Il termine “viager” trae la sua origine dalla parola “viage“, che nel francese antico significava “durata della vita”. Oggi, significa vitalizio e indica anche una tipologia specifica di vendita di beni immobili, che consiste nel trasformare parte del prezzo pattuito in una rendita a vita pagata dall’Acquirente a profitto del, o dei, Venditori.

Questa intelligente forma di vendita, è molto diffusa in Francia, ha una rilevante valenza di utilità sociale. Infatti, oltre ad essere un’interessante opportunità di investimento, rappresenta anche un’utile soluzione ai crescenti problemi della terza età.

 

Il Viager spiegato facile

 

La differenza fondamentale  è sostanzialmente la forma di pagamento. Una scommessa tra venditore ed acquirente che non scontenta nessuno.

Spesso vendere casa è una ” mission impossible ” ma con la formula viager si può vendere casa in 120 giorni

La forte crisi immobiliare e la mancanza di denaro mette d’accordo le due parti: chi vuol vendere e chi vuole acquistare. In Italia è  possibile utilizzare questa forma contrattuale perché il nostro Codice Civile lo prevede ed è regolato dall’art. 1872 e seguenti. Questi elementi rendono questo tipo di transazione assolutamente equa e conveniente per  il Venditore che si garantisce un futuro sereno e l’Acquirente che fa un investimento conveniente ed oculato.

Si tratta, di un contratto speciale detto “aleatorio” in quanto la sua durata non è definita. Al rogito notarile viene trasferita la proprietà del bene all’Acquirente. Se il viager è riservato  viene  costituito un Diritto Reale d’Uso e abitazione a beneficio del venditore e l’Acquirente prenderà possesso dell’immobile a fine vita dei venditori

A garanzia del vitalizio il contratto prevede una clausola risolutoria ed una ipoteca di primo grado sull’immobile a beneficio esclusivo del o dei Venditori i quali, ovviamente, non devono correre alcun rischio. L’Acquirente, d’altra parte, ha l’opportunità di fare un ottimo affare ma dovrà onorare pienamente il proprio impegno.

FACCIAMO UN ESEMPIO

La Famiglia Rossi possiede  un immobile  ma la crisi attuale ha privato di redditi sufficienti le Famiglia per vivere decorosamente . Anzi, la crisi rischia di far perdere l’immobile tra tasse e costi fissi. 

COME AIUTARE LA FAMIGLIA A NON PERDERE LA CASA ? 

Ecco che con un contratto di  VIAGER  tutto si risolve.  Infatti sarà possibile vendere oggi l’immobile ma abitarlo per molti anni ( anche a vita ) ma non solo, anche garantirsi un importo che mensilmente l’acquirente deve versare .

 In conclusione la Famiglia Rossi avrà un reddito vitalizio, un’eredità immediata   che sopperirà a tutte le necessità per crescere i figli ed un domani per sostituire la pensione. 

I vantaggi di chi acquista?

Enormi. Poco capitale da investire in proporzione al valore dell’immobile perchè diluito nella rendita vitalizia.

Riassumendo i benefici di un reciproco buon affare:

– il Venditore, detto Vitaliziato, di alienare uno o più beni di cui è proprietario ottenendo in cambio una quota del valore pagata per contanti ed il restante sotto forma di rendita vitalizia ovvero una sorta di pensione.

– all’Acquirente, detto Vitaliziante, di costruirsi gradualmente un fondo di beni immobili in modo assai conveniente dal punto di vista dell’investimento finanziario che presenta anche notevoli vantaggi fiscali.

Un ottimo affare reciproco regolato legalmente con garanzie di assoluta efficacia

ed un metodo di calcolo equo e conveniente per entrambe le parti contraenti.

 

Alcuni Riferimenti Giuridici

Contenuto del diritto di Proprietà

Art. 832 del Codice Civile Italiano

L’usufrutto Art. 978 del Codice Civile Italiano

Uso e abitazione Art. 10201021 del Codice Civile Italiano. L’abitazione si basa sul diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Entrambi sono diritti personali ossia strettamente legati alla persona titolare del diritto e, quindi, in quanto tali, non cedibili. Ad esempio a differenza dell’usufruttuario di un appartamento che può concedere in locazione l’immobile goduto, al titolare del diritto di abitazione è vietata la locazione del appartamento, pena la perdita del suo diritto. Per tutto il resto si applicano le norme previste per l’usufrutto. Il diritto di abitazione costituisce uno dei diritti ereditari del coniuge superstite: a seguito della morte di uno dei coniugi, l’altro ha diritto di abitare la residenza familiare (se di proprietà del coniuge) e di usare i mobili che l’arredano per tutta la durata della sua vita (Vedi anche ART. 540 C.c).

Rendita Vitalizia Art. 1872 del Codice Civile Italiano La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione (769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti, 782).

 

VOLETE CONOSCERE IL VALORE DELLA VOSTRA RENDITA ? 

I servizi necessari a  concludere l’operazione di VIAGER  sono i seguenti :

  1. valutazione della rendita/ verifica immobiliare ipotecaria/ verifica banca dati/ assistenza notarile
  2. promozione presso gli investitori
  3. Assistenza durante la trattativa con ruolo di mediatore ( avvocato Etico) utile a garantire acquirente e venditore.

Grazie alla partnership esclusiva con una delle più solide e conosciute agenzie specializzate in “transation viager” Italiana e Francese, si mette a disposizione  un’ampia scelta di immobili da investimento sia in Italia che in Costa Azzurra.

 


Volete maggiori informazioni?

Mail – info@avvocatoinfamiglia.com
Numero verde (09:00-12:00- 15:00-17:00) – 800 134 008 
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