Problemi condominiali: obblighi dell’amministratore

Ovviamente anche gli amministratori condominiali hanno degli obblighi che devono rispettare per rendere più facile la vita ai propri condomini. Vediamoli insieme.

Gli obblighi: vediamoli insieme

  • Obbligo di rendiconto: l’amministratore deve sempre avere un registro sia delle somme incassate sia degli esborsi attraverso la documentazione prevista, nonché tutti gli elementi che servono ai condomini per capire se il suo lavoro sia adeguato secondo i criteri di buona amministrazione.
  • Amministratore come mandatario: secondo i criteri del buon padre di famiglia attenendosi agli obblighi di diligenza professionale.
  • Inerzia dell’amministratore: non basta un ritardo nell’adempiere ai propri doveri per chiedere la revoca del mandato. Bisogna che il ritardo si trasformi in colpevole inerzia.
  • Ordine di convocazione: nessuna norma impone all’amministratore di dichiarare l’oggetto della discussione che si terrà durante l’assemblea condominiale. Il condomino, però, può richiedere di visionare la documentazione secondo gli orari d’ufficio dell’amministratore.
  • Preventiva informazione dei condomini: l’oggetto essenziale dell’assemblea condominiale dovrà essere comunicato ai condomini in modo che abbiano consapevolezza degli argomenti in esame. Per quanto riguarda gli importi dei preventivi e i bilanci non è necessario allegare un avviso, ma il singolo condomino può richiederne visione.
  • Procedimento nei confronti dei condomini morosi: l’amministratore può ottenere un decreto di ingiunzione per i condomini insolventi. 
  • Appropriazione indebita da parte dell’amministratore: quando un amministratore usa le somme versate per scopi diversi e incompatibili con il suo mandato. 
  • Rottura della braga di proprietà privata: in caso di rottura dei tubi di scarico (es. braga) di proprietà di un singolo condomino, l’amministratore sarà obbligato a far intervenire un idraulico sulle parti comuni ma non sulla proprietà privata di un condomino danneggiato dalla poca manutenzione o dai guasti di proprietà privata di un altro condomino.
  • Pagamento delle obbligazioni condominiali verso terzi: l’amministratore è l’unico referente per quanto riguarda gli obblighi assunti verso i terzi.
  • Evento rilevante per il condominio: il mancato avviso per le decisioni importanti del condominio non ha rilevanza penale. 
  • Comunicazione ai creditori dei dati dei condomini morosi: secondo l’articolo 63 dispo. att. c.c., l’amministratore ha l’obbligo di comunicare al creditore i dati dei condomini insolventi.
  • Obbligo di informazione per atti e provvedimenti giudiziari: in assemblea l’amministratore dovrà informare rapidamente in assemblea nel caso ci siano provvedimenti giudiziari verso il condominio. 

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