ECCO COSA NON SANNO GLI AVVOCATI GENERICI : Se manca il TAEG il contratto è nullo.

Gli effetti della mancata o errata indicazione dell’ISC o TAEG nei contratti di finanziamento

Ricordate l’aneddoto dell’uovo di Colombo? ( eccolo). Volete sedervi al tavolo delle trattative con la banca con maggiori diritti? Volete opporvi ad un Decreto ingiuntivo?  Una volta trasmessa alla banca la notifica  la stessa preferisce una soluzione bonaria piuttosto che adire alle vie legali!!!

IL RISCHIO CHE IL CONTRATTO SIA NULLO E’ ALLA BASE DELLA LORO VOLONTA’ A CHIUDERE IL CONTENZIOSO.

In breve

L’omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell’ISC (che equivale al TAEG nel credito al consumo)costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso; la scorretta indicazione dell’ISC comporta invece la nullità della sola clausola afferente gli interessi.

La disciplina dell’art. 117 TUB

Occorre fare riferimento al comma 8 dell’art.117 TUB, il quale stabilisce che “la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.”

La mancata o errata (indicazione dell’ISC o del TAEG (per il credito al consumo per il quale tuttavia si applica l’art. 125 bis TUB) comporta invece l’applicabilità del comma 6 del già richiamato art. 117 TUB il quale dispone che: “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

In osservanza al disposto del comma 6 dell’arti 117 TUB comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.

Quando vi chiamerà la società di recupero credito non subite. Fate valere i diritti dei debitori!

Per chi vuole approfondire ecco le decisioni dell’ABF che confermano la nostra azione.

L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ha recentemente ritenuto che i costi relativi alla polizza sottoscritta dal mutuatario in quanto prevista dell’art. 2, comma 3, lett. d), del D.M.8 luglio 1992, devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG. A tale proposito, l’arbitro bancario ha ritenuto irrilevante che il modulo prestampato dall’intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa”. Il Collegio Arbitrale di Roma ha quindi pronunciato nel senso dell’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B., essendo nulla la clausola di determinazione del TAEG, con la conseguenza che al mutuatario dovranno essere restituiti gli interessi pagati in eccedenza, in base al ricalcolo effettuato in base ai tassi BOT. Anche secondo il Tribunale di Cagliari, con Ord. n. 5295 del 29.03.2016 dopo la Delibera del CICR del 4 marzo 2003, avrebbe dovuto rispettare l’obbligo introdotto da tale delibera (e dalle successive disposizioni attuative di Banca d’Italia) di riportare l’ISC, un numero percentuale che racchiude in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all’operazione. L’ISC è l’unico valore che permette al cliente, dunque, di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Secondo ABF Roma Decisione N. 1946 del 01 marzo 2016, le disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, nella versione precedente le recenti modifiche del 15 luglio 2015, alla sez. II par. 8, stabiliscono: “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: 1) conti correnti destinati ai consumatori; 2) mutui; 3) anticipazioni bancarie; 4) altri finanziamenti; 5) aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.”, aggiungendo che “Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l’ISC è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4), secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente)”. In sostanza, tale disposizione chiarisce che il TAEG viene indicato anche in alcuni contratti conclusi con il “non consumatore”, sia pur diversamente denominato sotto l’acronimo ISC (indicatore Sintetico di Costo). Come, del resto, è stato precisato in un precedente analogo a quello oggetto dell’odierna decisione” le norme di trasparenza, (….), estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito consumeristico, anche a taluni rapporti di credito instaurati con soggetti non consumatori, (…).” (Così Collegio di Milano, decisione n. 4974/2015).


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