Debiti: una soluzione condivisa per uscire dal debito!

L’usura bancaria non si combatte con provocazioni  e cause costose i cui unici vincitori sono gli studi legali……ma con proposte e soluzioni. Uscire dal debito ora!

Prima regola: la conoscenza. Ecco una soluzione condivisa per uscire dal debito!

La prima strategia di difesa per Noi Cittadini è di smettere di lamentarci e agire da soli o rivolgendoci ad avvocati Etici.

Regola due :

In base all’articolo 1460 del Codice Civile una delle due parti può smettere di rispettare/pagare  un contratto illecito. Tradotto in parole semplici significa che prima di sentirvi debitori e chinare la testa di fronte a chi, talvolta in maniera arrogante, si presenta alla vostra porta ordinandovi di pagare le rate arretrate, dovete pretendere di leggere e controllare la regolarità del contratto. Sappiate che di fronte ad un contratto irregolare VOI NON SIETE DEBITORI! MA DOVETE ESSERE VOI A CONTESTARLO. Se restate in silenzio perdete tale grande opportunità.

Ricordatevi che  l’onere probatorio (art. 2.697)  spetta alla banca / finanziaria.

Chissà poi perchè la banca/finanziaria di fronte al sapere del Cittadino preferisce chiudere a saldo stralcio ?

Ma noi Cittadini già lo sappiamo vero?

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IONONPAGO@AVVOCATOINFAMIGLIA.COM

Non costa nulla e fornisce informazioni su come uscire dal debito.

LA  LEGGE SULL’’USURA BANCARIA (breve sintesi)

La normativa ’”anti-usura” n° 108 del 7 marzo 1996 sostituisce definitivamente gli artt.644 e 644 bis del cod. pen. riguardanti rispettivamente l’’usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l’usurato versa in stato di bisogno e l’’altra quando l’’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economiche – finanziarie.

L’’art. 1 della predetta legge è il seguente:

Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa molto salata. Alla stesse pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

  • (1) se il colpevole ha agito nell’’esercizio di un ’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare.
  • (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari.
  • (3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno.
  • (4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.
  • (5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’’esecuzione.

Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art.444 CPP, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

IL REATO DI USURA

IL REATO DI USURA, A SEGUITO DELLA LEGGE 108/1996, SI CONFIGURA COME DELITTO A CONDOTTA FRAZIONATA O A CONSUMAZIONE PROLUNGATA, QUALORA GLI INTERESSI SIANO INCASSATI RATEALMENTE: LO HA STABILITO LA CASSAZIONE. NON E’ PIU’ LECITO CHE LE BANCHE CONTINUINO AD INCASSARE RATE DI MUTUO CON TASSI DI INTERESSI SUPERIORI AI TASSI SOGLIA.

“Nel caso in cui la banca ed il cliente abbiano appunto concordato per iscritto una clausola che sancisca l’applicazione di un tasso decisamente usurario, la via da seguire potrebbe essere duplice: il giudice potrebbe dichiarare in toto la nullità di tale clausola e rimandare quindi al tasso legale, oppure potrebbe riconoscere l’invalidità parziale della stessa e cioè nella parte in esubero al tasso soglia individuato trimestralmente ed ordinare pertanto l’applicazione di quest’ultimo”

Una soluzione condivisa per uscire dal debito!!!

LE VIOLAZIONI PIU’ FREQUENTI:

  • INDETERMINATEZZA DEL TASSO
  • ERRATA APPLICAZIONE DEL TASSO NOMINALE – TASSO EFFETTIVO
  • MANCATA APPLICAZIONE DELLE VARIAZIONI TEMPO PER TEMPO INTERVENUTE
  • ERRATA APPLICAZIONE DELLE VALUTE
  • VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULL’USURA

SE AVETE DUBBI SUL CONTRATTO DEL MUTUO

CONTATTATECI SUBITO! LO CONTROLLIAMO NOI PER VOI!

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