Patrocinio a spese dello Stato:

guida completa su come ottenerlo e chi ne ha diritto.

Come si prepara l’istanza di ammissione e a chi va consegnata?

Il gratuito patrocinio è un diritto di  coloro che non dispongono di adeguate risorse economiche di potersi avvalere di un avvocato. Ma non sempre è la strada più vantaggiosa. Ecco cosa dovete sapere per prendere decisioni responsabili e sagge. Volendo semplificare come da nostra abitudine il gratuito patrocinio permette anche a colui che non abbia un reddito di essere difeso (civile/penale) in tribunale, senza dover sborsare neanche un centesimo e nemmeno i bolli dovuti allo Stato. Per ottenere il gratuito patrocinio, però, occorre seguire una precisa procedura.

Eccola qui ben riassunta e spiegata.

Il patrocinio a spese dello Stato

può essere concesso solamente al ricorrere di determinate condizioni: soltanto coloro che soddisfano i requisiti reddituali (e non solo) previsti dalla legge. Per far ciò, occorrerà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle condizioni stabilite. Ovviamente, un ruolo fondamentale riveste l’avvocato, il quale potrà aiutare il proprio assistito a compilare correttamente tutta la documentazione necessaria. Fatto salvo poche eccezioni la legge prevede che colui che si trovi in giudizio debba obbligatoriamente  essere rappresentato da un difensore. Ora, poiché gli avvocati non sono pagati dallo Stato  ma dal cliente, l’individuo che ha necessità di essere tutelato davanti al Giudice ma che non può pagare la parcella del difensore si troverebbe nell’incresciosa situazione di dover rinunciare al proprio diritto alla difesa. Un diritto Costituzionale. Un diritto solo per ricchi quindi?

Proprio per evitare ciò, la Costituzione Italiana [approfondisci] dice che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Riassumendo il patrocinio a spese dello Stato è previsto per ogni tipo di processo: civile, amministrativo, penale, tributario, ecc. Sostanzialmente, però, possiamo limitarci ad operare solamente due distinzioni:

  • il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi;
  • il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali.

La  procedura da seguire per chiedere il gratuito patrocinio in un processo civile o amministrativo è relativamente semplice e basta presentare un’istanza di ammissione  presso la segreteria del consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo ove:

  • ha sede il giudice davanti al quale è in corso il processo;
  • il giudice  ha sede competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  •  il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

L’istanza può essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dall’avvocato che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Evitate di spedirla per raccomandata , anche se previsto. Abbiamo notizie di lungaggini inutili e disservizi purtroppo.

L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve indicare:

  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l’attestazione, sotto la propria responsabilità, dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • se il giudizio è già stato instaurato, l’autorità giudiziaria competente e la data della prossima udienza;
  • le generalità e la residenza della controparte processuale;
  • le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • i mezzi di prova di cui intendi avvalerti (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc.).

La condizione fondamentale da rispettare affinché la procedura di gratuito patrocinio possa andare in porto è quella riguardante il reddito. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro [approfondisci].

Attenzione: se l’istante convive  il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Eccezionalmente, si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (pensa ad una causa di separazione, ad esempio).

Leggermente diverso nei casi di procedimento penale.

  • il limite di reddito visto prima (11.493.82 euro) è aumentato di 1032,91 euro per ogni familiare eventualmente convivente con l’interessato;
  • l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio va presentata direttamente alla cancelleria del giudice competente (gip se si è nella fase delle indagini preliminari; giudice di merito se c’è stato rinvio a giudizio).

 


 

Dopo avervi spiegato come poter attivare il gratuito patrocinio dobbiamo condividere con voi una riflessione:

E’ meglio una causa seppur gratuita

oppure un accordo stragiudiziale senza spese legali ?

 

Non riuscite più a pagare un debito?

VOLETE OTTENERE ANCHE VOI UN SALDO E STRALCIO?

 


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