Alternative al testamento: il patto di Famiglia
Come dividere il patrimonio se non si vuole fare testamento?
Gli strumenti alternativi al testamento
In un momento storico che quello attuale bisogna essere previdenti, attenti ed ” un passo avanti” rispetto allo Stato.Lo Stato non è più visto come sociale e di aiuto ma come impositore. Questa è una statistica oramai nota a tutti. Il 73% degli Italiani non riconosce più allo Stato un aiuto sociale.
Sempre più spesso riceviamo richieste da persone malate o anziane per come gestire al meglio i risparmi di una vita e per questo condividiamo una formula poco conosciuta ma utilissima .
BASTA PENSARCI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI
Il testamento infatti non è l’unico modo per dividere il proprio patrimonio tra i futuri eredi. Ci sono diversi sistemi che costituiscono valide alternative al testamento. Tra questi, la più utilizzata è di certo la donazione: prima di morire, l’interessato intesta i propri beni a familiari, parenti ed amici in modo da anticipare la divisione delle sue proprietà per quando non ci sarà più. Ma ovviamente con tutte le garanzie del caso per chi dona in vita.
Si può fare un pre-testamento ?
L’articolo 458 del Codice civile vieta gli accordi volti a concordare in anticipo il contenuto di un testamento. Il testatore deve essere infatti libero di scegliere cosa scrivere nelle proprie ultime volontà. Qualsiasi patto volto a limitare tale sua scelta è nullo e si considera come mai avvenuto. Il nostro ordinamento, infatti, tutela la libertà testamentaria e la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il testamento già scritto. Allo stesso modo, è nullo qualsiasi atto o contratto con cui una persona dispone dei beni che potrebbero derivargli da un testamento di una persona ancora non deceduta. Infatti, non si può vendere o donare qualcosa che ancora non è entrata nel proprio patrimonio.
La donazione in vita con tutela
La tassazione della donazione è identica a quella della successione; quindi, la scelta tra l’una e l’altra non si può basare sul risparmio fiscale. Piuttosto, con la donazione il donante si assicura la ripartizione del proprio patrimonio per come intende che avvenga, cercando anche di mettere a tacere qualsiasi forma di contestazione tra gli eredi.Consigliamo sempre , nel caso di donazione di un immobile, di inserire la riserva di usufrutto. In questo caso, il donante mantiene il diritto a vivere nell’immobile donato o di darlo in affitto. Il donatario, quindi, ne acquista la semplice nuda proprietà, non potendo utilizzare il bene in questione fino a quando il donante è vivo.
Il problema principale della donazione si pone nel caso in cui questa abbia leso i diritti degli eredi legittimari (coniuge, figli e genitori), i quali hanno sempre diritto a una quota sul patrimonio del familiare (la cosiddetta quota di legittima). Pertanto, in caso del genere, è possibile l’impugnazione della donazione da parte degli eredi legittimari. Questi hanno 10 anni dall’apertura della successione (ossia dalla data del decesso) per agire contro il legittimario e 20 anni dalla donazione per riprendersi il bene donato nel caso in cui questo sia stato venduto a terzi. Il problema della donazione è che, in linea di massima, è irrevocabile. Tuttavia, è possibile attuare una donazione con riserva di disporre, come prevista dall’articolo 790 del Codice civile. Ebbene, la riserva di disporre consentirebbe che l’esercizio della riserva diviene lo strumento di controllo dei comportamenti del donatario.
Il patto di famiglia
Il patto di famiglia consente di pianificare il passaggio generazionale nell’ambito di aziende o società a conduzione familiare, nel rispetto degli interessi di tutti i legittimari non assegnatari (nonché dei collaboratori familiari o dei soci della società), prevedendo:
- l’obbligo da parte dell’assegnatario di liquidare le quote di legittima agli eredi non assegnatari;
- l’esclusione dell’azione di collazione e di riduzione sui beni oggetto del patto.
Il patto di famiglia è un contratto – a titolo gratuito (che non prevede cioè un corrispettivo) – con il quale il titolare di un’impresa trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o la quota di partecipazione a uno o più dei suoi discendenti («assegnatari»).
Il prestito vitalizio ipotecario
Il prestito vitalizio ipotecario è una forma di finanziamento introdotta in tempi piuttosto recenti, che consente alle persone che abbiano compiuto 60 anni di ottenere la liquidità di cui hanno bisogno, dando in garanzia la propria casa a una banca e concedendo sulla stessa un’ipoteca. In cambio, l’istituto di credito concede un finanziamento a lungo termine. L’interessato (e questa è una delle caratteristiche del prestito vitalizio ipotecario) non dovrà rimborsare le rate: il debito si estingue alla morte del richiedente con la vendita della casa oppure con il saldo da parte degli eredi se decidono di restare proprietari dell’immobile.
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