La Responsabilità Sanitaria

 medici ed addetti sanitari /paramedici /infermieri / etc 

Responsabilità sanitaria (struttura, medici, paramedici, ausiliari)

La Consulta legale  vanta una più che ventennale esperienza nel risarcimento danni da malasanità e da responsabilità sanitaria e assiste i propri clienti su tutto il territorio nazionale.

Ogni caso viene seguito insieme ai migliori medici-legali e medici specialisti sulla base di un resoconto dell’accaduto e della documentazione (lastre, cartelle cliniche, ecc) .

Solamente dopo avere avuto dagli specialisti medici un parere positivo sulla responsabilità, si procederà con l’incarico al medico-legale per la fissazione della vista (per chi ha subito lesioni) o la redazione della perizia e, successivamente, con la richiesta di risarcimento danni e con la conseguente azione civile.

NON FACCIAMO CAUSE INUTILI ! 

Non sempre, infatti, nei comportamenti dei sanitari, spesso caratterizzati da arroganza e superficialità nei confronti dei pazienti, sono ravvisabili una responsabilità o un danno risarcibile: a volte manca o è difficilmente ravvisabile la responsabilità e a volte, a fronte di una chiara responsabilità, manca o è estremamente contenuto il danno risarcibile.

Quindi primariamente dobbiamo identificare , insieme al medico-legale, quelle situazioni in cui responsabilità e danno siano certi e rilevanti, al fine di evitare che il cliente proponga una causa inutile o di scarso rilievo. Per fare questo occorre una lunga preparazione specialistica che, nel caso dell’avvocato Domenico De Angelis è dato da oltre venti anni di pratica nel settore e dalla frequenza di numerosi master, convegni e corsi specialistici in materia, nonché una cattedra Universitaria Se, quindi, sei stato vittima di un caso di malasanità, o lo è stata una persona a te cara, e vuoi ottenere un risarcimento per i danni che hai subito a causa di un errore medico è importante che tu conosca alcuni punti fondamentali:

1.Rivolgersi al mio studio perché specializzato in responsabilità medica da oltre venti anni.

2. Il mio studio specializzato in malasanità opera una rigorosa disamina del caso insieme al medico specialista. Solamente dopo questo vaglio, ed esclusivamente se sarà dato parere positivo sulla responsabilità, si procederà con la quantificazione del danno ad opera del medico legale.

3. Per i casi di una certa rilevanza, la Consulta stipula  con i clienti un accordo scritto che condiziona, in termini percentuali, i compensi dell’avvocato e dei medici che lavorano per la buona riuscita del caso al valore della causa (così come sancito dal nuovo codice deontologico forense). Garanzia questa che consente al cliente di non rischiare alcunché nella denegata ipotesi che il caso dovesse terminare senza che venga accertata la responsabilità medica o della struttura ospedaliera.

4. Anche le agenzie che si occupano di risarcimento o le associazioni a tutela degli utenti colpiti da casi di malasanità si rivolgono necessariamente a degli avvocati per la tutela dei diritti dei loro associati. Per cui rivolgersi ad un avvocato di fiducia consente di eliminare intermediari.

5. Consiglio solo azioni in sede civile che, se ben strutturate, portano al risarcimento nella maggior parte dei casi. Raramente è conveniente esperire l’azione penale il cui esito è, in Italia, nel 95% favorevole al medico a causa del diverso rigore del nesso di causalità e delle nuove norme: per il medico è sufficiente dimostrare di avere seguito le linee guida o le buone pratiche dettate dalla comunità scientifica per andare esente da colpa. In questi casi, l’essersi costituiti parte civile pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento del danno. In soli due casi può essere utile procedere penalmente e cioè se si ritiene che debba essere disposta un’autopsia e se si ha motivo di ritenere che la cartella clinica possa essere stata falsificata o fatta sparire. In tutti gli altri casi, è opportuno intentare una causa civile che, se condotta nel modo giusto, ha alte probabilità di successo.

6. Altro aspetto importante è la prescrizione. E’ richiedere il risarcimento fino al decimo anno dal fatto ossia dall’evento che ha causato la lesione o il decesso del paziente. Le nuove norme da poco approvate confermano il termine decennale di prescrizione che è previsto non solo per le Asl e le Aziende Ospedaliere, ma anche per le strutture private ed i singoli medici che lavorano privatamente.

 

Responsabilità del Ginecologo Ostetrico

I casi di responsabilità del ginecologo ostetrico hanno registrato negli ultimi anni un notevole aumento, sia in termini numerici che per quanto riguarda il quantum delle pretese risarcitorie. Il ginecologo ostetrico risponde per tutti i danni arrecati alla madre e al bambino, attribuibili ad un suo colposo comportamento.

I rischi della specializzazione medica di ginecologia-ostetricia sono molti ampi e possono, in via di approssimazione, essere raggruppati in tre aree.

1. Il rischio di arrecare danno alla salute della gestante a causa di terapie o manovre inidonee o errate, sia durante la gestazione che durante il parto. In questo gruppo rientra anche il danno da procurata incapacità di procreare.
2. Il rischio di arrecare danno alla salute del nascituro, a causa di imprudenza, negligenza o imperizia durante la gestazione o al momento del parto.
3. Il rischio di causare direttamente (attraverso la negligente esecuzione di un intervento di interruzione di gravidanza) o indirettamente (non rilevando e, quindi, non segnalando alla madre le malformazioni del feto, si da impedire il diritto di aborto) una nascita indesiderata.

I casi di nascita di un bambino malformato sollevano non poche problematiche dai risvolti non solo giuridici ma anche etici, correlati al riconoscimento o no di un diritto di nascere sani o di non nascere affatto.

Sotto questo profilo, il medico è responsabile per non avere diagnosticato una malformazione del feto ed informato correttamente la madre che viene ad essere ingiustamente privata dei necessari elementi di valutazione per decidere consapevolmente se portare avanti la gravidanza o interromperla.
La madre dovrà provare che, se fosse stata informata delle malformazioni, avrebbe interrotto la gravidanza.

Al riguardo, va evidenziato come l’interruzione della gravidanza sia finalizzata ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente a tale termine).

Il diritto al risarcimento del danno spetta alla madre, al padre ed ai fratelli. Recentemente, è stato riconosciuto anche in capo al concepito (subordinatamente all’evento nascita) con riferimento ai danni subiti durante la gestazione.

Il danno risarcibile sarà costituito dal danno emergente (costi per il mantenimento); dal danno biologico da invalidità parziale temporanea (in quanto la gravidanza, pur essendo un procedimento fisiologico normale, se causata da un terzo contro la volontà della donna integra una lesione personale) e dal danno morale.

Si tratta di una materia estremamente complicata che richiede molti anni di studio e di approfondimento.

Il mio consiglio a chi si dovesse trovare in questa situazione è quello di evitare di rivolgersi a infortunistiche e/o associazioni il cui personale non ha la competenza necessaria e che, in ultima istanza, finiscono a loro volta per affidarsi a legali.

Responsabilità dell’Odontoiatra

È possibile ottenere il risarcimento dei danni causati dal dentista entro dieci anni decorrenti da quando il diritto può essere fatto valere.

Il termine dentista è in realtà un po’ generico. L’esercizio della professione odontoiatrica può essere, infatti, praticato da 3 distinte figure professionali: il medico-chirurgo specializzato in odontostomatologia; il medico chirurgico non specializzato ed il laureato in odontoiatria e protesi dentaria, regolarmente abilitato all’esercizio della professione.

L’odontostomatologo può intervenire su tutto l’apparato stomatologico dai punti di vista medico e chirurgico, senza limitazioni di sorta; al medico-chirurgonon specialista dovrebbero essere consentiti solo piccoli interventi del cavo orale, mentre dovrebbero essere vietati quelli di chirurgia maxillo-facciale di tipo invasivo e, comunque, destruente; all’odontoiatra dovrebbe essere interdetta l’esecuzione di interventi chirurgici altamente specialistici.

La mancanza, tuttavia, di una regolamentazione precisa che stabilisca i limiti della competenza del sanitario costituisce fonte di incertezza sia per il paziente che necessita di interventi nel campo dentario, sia per lo stesso sanitario che non trova adeguata tutela.

Il rapporto tra odontoiatra e paziente è contrattuale, disciplinato dagli artt. 2222 ss cc in forza del quale il professionista si obbliga all’erogazione della prestazione sanitaria concordata in cambio del pagamento della parcella.

Ai sensi dell’art. 2 L. 24 luglio 1985 n. 409 tale contratto ha a oggetto le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite ed acquisite dai denti, nonché la prevenzione e riabilitazione odontoiatriche. In sostanza, il compito dell’odontoiatra è quello di ripristinare il cavo orale dei pazienti intervenendo, in determinate circostanze, anche su certi aspetti psico-fisici dell’individuo, come per esempio la masticazione, deglutizione, ecc.

L’odontoiatra, nella sua professione, deve agire nel pieno rispetto delle regole di buona condotta, di natura giuridica, tecnica, deontologica e morale.

Qualora il trattamento da egli posto in essere non produca l’effetto desiderato, ma comporti, anzi, una modifica in senso peggiorativo al paziente, il professionista sarà tenuto a rispondere della propria condotta penale, civile e deontologica.

Se, quindi, l’evento lesivo sia riconducile a sua colpa, egli potrebbe rispondere del delitto di lesioni personali colpose, di omicidio colposo e rispondere in ogni caso in sede civile del risarcimento del danno.

La colpa può essere determinata da un comportamento imprudente, qualora l’imprudenza consista in un atteggiamento caratterizzato da avventatezza, superficialità o temerarietà professionale e si configura in una condotta attiva per la quale l’operatore agisce senza tenere conto della prevedibilità di un danno che potrebbe scaturire dal suo operato.

La negligenza, si configura come omissione di determinati comportamenti richiesti dalla legge o dalla prassi ed è un concetto in continua evoluzione.

L’imperizia consiste nella mancanza di abilità e perizia manuale o strumentale.

La diligenza dell’odontoiatra dovrà essere valutata alla luce della perizia e cioè delle nozioni tecniche che egli utilizza nel suo operare, parametrata al grado di esperienza, conoscenza e maturità professionali.

La responsabilità dell’odontoiatra potrà essere di natura contrattuale in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del paziente, ovvero di natura extracontrattuale in caso di violazione del principio del neminem laedere.

Quale danno deve essere risarcito? Il danno da risarcire sarà il danno patrimoniale consistente nella restituzione del compenso percepito e, cioè, di quanto pagato per la prestazione odontoiatrica, oltre generalmente al rimborso delle spese necessarie per il rifacimento del lavoro, nonché il danno non patrimoniale  per il danno biologico riportato, personalizzato in relazione alle sottocategorie del danno morale e del danno esistenziale.

Cosa fare in questi casi? La materia del risarcimento del danno da malpratica in generale ed odontoiatrica in particolare è molto complicata ed è necessario rivolgersi ad un avvocato esperto della materia, evitando di ricorrere ad una infortunistica stradale o ad una associazione, il cui personale  non è preparato e qualificato per gestire queste situazioni.

Ecco i risultati ottenuti.

Clicca qui 

volete saperne di più ?  scrivete a :  

IOAGISCO@AVVOCATOINFAMIGLIA.COM

Numero verde

(orario 9:00-12:00- 15:00-17:00)

WhatsApp

orario continuato 18/24


Seguiteci su tutti i Social!

ISCRIVETEVI ALLA NEWSLETTER, L’INFORMAZIONE È L’ARMA PER DIFENDERSI

Confermo di aver letto l'informativa privacy e di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge di cui al GDPR 2018, R.E. 679/2016.