L’errore di un medico o di un infermiere può creare gravi danni.

Chi paga? Come presentare querela e quando scatta la prescrizione.

Errare è umano. Ma certi sbagli possono costare molto cari, soprattutto se commessi sulla pelle di un paziente. Gli episodi di malasanitàsono, purtroppo, frequenti e non sempre il malato o i suoi parenti sanno come difendersi o come ottenere il giusto risarcimento quando è stata fatta una diagnosi sbagliata o un intervento chirurgico errato. La possibilità di ottenere quel risarcimento esiste eccome, seguendo un certo iter e rispettando i tempi.

Gli errori dei medici non si possono prevedere, ma è possibile prevenire certe situazioni e, soprattutto, sapere a che cosa si va incontro quando si entra in un ospedale in modo da essere informati sui propri diritti nel caso qualcosa vada storto.

Vediamo allora come difendersi e ottenere il giusto risarcimento in caso di malasanità.

Malasanità: quando si arriva in ospedale.

Essere informati, dunque. E’ il primo passo indispensabile per sapere come difendersi in caso di malasanità o, comunque, quando le cose non vanno per il verso giusto.

Che cosa fare all’accettazione

Al momento del ricovero, il paziente ha diritto ad essere informato nel dettaglio sulle cure a cui verrà sottoposto. Basta chiedere ai medici. Ai quali, però, bisognerà anche dire tutto ciò che riguarda il proprio stato di salute. In pratica, rispondere nel modo più esaustivo possibile a tutte le domande che lo staff sanitario pone al malato.

Tutte le strutture hanno l’obbligo di consegnare ai pazienti la Carta dei diritti del malato. E’ importante leggerla con attenzione per sapere come comportarsi in caso di qualche errore medico o di un episodio di malasanità.

E’ altrettanto indispensabile leggere attentamente il consenso informato.

Che cos’è il consenso informato

Ogni paziente deve autorizzare per iscritto la struttura sanitaria in cui viene ricoverato a fornirgli le cure necessarie (interventi, somministrazione di farmaci, dieta alimentare, ecc.). Insomma, deve decidere se vuole essere curato o meno (altrimenti perché è andato in ospedale?). La legge prevede che questa autorizzazione avvenga tramite il consenso informato, un documento che il paziente deve firmare dopo essere stato messo al corrente dei rischi, delle controindicazioni e delle alternative ad un certo tipo di intervento.

Autorizzare le cure, però, non significa esimere medici e infermieri dalle loro responsabilità. Quindi, anche se il consenso è stato dato, in caso di malasanità è possibile difendersi e ottenere il giusto risarcimento.

Che cosa fare al momento delle dimissioni

Non è detto che un episodio di malasanità durante un ricovero mostri i suoi effetti subito: dopo le dimissioni, infatti, possono sorgere dei problemi anche gravi dovuti ad un errore del medico o dell’infermiere commesso durante la degenza in ospedale.

Ecco perché è importante, al momento delle dimissioni, chiedere la cartella clinica, anche se apparentemente non ci sono stati dei problemi durante il ricovero. La cartella viene rilasciata a pagamento entro 30 giorni lavorativi. Nel caso in cui, successivamente, si abbia la necessità di contestare un caso di malasanità e di chiedere il giusto risarcimento, la cartella clinica sarà fondamentale.

Se, invece, è sorto qualche disservizio o qualche problema durante la degenza, prima di abbandonare la struttura conviene fare una segnalazione all’Urp, cioè all’ufficio relazioni con il pubblico, e portare a casa un documento in cui risulti questa segnalazione. Non si sa mai.

Le conseguenze della malasanità

A pagare maggiormente le conseguenze di un episodio di malasanità, ovviamente, è il paziente. A causa di un errore medico può subire un danno fisico o morale importante, talvolta letale. Di riflesso, però, pagano le conseguenze anche i suoi familiari. Pensate, ad esempio, ad un capofamiglia che, per uno sbaglio in corsia o in sala operatoria, non sarà più in grado di produrre reddito e, quindi, di mantenere moglie e figli.

Tuttavia, anche il medico o l’infermiere pagano a caro prezzo il proprio errore, sia in termini professionali sia in termini economici. A questo proposito, c’è che solleva più di una perplessità sulla cosiddetta «medicina difensiva», quella, cioè, adottata da alcuni professionisti per escludere ogni tipo di responsabilità a suo carico, prescrivendo degli esami la cui necessità è talvolta discutibile pur di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per il bene del paziente.

Risultato: intasamento delle strutture, prolungamento delle liste d’attesa e spesa alle stelle per la sanità pubblica.

Secondo il Tribunale per i diritti del malato, le specialità in cui avviene il maggior numero di casi di malasanità sono (nell’ordine):

  • ortopedia;
  • oncologia;
  • ginecologia e ostetricia;
  • chirurgia generale e oculistica;
  • odontoiatria;
  • emergenza e pronto soccorso.

Mentre, per il Ministero della Salute, gli eventi e le situazioni su cui porre maggiormente l’attenzione per evitare episodi di malasanità sono:

  • procedura in paziente sbagliato;
  • procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte);
  • errata procedura su paziente corretto;
  • strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che
  • richiede un successivo intervento o ulteriori procedure:
  • reazione trasfusionale conseguente a incompatibilità AB0;
  • morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica;
  • suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale;
  • violenza su paziente;
  • atti di violenza a danno di operatore;
  • morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) ;
  • morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso;
  • morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico;
  • ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente.

Malasanità: come ottenere il giusto risarcimento

Una delle cose che più disorientano un paziente in ospedale è quando lamenta un dolore o un malessere e si sente dire in continuazione che è normale e che deve portare pazienza. Lamentarsi per le cose minime non va bene, certo. La pazienza è necessaria. Ma che succede se quel dolore nasconde qualcosa di serio, un imprevisto che il personale sanitario sta sottovalutando? Può darsi che quando si scopre il vero motivo del malessere il danno sia già stato fatto.

A quel punto, prima di chiamare l’avvocato, conviene sempre chiedere delle spiegazionidirettamente al personale sanitario. E’ un diritto del paziente sapere che cos’è successo e perché. Se non si ottengono delle risposte soddisfacenti, si può sempre bussare alla porta del direttore sanitario della struttura il quale, cartella clinica alla mano, potrà dare qualche spiegazione valida.

In ogni caso, è sempre opportuno chiedere copia autenticata della cartella clinica e del consenso informato sottoscritto al momento del ricovero. E’ un modo per verificare se il paziente era veramente stato messo al corrente di quanto è stato fatto.

Se proprio si è davanti ad un errore palese che ha creato un danno al malato, cioè ad un episodio di malasanità conclamato, si può agire per vie legali, presentando una querelain sede penale o civile (o in entrambe).

Chi querelare in caso di malasanità

Ma una querela contro chi? Contro il medico o l’infermiere o contro la struttura sanitaria? Chi deve pagare il giusto risarcimento? Bisogna valutare alcuni aspetti.

Il primo, chi è il responsabile dell’episodio di malasanità. Se un medico sbaglia una diagnosi e procura un danno, è passibile di querela. Ma non è detto che abbia sbagliato per incompetenza: può darsi che, a monte, un tecnico del laboratorio analisi abbia scambiato dei campioni di sangue o effettuato male un esame diagnostico e abbia consegnato al medico un risultato che ha indotto quest’ultimo in errore. Oppure può ricevere da un collega una valutazione sbagliata e non si è preoccupato di verificare di persona. In questo caso, entrambi possono essere citati in giudizio.

Anche la struttura sanitaria può essere chiamata in causa, in quanto responsabile di quello che succede all’interno dell’ospedale o della clinica privata e di come operano i suoi collaboratori o dipendenti.

Condizioni per presentare la querela per malasanità

Affinché una querela per malasanità venga ammessa, ci devono essere alcuni presupposti:

che la persona querelata abbia avuto l’obbligo di curare il paziente;

che questa persona non abbia rispettato questo obbligo con estrema diligenza e professionalità;

che sia stato procurato un danno derivato da tale inadempienza, cioè che ci sia un rapporto causa/effetto tra la lesione subita ed il comportamento della persona querelata.

Appurato tutto ciò, è possibile presentare una querela in Tribunale, di persona o tramite raccomandata a/r, pagando la relativa tassa, e dare il via alla causa per ottenere il giusto risarcimento.

Risarcimento per malasanità: i tempi di prescrizione

Ma entro quando si può sporgere denuncia per un episodio di malasanità per ottenere il giusto risarcimento? Ci sono dei tempi di prescrizione?

Sì, ci sono. E cambiano a seconda della responsabilità del querelato, come stabilito anche dalla nuova legge sopra citata. La normativa ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto doppio binario della responsabilità civile. In pratica la responsabilità del medico è:

una responsabilità contrattuale in relazione al vincolo tra azienda sanitaria e paziente;

dall’altro lato, però, ha natura extracontrattuale in riferimento all’operatore dipendente o comunque inquadrato nella struttura, a meno che lo stesso medico abbia assunto contrattualmente un impegno con il proprio cliente.

La legge sancisce in tal modo, il definitivo superamento della teoria considerata finora valida, cioè quella della responsabilità da contatto sociale, secondo cui il medico assumeva specifici obblighi di protezione nei confronti del paziente la cui violazione imponeva il risarcimento del danno nelle forme della responsabilità contrattuale: spetta, cioè, all’attore/creditore solo l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entità del danno, mentre al debitore spetterà, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.

L’affermazione di questa duplice natura si riflette anche su una ipotetica azione giudiziaria e sulla relativa indagine sul piano civile tra medico e ospedale. Il fatto che, come si è detto, la responsabilità abbia natura extracontrattuale implica che, se il medico tiene una condotta illecita, l’onere della prova di tale condotta e del rapporto causale col danno lamentato, è posto a carico del paziente che agisca lamentando di aver subito un pregiudizio. La natura contrattuale della responsabilità della struttura, invece, pone l’onere della prova a carico della struttura stessa, con la conseguenza che il paziente potrà limitarsi a dedurre in giudizio l’inadempimento qualificato e tecnico dell’ente che lo ha curato.

Il doppio binario va ad incidere anche sui tempi di prescrizione: sappiamo che se il titolare di un diritto non lo esercita per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge, il diritto si estingue.

Nel caso di cui parliamo, se il paziente danneggiato non esercita il diritto di ottenere il risarcimento, perde tale diritto. Il risarcimento in questione può essere chiesto entro 10 anni per la responsabilità contrattuale, ed entro 5 anni per quella extracontrattuale.

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