sinistra della pagina, sotto la macro voce “Compila il ricorso” quella con scritto “opposizione a sanzione amministrativa”.

Comparirà una mascherina che chiederà i dati personali dell’opponente e poi, dopo la compilazione di quest’ultima, bisognerà indicare l’oggetto del ricorso e i motivi su cui si fonda il ricorso.

Nella prima schermata si devono indicare i dati anagrafici di chi presenta il ricorso: Ricorrente principale.

Se il ricorso viene presentato da due o più ricorrenti, si dovrà cliccare su Aggiungi  ricorrente secondario e compilare i campi.

Se il ricorso è presentato con l’assistenza di un legale, si dovrà cliccare su Aggiungi  patrocinante principale e compilare i campi.

Nella seconda schermata si deve indicare l’Oggetto del ricorso. Bisogna specificare «violazione del codice della strada (verbale, cartella esattoriale, ordinanza del prefetto)».

Come individuare il giudice competente per territorio nel caso di una multa?

Contro le multe stradali è sempre competente il giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Per comprendere, però, quale sia materialmente tale giudice è necessario controllarlo sulla base dell’attuale Geografia giudiziaria. 

La prima udienza

Potrai verificare la data della prima udienza anche online, accedendo alla pagina del sito del Ministero della giustizia. La ricerca potrà essere effettuata sulla base del ruolo generale o del protocollo web.

La partecipazione alle udienze

Purtroppo, una volta che hai depositato il ricorso, anche tramite raccomandata, dovrai presentarti personalmente alle udienze, poiché diversamente la causa viene “archiviata”. Il ricorso infatti non va avanti da solo come invece quello al Prefetto.

La sentenza

Anche per la sentenza non hai più bisogno di recarti in cancelleria ma potrai verificarla online accedendo alla pagina del sito del Ministero accedendo questa volta alla voce «sentenza».

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