Guida in stato di ebbrezza: come evitare la multa 

Etilometro non funzionante: più facile la prova. La dimostrazione dell’esatta misurazione spetta all’accusa e non alla difesa del conducente trovato ubriaco alla guida.

Esistono diversi “appigli legali” per far annullare le multe e le sanzioni penali per guida in stato di ebbrezza. È sempre rimasta socchiusa, però, la porta relativa all’eccezione di mal funzionamento dell’etilometro.

Chi decide se il palloncino che  ha segnato un livello di alcol di poco al di sopra del limite legale, funzionasse correttamente?

Non vogliamo aiutare coloro che bevono senza ritegno e senso civico ma difendere coloro che per una birra a cena si vedono entrare in un tunnel dei costi legali.

La soluzione ci è arriva dalla Cassazione! Bravissimo l’avvocato Etico di turno. Con una  sentenza (Cassazione sentenza nr. 38618/19 del 19/09/2019 download) , la Corte ha cambiato radicalmente il proprio orientamento precedente e ha invertito il cosiddetto “onere della prova”. In buona sostanza, spetta ora all’accusa e non all’automobilista incriminato, dimostrare che l’etilometro funzionava correttamente. All’imputato basta solo sollevare il dubbio.

Guida ubriachi: è reato.

La guida in stato di ebbrezza è reato solo se il livello di alcool nel sangue supera lo 0,8%. Se supera, invece, 1,5% le sanzioni penali sono le più gravi e c’è la definitiva confisca dell’auto (che quindi diventa di proprietà dello Stato). Invece, tra 0,5 e 0,8% di alcol nel sangue si rimane nell’ambito di una semplice sanzione amministrativa, una comune multa stradale, anche se più salata del solito (da da 532 a 2.127 euro più la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi).

Etilometro: deve essere tarato.

Nel 2015, un’importante sentenza della Corte Costituzionale ( C. Cost. sent. n. 113/15.) ha stabilito che tutor, autovelox e photored devono essere sempre sottoposti a taratura almeno una volta all’anno. Ciò per garantirne il corretto funzionamento. Il cittadino ha diritto di verificare che tale check-up sia stato regolarmente fatto, ragion per cui il relativo verbale deve essere esibito a richiesta dell’automobilista multato.

Questa regola è stata estesa anche all’etilometro: anch’esso, in definitiva, è uno strumento elettronico che, in virtù del fatto che viene spesso sottoposto a sbalzi di temperatura e spostamenti, può dare risultati “sballati” dopo un certo periodo di utilizzo. Sicché anch’esso deve essere sottoposto a controllo periodico, ossia a taratura: non meno di una volta ogni 365 giorni.

Di qui una serie di importanti precisazioni:
  • l’automobilista può visionare il certificato di taratura dell’apparecchio anche dopo la sanzione presentando una domanda di accesso agli atti;
  • oppure può limitarsi a sollevare l’eccezione dinanzi al giudice. Sarà l’amministrazione a dover produrre il certificato dimostrando il funzionamento dell’etilometro.

Etilometro non funzionante

Fino a ieri  nel caso in cui il conducente multato contesti il non corretto funzionamento dell’etilometro, spettava a questi fornire la prova del malfunzionamento ( in pratica era impossibile!) .  L’avvocato Etico ha  spiegato che qualsiasi apparecchio,  è soggetto a possibili alterazioni e non sottoporlo a manutenzione è irragionevole.

Era logico almeno per Noi che in qualsiasi processo penale è l’accusa a dover dimostrare i fatti costitutivi del reato, che nel caso di specie è il superamento del tasso alcolemico nel sangue del conducente. Dunque, se il trasgressore solleva l’eccezione di difetto di funzionamento dell’etilometro, spetta al pm smentirlo fornendo tutte le prove contrarie.

Concludendo:  se l’etilometro non è stato sottoposto alla revisione periodica, le misurazioni effettuate non sono valide.

MA COME SEMPRE SOSTENIAMO: I DIRITTI NON SONO AUTOMATICI. DOVETE CONOSCERLI PER MANTENERLI.


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