AVETE MAI PENSATO CHE STATE FACENDO 

UN REGALO AL BANCHIERE  ? 

Questo succede se non ritirate

la raccomandata che vi ha spedito.

E’ questo il regalo che molti Italiani fanno al banchiere 

Non ritirare o rifiutare una raccomandata o un atto giudiziale dal postino è  una pessima scelta. Continuiamo con la  nostra campagna di sensibilizzazione ma nonostante gli appelli e le spiegazioni ancora oggi notiamo che è rimasta  la barbara ” usanza popolare ” di ritenere che non accettando/ritirando  le raccomandate si evitano i guai. Nulla di più sbagliato 

CHI HA INTERESSE CHE NON RITIRIAMO LE RACCOMANDATE ?

 LA BANCA  OPPURE EQUITALIA !

 

 

È diritto di ogni cittadino rifiutare la raccomandata recapitatagli dal postino o non andare a ritirarla alla posta. Ma non è una scelta sensata. Ecco perché spiegato come sempre in maniera facile dal Dott. Emanuel Gennaro. 

 

RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI  

Premesso che : ogni  raccomandata inviata presso la residenza anagrafica del destinatario e da questi non ritirata si considera ugualmente valida e ha tutti gli effetti legali.

Se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata o è assente, il plico viene depositato presso l’ufficio postale per un mese. Lì sta in giacenza: durante tale periodo, il destinatario può comunque decidere di andare a ritirare il plico (esibendo la ricevuta che il postino gli ha lasciato nella cassetta postale).

Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si forma la cosiddetta compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente. Tuttavia, gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario.

 

CHIARO ? SOLO CHE PERDETE IL VOSTRO DIRITTO A DIFENDERVI

IGNORANDO IL CONTENUTO DELLA RACCOMANDATA 

 

Infatti, la raccomandata a.r. spedita da chiunque (anche dallo Stato o da uno studio legale) e non ritirata per qualsivoglia motivo (a meno di “sconosciuto all’indirizzo”), si considera comunque ricevuta dal destinatario. Con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione fosse contenuta nel plico, si presume conosciuta dal destinatario. Ecco perché non è un comportamento ragionevole quello di rifiutarsi di ritirare la raccomandata dal postino, solo perché si è notato che il mittente è un avvocato, il tribunale o qualsiasi altro soggetto dal quale non fa “piacere” ricevere comunicazioni.

 

SENZA NEMMENO ACCORGERVENE AVETE FATTO UN ENORME REGALO ALLA BANCA, 

O SEMPLICEMENTE AD UN QUALSIASI PRESUNTO CREDITORE 

 

 

D: Gentile Avvocato, , ci dia maggiori e più approfondite indicazioni cortesemente .

R:  Volendo entrare nel concreto  ogni  caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata scatta la presunzione di conoscenza, come previsto dall’ Art. 1335 cod. civ.  che in parole semplici recita che  la missiva si presume conosciuta salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia . Come spiegato da due sentenze della  cassazione  n. 6527 del 24.04.2003 n. 6527; Cass. n. 2847/1997.

Per concludere  la scelta di rifiutare la lettera o fingere di non essere in casa potrebbe essere pessima, perché comunque – pur considerandosi l’atto ricevuto – il destinatario, non conoscendone il contenuto, non avrebbe neanche modo di contestarlo o di prendere le contromisure. 

Grande attenzione devono avere le Famiglie per gli atti giudiziari il cui  procedimento della giacenza è diverso se, invece di una normale raccomandata, l’Ufficiale Giudiziario/ il postino  ha tentato di notificare un atto giudiziale, una multa o una cartella esattoriale.

In questa ipotesi, qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o incapacità o rifiuto di questi (o dei conviventi o degli altri soggetti legittimati al ritiro della posta), l’ufficiale giudiziario depositerà l’atto nella Casa comunale.

Il destinatario viene messo al corrente di tale deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.

Anche in questo caso, la notifica si intende perfezionata per il destinatario, ma solo dopo il decorso di 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.

 

AVETE RICEVUTO UNA QUALSIASI RACCOMANDATA /ATTO GIUDIZIARIO ?

Usate un primo servizio gratuito aperto a tutti, associati e non associati.

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TRASMETTETE IL CONTENUTO DELLA RACCOMANDATA ( completa di busta ) ALL’INDIRIZZO :

IOAGISCO@AVVOCATOINFAMIGLIA.COM 


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Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 solo da telefonia fissa 
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