Mantenimento all’ex coniuge:

come accedere al Fondo statale

 

Esiste un FONDO STATALE per il mantenimento dell’ex coniuge? – Per chi, separato o divorziato, e non riesce a ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento determinato dal giudice o di comune accordo, ci pensa lo Stato.

Il Fondo di solidarietà al coniuge in stato di bisogno previsto dalla legge di Stabilità del 2015 è un contributo economico a disposizione del coniuge che guadagna di meno, volto a supplire al mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

Vediamo chi ha diritto di accedere al Fondo e come fare per ottenere i soldi dallo Stato.

Il provvedimento è integralmente riportato in calce.

Mantenimento all’ex coniuge: come accedere al Fondo statale

Chi ha diritto al Fondo per il pagamento del mantenimento?

Può accedere al Fondo il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi. Questo si deve trovare in tale condizione per non aver ricevuto l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge che vi è tenuto. Tale condizione è quantificata con un indice Isee inferiore o uguale a 3.000 euro.

Come si presenta la domanda al Fondo per il mantenimento?

La richiesta di accesso al «Fondo di solidarietà al coniuge in stato di bisogno» va presentata in uno dei tribunali collocati nei capoluoghi dei distretti sede di Corte d’appello, per come elencati nel decreto. Si deve trattare del tribunale nel cui circondario è collocato il Comune di residenza del richiedente.

L’istanza deve contenere:

  • le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
  • il suo codice fiscale;
  • gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
  • l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato dopo l’entrata in vigore della legge;
  • l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto dello stipendio a favore del richiedente per come previsto dal codice civile;
  • un attestato che indichi il valore dell’ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
  • l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione  relativa all’istanza;
  • la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, oppure di disoccupazione;
  • in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi 2 anni.

Il presidente del tribunale valuta poi, nei 30 giorni successivi, l’ammissibilità della domanda e, in caso di giudizio positivo, la trasmette al ministero della Giustizia (in particolare al Dipartimento affari di giustezza, presso il quale è istituito il Fondo), per il pagamento.

Distribuzione dei soldi del Fondo per il mantenimento

La ripartizione delle somme avverrà in modo proporzionale e verrà imputata di trimestre in trimestre.

La rivalsa sul coniuge inadempiente

Dopo aver pagato il coniuge in stato di bisogno, il Fondo si rivarrà nei confronti del coniuge inadempiente al mantenimento il quale dovrà restituire quanto è stato versato al suo posto. In caso contrario si procede al pignoramento.

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