STRISCIA LA NOTIZIA E L’ESDEBITAZIONE : LEGGE nr° 3 del 2012

Sovraindebitamento: falcidiati 280mila euro di debiti

Dal tribunale di Napoli Nord arriva un importante  ed ulteriore decreto di liquidazione del patrimonio con la falcidia tombale di un elevato debito tributario.
USCITI DEFINITIVAMENTE DALL’INCUBO DELLE  CARTELLE ESATTORIALI 

Con la firma del dott. Rabuano, arriva un interessante decreto di apertura di liquidazione del patrimonio che conferma la competenza del Giudice ordinario di decidere sulla prescrizione quinquennale del debito tributario.

 

In allegato la sentenza da visionare  ( allegato_)

I fatti in breve

Un imprenditore, residente nella provincia di Napoli, si rivolgeva ad un Avvocato Etico  per avviare la procedura di sovraindebitamento, più nota a tutti come legge salvasuicidi.

L’istante sovraindebitato era stato socio accomandate di una società fallita e, come spesso avviene, i debiti tributari della stessa rimasti impagati e derivanti nella maggior parte da avvisi di accertamento, avevano determinato una rettifica del reddito IRPEF in capo ai soci, con conseguente rideterminazione di imposte non evase, con aggravio di sanzioni ed interessi. Gli avvisi di accertamento venivano notificati alla società, nonché ai soci, quando questa era già fallita.

Gli avvisi venivano, quindi, tempestivamente impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria che, purtroppo, vedeva soccombenti i contribuenti. Il curatore fallimentare della società, tuttavia, non aveva ritenuto di dover ricorrere in appello, e così gli accertamenti fiscali, anche in capo ai soci, divenivano definitivi e la conseguenza era che  venivano rideterminati i redditi presunti relativi al sotteso accertamento fiscale e quindi addebitate, oltre le maggiori imposte, anche le sanzioni e gli interessi sulle stesse. Invero è utile precisare che in capo alla società, e di conseguenza in capo ai soci, c’erano state due diverse notifiche di avvisi di accertamento, per anni diversi. Entrambe tempestivamente impugnate dinnanzi alla Commissione Tributaria, ma con esiti opposti.

L’una aveva visto soccombere la società, l’altra invece aveva visto soccombere l’Agenzia delle Entrate e di conseguenza gli avvisi di accertamento erano stati annullati. I debiti erariali, che il socio istante riportava nella procedura di sovraindebitamento, erano proprio quelli derivanti dall’avviso di accertamento notificato nel 2004. L’ex socio accomandante, della società fallita, aveva dunque un carico di maggiori imposte da versare, comprensiva di interessi e sanzioni, pari a 288.000 euro. Il legale, nella sua proposta liquidatoria, evidenziava al giudice delegato, nella procedura di sovraindebitamento, che per i debiti tributari iscritti a ruolo sulla posizione dell’ex socio della società fallita, era intervenuta ormai la prescrizione e, per detto motivo, essi erano divenuti di fatto inesigibili.

Faceva notare inoltre, l’avvocato, che le cartelle non appellate e notificate da oltre un quinquennio, secondo giurisprudenza maggioritaria, erano prescritte in quanto : “meri atti amministrativi con funzione di precetto, che non portano all’applicazione del termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale”.

LA DECISIONE 

Il Giudice delegato nella procedura di sovraindebitamento, Dott. Rabuano, accogliendo le eccezioni sollevate dal legale, accoglieva in toto l’istanza di apertura di liquidazione depositata, confermando la prescrizione delle cartelle emesse, cancellando così definitamente, in capo al socio, l’intero debito tributario.

 

 

 

 

 

 


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2024-02-20T18:51:55+01:00
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