Legge 3/2012 sovraindebitamento – Piano del consumatore

Legge 3/12 sovraindebitamento –

Piano del consumatore

Piano del consumatore di durata superiore ai 5 anni è inammissibile: ecco la sentenza

Possibile che i vari avvocati e commercialisti siano così lontani dalla realtà e non sappiano come usare la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento? Eppure è accaduto nuovamente.

Invitiamo tutti i Consumatori che vogliono avvalersi di questa meravigliosa legge a rivolgersi alle associazioni che seguono da vicino le vicissitudini che quotidianamente disturbano i cittadini.

Il Giudice deve dichiarare inammissibili i “piani del consumatore” che eccedano la durata quinquennale, ciò a tutela degli interessi del creditore e, in generale, del sistema economico.          

 

 Ora è chiaro ?  

È questo, in estrema sintesi, il principio di diritto cui si è attenuto. L’esito di una puntuale disamina della normativa in materia.

Nella fattispecie, il ricorrente, dato atto di aver maturato debiti in prevalenza quale garante di una s.a.s. costituita dalla moglie e dal figlio nei confronti della Banca, chiedeva al Giudice l’omologa del “piano del consumatore” depositato unitamente all’attestazione dell’organismo di composizione della crisi, che aveva però evidenziato i seguenti profili di criticità:

  • Il reddito della moglie del ricorrente – necessario per il sostentamento familiare – non è certo poiché deriva da attività di impresa.
  • Il ricorrente ha 67 anni e il piano si articola su un periodo temporale di dodici anni.

Legge 3/2012 sovraindebitamento – Piano del consumatore

Il giudice di Rovigo, nel rigettare il ricorso, ha sottolineato in premessa che:

“In attesa di una modifica sostanziale che cerchi di delimitare con precisione i contorni di un imprescindibile istituto per il superamento della crisi economica individuale (…) spetta al Giudice il compito di ricostruire omogeneamente gli istituti, rimanendo nel perimetro della legge” (n. 3/2012).

Al riguardo, il giudice ha evidenziato che

“L’esigenza di matrice comunitaria di tutelare l’impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento non può tuttavia avallare una lettura normativa che abbia quale faro esclusivo la tutela del debitore, dovendosi riconoscere anche la tutela del creditore”.

Per contemperare le contrapposte posizioni di debito e credito, lo strumento tipizzato nel concordato preventivo e, specularmente, nell’accordo di ristrutturazione (di cui alla Legge n. 3/2012), è il diritto di voto del creditore non pagato integralmente.

Come funziona il Piano del Consumatore

Ma il “piano del consumatore” deroga a tale schema, in quanto determina una imposizione giudiziale ai creditori, il cui sindacato è limitato, nell’ipotesi di mancata alienazione del bene sul quale grava il diritto di prelazione, alla convenienza economica del piano rispetto alla soluzione liquidatoria.

Ne consegue, che il ricorso a tale istituto incontra limiti “espressi” individuati nella necessaria qualificazione del ricorrente come consumatore e nella meritevolezza e necessità di rispettare la c.d. moratoria infrannuale per la soddisfazione dei creditori prelazionari; e limiti “impliciti” nella durata massima che può avere il piano.

Ciò premesso, il Giudice ha chiarito che, nel caso di specie, si ravvisa la qualifica di consumatore del ricorrente in quanto egli non risulta in alcun modo riconducibile alla “s.a.s.”, debitrice principale, avendo assunto l’obbligazione al solo scopo di consentire l’inizio della attività imprenditoriale. Inoltre, la mancanza certa di indici del futuro insuccesso dell’attività imprenditoriale porta ad escludere profili di negligenza e, quindi, di negazione del presupposto della meritevolezza.

Il giudice ha poi osservato che la Legge n. 3/2012 – così come la legge fallimentare in relazione al concordato preventivo – non pone un limite temporale al piano del consumatore.

Tuttavia, è noto come la giurisprudenza (Sezioni Unite 1521/2013) abbia pressoché unanimamente ravvisato un limite temporale di esecuzione del piano (individuato prevalentemente nel quinquennio) necessario per la ammissione e omologazione del concordato (anche nel rispetto dell’art. 111 Cost.).

In conclusione, la formazione “coattiva” del piano del consumatore – ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore – non può che irrigidire la posizione giuridica proposta, imponendo al Giudice di dichiarare inammissibili, per infattibilità giuridica, piani, come quello oggetto di esame, che eccedano la durata quinquennale.

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