COME MAI LA TV NON SEGNALA PIU’ ATTI TERRORISTICI?

INCREDIBILE MA IL COVID HA SCONFITTO IL TERRORISMO OPPURE QUALCUNO MANIPOLA L’INFORMAZIONE?

COME MAI ALCUNE NOTIZIE SCOMPAIONO ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vignetta vale molto di più di molte parole……

 

 

Ecco cosa sta per accadere a casa Vostra il 15 Ottobre 2020. Ma non ve lo dicono……

 

 

15 ottobre 2020: una data fatidica che – salvo possibili proroghe – segna la fine dello stato di emergenza Covid ma anche di alcuni stop e sospensioni delle normali attività di riscossione, tra cui i pignoramenti realizzati dal Fisco per soddisfarsi sui beni di coloro che non hanno pagato le cartelle esattoriali. Dal giorno successivo riprenderanno innanzitutto le notifiche delle nuove cartelle di pagamento o degli accertamenti esecutivi che Agenzia Entrate Riscossione e gli altri Enti coinvolti hanno già formato in questi mesi e che attendono di essere inviate ai contribuenti. Le stesse regole valgono per riavviare le ingiunzioni fiscali emesse dagli Enti locali, cioè Regioni e Comuni, sui loro tributi, come il bollo auto, l’Imu o la Tari.

In quel momento ci sarà anche il via libera alla ripresa delle azioni esecutive di riscossione forzosa e alle misure cautelari che colpiscono i beni del debitore apponendo su di essi un vincolo. Riprenderanno vita quelle già avviate in precedenza e ora congelate ma, soprattutto, saranno avviate le nuove procedure per colpire i beni dei contribuenti rimasti inadempienti ai pagamenti richiesti.

 

ECCO LA STRAGE ANNUNCIATA

Redditi da lavoro 

I redditi derivanti da un lavoro dipendente sono pignorabili fino al limite massimo del 20% del loro importo e non oltre. Invece i redditi di altro tipo – come quelli derivanti dall’esercizio di un’attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo – possono essere pignorati per l’intero ammontare.Per il lavoro dipendente c’è l’ulteriore regola che lo stipendio non può essere pignorato dall’Agente di riscossione per più di un quinto se supera i 5.000 euro mensili, un settimo se è compreso tra i 2.500 ed i 5.000 euro e soltanto un decimo se è inferiore ai 2.500 euro.Inoltre, quando arriva il pignoramento possono essere colpite anche le somme che si trovano depositate in quel momento sul conto corrente ove avviene l’accredito dello stipendio da pignorare, ma in questo caso solo sulla parte che eccede il limite del triplo dell’importo dell’assegno sociale che per il 2020 è pari a 459,83 euro, perciò il limite attuale è di 1.379,49 euro.

 

Pensioni e sussidi

Si salvano dal pignoramento le pensioni minime perché il quinto pignorabile non è riferito a tutta la pensione, ma solo alla quota residua che si ottiene detraendo il minimo vitale, la somma considerata indispensabile per vivere. È pari all’importo dell’assegno sociale, moltiplicato per uno e mezzo, quindi attualmente il valore sotto il quale la pensione non può essere pignorata è di 689,74 euro per il 2020.L’eccedenza, come abbiamo detto, sarà pignorabile solo per il quinto (ad esempio, su una pensione di 1.000 euro, sarà pignorato il 20% di 310,26 euro, che è la risultante dell’importo intero meno il minimo vitale che abbiamo calcolato.Per i pignoramenti eseguiti dagli Agenti di riscossione però rimangono validi i medesimi limiti dello stipendio, perciò il massimo consentito sarà un decimo se la pensione non raggiunge i 2.500 euro,  un settimo se non raggiunge i 5.000 euro, e potrà arrivare ad un quinto solo per le pensioni superiori a 5.000 euro mensili.Tra i sussidi, non sono pignorabili gli assegni e le pensioni di invalidità, le erogazioni per maternità o malattie, le indennità previste per i casi di povertà – compreso il Reddito di cittadinanza – o di sostegno degli affitti, mentre sono pignorabili indennità di cassa integrazione e assegni di disoccupazione, come la Naspi, ma sempre entro i medesimi limiti operanti per i redditi da lavoro dipendente.

Cose di casa

Tra gli oggetti che si trovano nell’abitazione non possono essere pignorati tutti quelli considerati indispensabili per la vita. L’elenco completo è stabilito dalla leggeche stabilisce in maniera molto dettagliata quali sono questi oggetti «assolutamente-impignorabili». Tra essi vi sono i mobili e gli elettrodomestici di prima necessità (letti, tavoli e sedie, armadi, cucina, stufa, frigorifero, lavatrice), le suppellettili come le stoviglie, i generi alimentari occorrenti per un mese, i vestiti e la biancheria.

Animali

Gli animali da compagnia, come i cani e i gatti, non si possono pignorare, così come quelli impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore o dei suoi familiari. Se invece gli animali vengono allevati per fini produttivi o commerciali possono essere sottoposti al vincolo.

Attrezzi di lavoro

C’è una vasta varietà di attrezzi di lavoro e di strumenti o oggetti che sono necessari al debitore per esercitare il suo mestiere, professione o arte. Qui la pignorabilità è consentita solo se non vi sono altri beni pignorabili ed entro un quinto del loro valore: saranno comunque venduti all’asta, ma al debitore verranno restituiti i quattro quinti del ricavato. È comunque raro che l’Agente della riscossione cerchi di soddisfarsi su questi beni.

Prima casa

A differenza di altri creditori, come banche, condominio o soggetti privati, il Fisco non può pignorare la prima casa purché essa sia l’unico immobile di proprietà del debitore (altrimenti diventa anch’essa pignorabile, insieme agli altri), coincida con la sua residenza e sia adibita a sua abitazione. Per evitare aggiramenti è stabilito anche che la prima casa per sfuggire al pignoramento non deve essere di lusso (sono considerati tali gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9).

Autovetture

Quando i debiti tributari sono di basso importo, il Fisco fa prima ad apporre il fermo amministrativo sulle auto che al Pra risultano di proprietà del debitore. Giuridicamente questo non è uno strumento di esecuzione forzata ma una misura cautelare che anticipa gli effetti del pignoramento, perché toglie comunque la disponibilità del bene. Di solito in questi casi non si arriva al pignoramento – che di norma è consentito sui veicoli – perché il debitore privato della possibilità di usare il veicolo paga il debito oppure riesce ad ottenere l’annullamento del fermo se dimostra che l’auto è un bene strumentale, cioè necessario per recarsi al lavoro oppure se il veicolo è utilizzata per l’esercizio dell’impresa, del negozio o dello studio professionale.

 

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
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