AVETE MAI PENSATO CHE STATE FACENDO
UN REGALO AL BANCHIERE ?
Questo succede se non ritirate
la raccomandata che vi ha spedito.
E’ questo il regalo che molti Italiani fanno al banchiere
Non ritirare o rifiutare una raccomandata o un atto giudiziale dal postino è una pessima scelta. Continuiamo con la nostra campagna di sensibilizzazione ma nonostante gli appelli e le spiegazioni ancora oggi notiamo che è rimasta la barbara ” usanza popolare ” di ritenere che non accettando/ritirando le raccomandate si evitano i guai. Nulla di più sbagliato
CHI HA INTERESSE CHE NON RITIRIAMO LE RACCOMANDATE ?
LA BANCA OPPURE EQUITALIA !
È diritto di ogni cittadino rifiutare la raccomandata recapitatagli dal postino o non andare a ritirarla alla posta. Ma non è una scelta sensata. Ecco perché spiegato come sempre in maniera facile dal Dott. Emanuel Gennaro.
RACCOMANDAZIONI E CONSIGLI
Premesso che : ogni raccomandata inviata presso la residenza anagrafica del destinatario e da questi non ritirata si considera ugualmente valida e ha tutti gli effetti legali.
Se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata o è assente, il plico viene depositato presso l’ufficio postale per un mese. Lì sta in giacenza: durante tale periodo, il destinatario può comunque decidere di andare a ritirare il plico (esibendo la ricevuta che il postino gli ha lasciato nella cassetta postale).
Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si forma la cosiddetta compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente. Tuttavia, gli effetti per il mittente sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata ricevuta dal destinatario.
CHIARO ? SOLO CHE PERDETE IL VOSTRO DIRITTO A DIFENDERVI
IGNORANDO IL CONTENUTO DELLA RACCOMANDATA
Infatti, la raccomandata a.r. spedita da chiunque (anche dallo Stato o da uno studio legale) e non ritirata per qualsivoglia motivo (a meno di “sconosciuto all’indirizzo”), si considera comunque ricevuta dal destinatario. Con la conseguenza che qualsiasi diffida o contestazione fosse contenuta nel plico, si presume conosciuta dal destinatario. Ecco perché non è un comportamento ragionevole quello di rifiutarsi di ritirare la raccomandata dal postino, solo perché si è notato che il mittente è un avvocato, il tribunale o qualsiasi altro soggetto dal quale non fa “piacere” ricevere comunicazioni.
SENZA NEMMENO ACCORGERVENE AVETE FATTO UN ENORME REGALO ALLA BANCA,
O SEMPLICEMENTE AD UN QUALSIASI PRESUNTO CREDITORE
D: Gentile Avvocato, , ci dia maggiori e più approfondite indicazioni cortesemente .
R: Volendo entrare nel concreto ogni caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata scatta la presunzione di conoscenza, come previsto dall’ Art. 1335 cod. civ. che in parole semplici recita che la missiva si presume conosciuta salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell’impossibilità di averne notizia . Come spiegato da due sentenze della cassazione n. 6527 del 24.04.2003 n. 6527; Cass. n. 2847/1997.
Per concludere la scelta di rifiutare la lettera o fingere di non essere in casa potrebbe essere pessima, perché comunque – pur considerandosi l’atto ricevuto – il destinatario, non conoscendone il contenuto, non avrebbe neanche modo di contestarlo o di prendere le contromisure.
Grande attenzione devono avere le Famiglie per gli atti giudiziari il cui procedimento della giacenza è diverso se, invece di una normale raccomandata, l’Ufficiale Giudiziario/ il postino ha tentato di notificare un atto giudiziale, una multa o una cartella esattoriale.
In questa ipotesi, qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario o incapacità o rifiuto di questi (o dei conviventi o degli altri soggetti legittimati al ritiro della posta), l’ufficiale giudiziario depositerà l’atto nella Casa comunale.
Il destinatario viene messo al corrente di tale deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Anche in questo caso, la notifica si intende perfezionata per il destinatario, ma solo dopo il decorso di 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
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