Pignoramento automatico per le multe
non pagate dagli automobilisti !!!
Tra i poteri dell’Agenzia delle Entrate riscossione c’è quello di ordinare alla banca lo storno dei soldi
Se non avete pagato una multa ed avete un conto corrente (in italia !!! ) è molto probabile che l’importo verrà prelevato direttamente dalla banca per poi essere trasferito all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione). Un pignoramento automatico che, tuttavia, deve rispettare alcune garanzie nei confronti dell’automobilista affinché questi abbia sempre il tempo per opporsi e presentare le proprie difese . Di fatto, però, se nulla fa il debitore, il pignoramento diretto del conto corrente – senza causa e senza giudice – rientra tra i poteri dell’esattore. Poteri collegati al fatto che la cartella di pagamento è un titolo più che sufficiente per avviare l’esecuzione forzata senza alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. In definitiva è corretto dire che la multa non pagata può essere prelevata dal conto corrente in via diretta. È bene dunque non sottovalutare tale circostanza e verificare cosa effettivamente può succedere.
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Cosa fare dal verbale alla cartella esattoriale
La multa deve essere notificata all’automobilista e al responsabile in solido entro 90 giorni dall’infrazione altrimenti è nulla.
Nel momento in cui l’automobilista riceve la multa, ha 30 giorni di tempo per contestarla davanti al giudice (se si rivolge al Prefetto il termine è di 60 giorni). Se si vuole estinguere la multa oltre il 60° giorno si deve pagare la sanzione in misura piena (quasi raddoppiata).
Se non avviene il pagamento, il Comune iscrive a ruolo l’importo non corrisposto. Ciò significa che viene incaricato l’Agente della riscossione al recupero della multa.
L’Agente della Riscossione notifica la cartella di pagamento all’automobilista. La cartella deve rispettare due termini:
- deve essere notificata entro massimo cinque anni dal ricevimento del verbale all’automobilista: diversamente scatta la cosiddetta «prescrizione» e nulla è dovuto;
- deve essere notificata entro massimo due anni dall’iscrizione a ruolo dell’importo: diversamente scatta la cosiddetta «decadenza» e nulla è dovuto. Per vedere in che data è stata iscritta a ruolo la multa bisogna vedere il dettaglio della cartella esattoriale.
Dalla cartella esattoriale al pignoramento
Dopo che l’automobilista riceve la cartella esattoriale relativa alla multa non corrisposta ha 60 giorni di tempo per pagarla, contestarla o chiederne la rateizzazione. In verità la rateazione può essere chiesta anche successivamente, purché il pignoramento non sia già stato eseguito.
Per importi fino a mille euro, in caso di mancato pagamento anche dopo questi 60 giorni, viene inviato un altro avviso.
Solo dopo il 61° giorno (o, per importi fino a mille euro, dopo il 121° giorno), la cartella diventa definitiva e l’Agenzia delle entrate inizia la procedura di recupero del debito. La procedura può implicare
- misure cautelari come il fermo auto: in tal caso l’automobilista riceve un preavviso di fermo almeno 30 giorni prima contro cui può opporsi ad esempio sostenendo che l’auto serve per il lavoro (ciò vale solo per imprenditori e professionisti o artigiani; non per lavoratori dipendenti);
- pignoramento.
Multa non pagata: pignoramento diretto del conto
Tra le forme di pignoramento c’è quello del conto corrente bancario. Ed ecco che arriviamo al quesito iniziale: può l’Agenzia delle Entrate pignorare direttamente il conto corrente e prelevare l’importo della multa non pagata? La risposta è sì, ma proprio perché al termine di questo lungo iter che – come abbiamo visto – ha consentito in più occasioni al contribuente di difendersi o di pagare.
Come avviene il pignoramento? Senza inviare un preavviso al contribuente, l’Agenzia delle entrate notifica un atto di pignoramento alla banca e, contemporaneamente, al debitore. In esso si avvisa che, in mancanza di pagamento entro 60 giorni, la banca dovrà prelevare le somme pignorate (pari alla multa in misura piena più le sanzioni, gli oneri di riscossione e gli interessi) e trasferirle direttamente sul conto dell’Agente della Riscossione. Un prelievo diretto della multa, in definitiva. Ma del resto la procedura vale non solo per le contravvenzione stradali ma per qualsiasi altra ipotesi di inadempienza agli obblighi tributari. Ad esempio, anche in caso di mancato pagamento del bollo auto si può assistere al prelievo diretto dal conto corrente.
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Dalla multa alla cartella di pagamento
dell’Agenzia Entrate: difese da mettere in atto.
Riscossione esattoriale: dopo il verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, l’iter che fa la multa per diventare cartella di pagamento dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Un’innocua multa, se non pagata, dopo diverso tempo può comportare l’arrivo della temuta cartella di pagamento dell’Agenzia Entrate-Riscossione: temuta perché, una volta decorsi 60 giorni dalla sua notifica, scattano le misure cautelari come il fermo auto oppure direttamente il pignoramento (di norma, quello dello stipendio, pensione o conto corrente). Prima che però ciò accada, è necessario che l’amministrazione rispetti alcuni passaggi, con dei tempi prefissati dalla legge, in mancanza dei quali tutto il procedimento è nullo. Ecco quindi, una serie di consigli su come difendersi in questi casi. La multa deve essere pagata entro 60 giorni dalla sua notifica. Se alla scadenza di tale termine non è avvenuto l’adempimento spontaneo, essa diventa titolo esecutivo e, quindi, l’amministrazione può procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Anche un solo giorno di ritardo nel pagamento del verbale determina la formazione del titolo esecutivo. Se l’automobilista propone ricorso al giudice di pace (da depositare entro 30 giorni dalla notifica del verbale) il ricorso non sospende il termine entro cui la multa va pagata (sebbene è difficile che, nelle more del giudizio, l’amministrazione proceda a riscuotere coattivamente l’importo). In ogni caso, se il ricorrente lo chiede in modo espresso, il giudice, alla prima udienza, può sospendere l’esecutività e tutto viene definito, poi, con la sentenza conclusiva del processo.Se l’automobilista, invece, propone ricorso al Prefetto (da inviare entro 60 giorni dalla notifica del verbale) il ricorso sospende l’esecutività della multa. Se il Prefetto rigetta il ricorso, emette un’ordinanza di ingiunzione la quale va pagata entro 30 giorni. Entro tale termine, l’interessato può decidere se pagarla, impugnarla davanti al giudice di pace oppure non pagarla; in quest’ultimo caso, diventa anch’essa titolo esecutivo.
Riassumendo
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la multa diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni dalla sua notifica;
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l’ordinanza ingiunzione del prefetto, invece, diventa titolo esecutivo dopo 30 giorni.
Il verbale (o l’ordinanza-ingiunzione) diventa automaticamente titolo esecutivo per un ammontare pari alla metà del massimo della somma prevista a titolo di sanzione amministrativa, maggiorata delle spese di procedimento.
Che succede se pago meno dell’importo dovuto per la multa?
In caso di pagamento nei termini in misura inferiore a quella dovuta, quanto pagato viene trattenuto a titolo di acconto e il verbale costituirà titolo esecutivo per una somma pari alla differenza fra la metà del massimo edittale e l’acconto.
Che succede se pago dopo i 60 giorni?
Se il pagamento avviene oltre i 60 giorni, la somma viene trattenuta a titolo di acconto e il verbale costituirà titolo esecutivo per una somma pari alla differenza fra la metà del massimo edittale e l’acconto.
Che succede se pago e poi faccio ricorso?
Se, dopo la presentazione del ricorso, ma entro i 60 giorni, il trasgressore effettua il pagamento in misura ridotta, l’effetto del ricorso viene meno.
Che succede se non pago la multa o l’ordinanza ingiunzione?
In questo caso, l’ente titolare del credito avvia il procedimento di riscossione coattiva. Il primo passo è quello della formazione del ruolo per il titolo esecutivo. Si tratta di un provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto, dal Sindaco o dal Presidente della Giunta provinciale o regionale – a seconda che l’infrazione sia stata accertata, rispettivamente, da un organo appartenente allo Stato, all’Amministrazione comunale, all’Amministrazione provinciale o regionale.Il ruolo, viene così dato in carico all’Agenzia Entrate-Riscossione o ad altra società delegata per la riscossione esattoriale. L’agente per la riscossione, dunque, notifica al trasgressore la cartella di pagamento in cui sono indicati: l’ammontare, le modalità e la causale della somma da versare (maggiorata del 10% per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile).
Cosa posso fare se ricevo la cartella di pagamento?
La cartella di pagamento può certamente essere impugnata (entro 30 giorni), ma non per vizi attinenti alla precedente multa. Non si possono, cioè, ripescare le censure che andavano proposte contro il verbale entro i 30 giorni (60 giorni per il Prefetto) dalla sua notifica.
Si può contestare la cartella di pagamento, invece, solo per “vizi propri”, ossia quelli attinenti ad errori commessi dall’Agente della riscossione come: errori di notifica (la cartella è stata notificata a soggetto che non è colui a cui era stata notificata la multa), mancata indicazione del responsabile del procedimento, insufficiente motivazione della cartella, omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, ecc.
Che succede se, ricevuta la cartella, non ho mai ricevuto invece la multa?
In tal caso, la cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni davanti al giudice di pace. Bisogna eccepire il difetto di notifica del cosiddetto “atto prodromico”, ossia la multa.
Che succede se non pago neanche la cartella dell’Agenzia Entrate-Riscossione?
Se l’obbligato non provvede al pagamento della cartella entro 60 giorni, né presenta ricorso entro 30 giorni, si procede ad esecuzione esattoriale. In pratica, l’Agenzia Entrate-Riscossione – o qualsiasi altro Agente della riscossione al posto suo – procede ad attuare i mezzi necessari per costringere il trasgressore a pagare. Tali mezzi di solito sono:
- il fermo dell’auto: in tal modo il mezzo non può più circolare, né essere rottamato. Può tuttavia essere venduto, ma l’acquirente acquista l’auto con tutto il fermo. La giurisprudenza ritiene che il fermo amministrativo non possa essere iscritto se l’auto è cointestata anche a un altro soggetto diverso dal trasgressore. Il fermo auto non è un atto di pignoramento, ma una misura cautelare, volta a far sì che il bene non si rovini in vista del successivo ed eventuale pignoramento. In verità, l’Agenzia Entrate-Riscossione utilizza tale strumento come mezzo di coercizione in sé per sé, per via della sua natura particolarmente afflittiva;
- il pignoramento: per importi modesti come quelli delle multe, di norma l’Agenzia Entrate-Riscossione procede al pignoramento del conto corrente, stipendio, pensione, canoni di locazione, pagamento di fatture accreditate dalla Pubblica amministrazione o da altri clienti. Pressoché impossibile è il pignoramento della casa (che può essere attivato solo se il debito superi 120mila euro). Il pignoramento mobiliare invece è scarsamente utilizzato per la sua totale inutilità.