Ecco come fermare le aggressioni delle società di recupero credito 

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda .

CHIARO? CAPITO COSA DEVE DIMOSTRARE LA BANCA ? 

COME MAI LE BANCHE /FINANZIARIE SONO RILUTTANTI A CONSEGNARE

L’INTEGRALE DOCUMENTAZIONE ?  Abbiamo evidenziato  integrale e non parziale.

L’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi  : chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l’origine.

Ad esempio,  Mario Rossi  il quale reclami l’osservanza da parte di Livio Bianchi  di un certo contratto, dovrà dare dimostrazione dell’avvenuta stipula del medesimo, esibendone l’avvenuta scrittura, o ancora, colui che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale dovrà provare la lesione del generale principio del “neminem laedere”, tutelato dall’art. 2043.
 

L’onere della prova ( vale anche per le banche ovviamente ) 

Colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l’onere di dimostrarne l’inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato od fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi. Di conseguenza, tenendo fede all’esempio della nota precedente riguardante l’osservanza delle norme contrattuali, il convenuto dovrà dimostrare l’invalidità del contratto (fatto impeditivo), oppure che, ad esempio, è intervenuto un patto di proroga nel termine di adempimento (modificativo), o ancora che è intervenuta una risoluzione consensuale del contratto (estintivo).

Le ripercussioni sull’onere della prova, art. 2697 c.c.

Tale precisazione non ha una valenza puramente descrittiva, ma essa com­porta rilevanti conseguenze pratiche, particolarmente in riferimento all’opera­tività della regola dell’onere della prova. Questa è contenuta nell’art. 2697 c.c., che cosi recita: «Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento./ Chi eccepisce l’inefficacia ditali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda».

Siamo in presenza di una regola di giudizio, che il Giudice utilizza per formare il suo convincimento finale. Egli, alla fine del gioco processuale, non può mai giungere ad una non-decisione, ossia rispondere, a colui che ha affermato la titolarità di un diritto, che non riesce a formarsi un convincimento, ma deve sempre dare una risposta univoca, nel senso dell’accoglimento o del rigetto del­la pretesa, in altre parole dell’affermazione o della negazione del diritto vantato.

La legge, quindi, fornisce al giudice un criterio chiaro, disponendo che l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto affermato è a carico di colui che compie l’affermazione, per cui questi perderà la causa se quei fatti non sono provati.

Tutto ciò a prescindere dalle posizioni formali di attore e convenuto.

In altre parole, è vero che normalmente è l’attore ad affermarsi titolare di un diritto, per cui normalmente l’onere della prova descritto va a suo carico, ma è anche vero che questo non accade sempre e non a caso l’art. 2697 c.c. addossa l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto non all’attore, bensì a colui che fa valere il diritto, lasciando aperta la possibilità che le due figure non si identifichino nel caso concreto.

Tornando, quindi, alla tutela di mero accertamento.

E’ evidente che, se l’attore si afferma titolare di un diritto, la cui esistenza il convenuto aveva precedentemente contestato, sarà a lui addossato l’onere di provarne i fatti costitutivi, con la conseguenza che egli perderà la causa ove difetti quella prova.
Ma, se l’attore nega l’esistenza di un diritto, della cui titolarità nei suoi confronti il convenuto si era precedentemente vantato, starà a quest’ultimo l’onere di provare, in positivo, l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto in gioco e non certo all’attore l’onere di provare, in negativo, l’inesistenza del diritto vantato.

In conclusione

In conclusione, non bisogna lasciarsi fuorviare dalle posizioni processuali assunte dalle parti: ciò che conta veramente, a prescindere dalle posizioni di attore e convenuto, è la sostanza delle cose, per cui è sempre colui che si afferma titolare del diritto a dover, innanzitutto, subire il rischio del processo, ossia a doversi accollare l’onere di provare il fondamento di ciò che afferma.

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