Premesso che si dovranno attendere i decreti attuativi ed i chiarimenti degli Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, INPS ecc…) vi proponiamo una prima panoramica sulle misure contenute nel DL 34/2020 “Decreto Rilancio”, nel caso foste interessati ad avere maggiori informazioni non esitate a contattarci. 

 

·         Art 24 Versamento IRAP

Le imprese, con un volume di ricavi nel 2019 non superiore a € 250 milioni, ed i professionisti, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento:

–        del saldo dell’IRAP dovuto per il 2019 in scadenza il prossimo 30 giugno, restano comunque dovuti gli acconti relativi al periodo di imposta 2019;

–        della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 (pari al 40% dell’imposta dell’anno precedente) anch’essa in scadenza il 30 giugno, tale importo è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per l’esercizio 2020.

Da tale agevolazione sono escluse le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.

·         Art. 25 Contributo a fondo perduto

Tale contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di P.iva che rispettano le seguenti condizioni:

–        ricavi o compensi, nel 2019 non superiori a € 5 milioni;

–        ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (rileva la data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA) sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.

Tra i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo rientrano anche quelli individuati all’art. 28 del DL n.18/2020 (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata) e gli enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono esclusi dal beneficio:

–        soggetti che hanno cessato l’attività alla data del 31/03/2020;

–        i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27 e 38 del DL n.18/2020;

–        i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi (20%, 15% 10% rispettivamente per ricavi e compensi 2019 non inferiori a 400.000, 1.000.000 e 5.000.000) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo è comunque riconosciuto, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi da quest’ultime.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e IRES, non rileva altresì ai fini del rapporto previsto per le spese generali e gli interessi passivi deducibili (IRPEF e IRES) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

Gli interessati devono presentare apposita istanza in via telematica con modalità da stabilire.

·         Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L’art. 26 del DL 34/2020 prevede, a fronte dell’aumento del capitale sociale delle società che nel 2019 hanno conseguito ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro danneggiate dalla pandemia COVID-19:

–        un credito d’imposta del 20% per il soggetto che effettua il conferimento;

–        un credito d’imposta parametrato alle perdite dell’esercizio 2020, per la società conferitaria.

La somma dei crediti d’imposta non può eccedere la soglia massima di 800.000,00 euro.

L’aumento di capitale deve avvenire in denaro, ed entro il 31.12.2020 deve essere non solo deliberato, ma anche materialmente eseguito; non sono però agevolati i conferimenti eseguiti dalle società del gruppo.

I crediti d’imposta devono essere riversati all’Erario se, prima dell’1.1.2024, la società distribuisce riserve di ogni genere o, limitatamente alla posizione del socio, la partecipazione ricevuta a fronte del conferimento viene alienata.

Le agevolazioni sono, in ogni caso, subordinate all’approvazione della Commissione europea.

·         Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a € 5 milioni spetta un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Diversamente, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito è pari al 30% dei relativi canoni.

Alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito spetta indipendentemente dal volume dì ricavi e compensi registrato nel periodo d’ imposta precedente.

Per la fruizione del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno), i soggetti locatari esercenti attività economica locatari devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.

Fino al 31 dicembre 2021, il contribuente avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (bonus botteghe, bonus canoni locazione, bonus sanificazione, bonus adeguamento), può optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione – anche parziale – degli stessi crediti d’imposta ad altri soggetti (art. 122 DL 34/2020).

·         Art.  50 Termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini super ammortamento

È prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo.

·         Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

È incrementata al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi:

a)       di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

b)      interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito);

c)       interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito). In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (es. installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi). La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo. La detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

La detrazione al 110% spetta inoltre per gli interventi di efficienza energetica che erano stati previsti dall’art. 14 del DL 63/2016 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto) e per gli interventi di miglioramento sismico previsti dall’art. 16 del DL 63/2016, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti.

·         Art. 120 Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico spetta un credito di imposta del 60% delle spese (fino a € 80 mila) sostenute nell’anno 2020.

·         Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Il contribuente avente diritto alle detrazioni c.d. bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente:

–        per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;

–        per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti.

·         Art. 123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

Sono eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 1° gennaio del 2021, avrebbero dovuto prevedere incrementi automatici delle aliquote IVA del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.

·         Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per l’emergenza epidemiologica

Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, si applica l’aliquota IVA del 5%. Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta.

·         Art. 125 Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione

Alle imprese, ai professionisti, ed agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, spetta un credito d’imposta del 60% delle spese (fino a € 60 mila) sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

·         Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

I termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

·         Art. 127 Sospensione versamenti ritenute

I versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

·         Art. 133 Differimento plastic tax e sugar tax     

L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. sugar tax) sono differite al 1° gennaio 2021.

·         Art. 134 Modifiche IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

È stabilita nella misura pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su base annua) – l’IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dai soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali e società semplici ed equiparate); la misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche è pari a quella prevista per l’imposta di bollo (euro 14.000).

·         Art. 135 Giustizia tributaria e contributo unificato

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato.

·         Art. 137 Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli e edificabili), per i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta sostitutiva pari all’11% sul maggiore valore attribuito con perizia giurata deve essere versata entro il 30 settembre 2020 e può essere rateizzata, fino a un max. di tre rate annuali di pari importo. Entro lo stesso termine, vanno effettuati la redazione e il giuramento della perizia.

·         Art. 140 Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri            

Prevista una proroga al 1° gennaio 2021:

–        della non applicazione delle sanzioni (di cui all’art. 2 c. 6 D.Lgs. 127/2015) agli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’AE. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’AE i dati dei corrispettivi giornalieri;

–        del termine a partire dal quale i registratori telematici utilizzati dagli esercenti del settore sanitario (es. farmacie, parafarmacie, ottici) devono essere adeguati per consentire la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

·         Art. 141 Lotteria dei corrispettivi

I termini sono ulteriormente prorogati dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

·         Art. 142 Rinvio bozze precompilate dei documenti IVA

L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’AE è rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

·         Art. 143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle e-fatture

È rinviata al 1° gennaio 2021 l’introduzione della procedura di integrazione da parte dell’AE dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema d’intescambio dati – SDI che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

·         Art. 144 Rimessione in termini e sospensione versamento importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni

Rimessione nei termini per i contribuenti in relazione ai pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio), anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. Tali versamenti possono essere effettuati:

–        in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;

–        in 4 rate mensili, di pari importo, a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese.

·         Art. 145 Sospensione compensazioni credito d’imposta e debito iscritto a ruolo            

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.

·         Art. 147 Incremento limite annuo dei crediti compensabili tramite Mod. F24

Dal 2020 è elevato da € 700.000 a € 1 milione il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, o rimborsabili in conto fiscale.

·         Art. 148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

L’intervento ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA per tenere debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causati dalla diffusione del Covid-19 anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi Indici. Differiti i termini per l’approvazione degli ISA e per la loro integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

·         Art. 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica, liquidazione e recupero crediti d’imposta

Proroga al 16 settembre 2020, senza sanzioni e interessi, per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione (dell’imposta di registro (e delle ipocatastali) per omessa registrazione; delle imposte di registro, ipocatastali e di successione a seguito di attribuzione della rendita agli immobili che ne erano privi; per omesso, carente o tardivo versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie dovute in relazione alle dichiarazioni di successione; dell’imposta di donazione, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni). La sospensione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Per tali atti e quelli definibili mediante acquiescenza, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso. La proroga riguarda anche le somme rateali, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio.

·         Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Sono introdotte una serie di modifiche all’art. 68 DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. In particolare:

–        è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione;

–        per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece di cinque);

–        il versamento di tutte le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 può essere effettuato entro il 10 dicembre 2020.

·         Art. 157 Proroga atti di accertamento

Sono prorogati i seguenti termini:

–        di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. Sono emessi nel 2020 e notificati nel 2021;

–        d’invio di comunicazioni e notifica di determinati atti (es. comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, inviti all’adempimento), elaborati o emessi entro il 2020. L’invio e la notifica sono effettuati nel 2021;

–        di decadenza per notificare le cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 (somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 DPR 917/86) e alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (somme dovute a seguito di controllo formale). Il termine è prorogato di un anno.

·         Art. 158 Cumulabilità sospensione termini processuali e sospensione nell’accertamento con adesione

La sospensione dei termini processuali (art. 83 c. 2 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) è cumulabile con quella del termine di impugnazione (90 giorni) prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

·         Art. 159 Ampliamento platea contribuenti con Mod. 730

Per il 2020, è possibile presentare il Mod. 730 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

·         Art. 161 Pagamento diritti doganali

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni e interessi.

·         Art. 177 Esenzioni IMU per il settore turistico

Viene abolito il versamento della prima rata IMU in scadenza al 16 giugno 2020 per:

–        immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali;

–        immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività.

·         Art. 181 Esonero TOSAP e COSAP per i pubblici esercizi

I pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP.

Fino a quella data, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, senza bollo.

·         Art. 186 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari      

Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.