Ex Equitalia perde in Tribunale in quanto non ha
dimostrato nessun atto interruttivo
Anche in Tribunale si è dimostrato che l’estratto di ruolo è impugnabile se il Concessionario non prova l’avvenuta notifica della cartella
Con la sentenza n.683/18 del 26.05.2018 il Giudice di Pace di Cosenza, si è pronunciato favorevolmente sul ricorso introdotto dal Cittadino stanco di vivere nella paura e nel terrore di vedersi pignorato mil con to corrente o di subire un fermo amministrativo.
EQUITALIA UCCIDE
IL FATTO IN BREVE :
Si è resa necessaria l’opposizione ad un estratto di ruolo datato 26.10.2017 e relativo al carico esattoriale iscritto dall’Agente di Riscossione per violazioni al Codice della Strada risalenti all’annualità del 2010.
Dopo le notifiche che si sono rese necessarie si è agito semplicemente davanti al Giudice di Pace , e come al solito, arrogante e non interessata alla Giustizia ma solo al denaro dei Cittadini l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ( la ex-equitalia s.p.a.) veniva dichiarata contumace in virtù di mancata costituzione mentre il Comune di Cosenza resisteva alla domanda. Proprio il Comune che dovrebbe aiutare i Cittadini in difficoltà..
IL SEGRETO DELLA VITTORIA ?
COSTRUIRE BENE LA STRATEGIA !
Non si contesta mai la CARTELLA ESATTORIALE ma sempre l’ESTRATTO DI RUOLO ! Ergo la Dott.ssa Napolitano, , prima di addentrarsi nel merito della vicenda, osservava come l’azione instaurata dovesse qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c avverso l’atto di estratto di ruolo di iscrizione del carico esattoriale.
COSA SI E’ DOVUTO DIMOSTARE PER ANNULLARE LE CARTELLE?
Grazie ad un preventivo accesso agli atti dall’esame dell’estratto di ruolo impugnato emergeva che la notifica della cartella sarebbe avvenuto il 15.11.2012 con apposizione del visto esecutivo in data 11.09.12. Sul punto, proseguiva in sentenza, non poteva tuttavia ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale indicata nell’estratto di ruolo, stante la mancata costituzione dell’agente di riscossione che nulla allegava in merito con la diretta conseguenza che non si poteva ritenere per certo che la notifica della cartella fosse effettivamente avvenuta il 15.11.2012. A conferma della propria statuizione la Dott.ssa Napolitano dichiarava, inoltre, di aderire alla prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale l’estratto di ruolo diventa atto impugnabile ogni qualvolta la società di riscossione su cui grava l’onere probatorio non fornisce prova della preventiva notifica della cartella indicata nell’estratto di ruolo.
RISULTATO :
Trattandosi di violazioni del Codice della strada riferite al 2010 e stante l’assenza di atti interruttivi, la pretesa creditoria veniva dichiarata prescritta, non essendo stata fornita alcuna prova dell’avvenuta notifica della cartella nella data indicata nell’estratto di ruolo. In ordine alle spese di causa le stesse venivano assoggettate alla regola della soccombenza e, pertanto, poste in solido a carico dell’Agente di Riscossione e dell’Ente impositore.
Il Giudice di Pace di Cosenza, dichiarava non dovute le somme pretese nell’atto impugnato per intervenuta prescrizione !
Una ulteriore dimostrazione per il contribuente che è inutile lamentarsi, serve azione e per azione intendiamo quella di avvocati che hanno aderito all’accordo Etico Nazionale che garantisce anche alle Famiglie in difficoltà economica di difendersi dall’arroganza di un Potere cieco ed insensibile
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