SENZA LAVORO E SOMMERSO DAI DEBITI? L’ESDEBITAZIONE PUÒ RENDERE INESIGIBILI I DEBITI

Se avete perso il lavoro, non possedete beni e non riuscite più a pagare finanziamenti, banche o altri creditori,

non significa necessariamente che dobbiate restare indebitati per tutta la vita.

La legge prevede una procedura pensata proprio per chi, in presenza dei requisiti, non è più concretamente in grado di offrire nulla ai propri creditori.

Per anni molte famiglie hanno pensato:

«Non ho una casa, non ho risparmi, ho perso il lavoro. Quale soluzione potrà mai esistere per me?»

La risposta può sorprendere.

Proprio l’incapienza economica può consentire, nei casi previsti dalla legge, di chiedere l’esdebitazione.

Non è un condono.
Non è una scorciatoia.
E non basta dichiararsi poveri.

È una vera procedura giudiziaria disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’ART. 283 CCII: UNA SECONDA POSSIBILITÀ ANCHE PER CHI NON HA NULLA

L’art. 283 del D.Lgs. 14/2019, nella formulazione oggi vigente, stabilisce che la persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, una sola volta.

Tradotto in parole semplici:

avere pochi soldi o addirittura non avere un patrimonio non significa essere esclusi dalla possibilità di uscire legalmente dai debiti.

Anzi, è esattamente la situazione che la norma prende in considerazione.

E c’è un’altra precisazione fondamentale.

Non bisogna necessariamente avere reddito zero.

La norma considera l’incapienza anche quando esiste un reddito, purché, sottratte le spese necessarie alla sua produzione e quelle occorrenti al mantenimento dignitoso del debitore e della famiglia, non rimangano risorse sufficienti secondo il parametro stabilito dall’art. 283, comma 2, collegato all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE.

SE AVETE PERSO IL LAVORO, NON ASPETTATE CHE I DEBITI DIVENTINO UN INCUBO

La perdita del lavoro spesso innesca una catena molto semplice:

prima si salta una rata.

Poi due.

Poi arriva il recupero crediti.

Seguono solleciti, telefonate, finanziamenti dichiarati decaduti dal beneficio del termine, decreti ingiuntivi, precetti e infine possibili pignoramenti.

Nel frattempo gli interessi possono continuare a incidere e il debitore si convince che non esista più una via d’uscita.

È proprio questo il momento nel quale occorre fermarsi e verificare la situazione giuridica complessiva.

Pagare piccole somme a tutti senza una strategia può non risolvere nulla.

Contrarre un altro finanziamento per pagare quello precedente può peggiorare la posizione.

Nascondere il problema certamente non lo elimina.

La prima cosa da fare è invece ricostruire tutti i debiti, il patrimonio, il reddito e le ragioni che hanno determinato la crisi.

CHI PUÒ CHIEDERE L’ESDEBITAZIONE DELL’INCAPIENTE?

Il punto centrale è che deve trattarsi di una persona fisica meritevole.

Il giudice deve verificare, in particolare, che non risultino atti in frode e che il sovraindebitamento non sia stato determinato con dolo o colpa grave.

Questo significa che possono assumere particolare rilievo situazioni come:

  • perdita involontaria del lavoro;
  • drastica riduzione del reddito;
  • crisi dell’attività lavorativa;
  • separazione o eventi familiari;
  • spese impreviste;
  • finanziamenti diventati insostenibili dopo un cambiamento delle condizioni economiche;
  • insuccesso imprenditoriale non determinato da comportamenti fraudolenti;
  • situazioni nelle quali il debitore abbia tentato seriamente di adempiere senza riuscirci.

Naturalmente ogni posizione deve essere valutata individualmente.

Non esiste un automatismo del tipo: “sono disoccupato, quindi mi cancellano i debiti”.

Esiste però uno strumento legislativo estremamente importante che vale la pena verificare prima di arrendersi ai debiti.

UN CASO DEL 2026 CHE FA CAPIRE PERFETTAMENTE COME FUNZIONA

Un recentissimo provvedimento del Tribunale di Roma del 3 giugno 2026 offre un esempio particolarmente concreto.

Il debitore aveva complessivamente circa 62.869 euro di esposizione, non possedeva beni mobili o immobili liquidabili ed aveva una situazione reddituale estremamente limitata. Il Tribunale ha analizzato sia la genesi dell’indebitamento sia il comportamento tenuto negli anni.

Il giudice ha valorizzato il fatto che buona parte dei debiti fosse derivata dalla crisi di una precedente attività individuale, aggravata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore, e che quest’ultimo non avesse ulteriormente aggravato la propria esposizione contraendo nuovi finanziamenti.

Verificata anche la concreta incapienza reddituale e patrimoniale, il Tribunale ha accolto il ricorso ex art. 283 CCII e dichiarato inesigibili i debiti interessati dalla procedura, con una specifica esclusione relativa, in quel caso concreto, ad alcune somme INPS per ragioni legate a una compensazione già intervenuta.

Questo provvedimento insegna qualcosa di essenziale:

non conta soltanto quanto dovete. Conta perché vi siete indebitati, quale condotta avete tenuto e quale sia oggi la vostra reale capacità economica.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Non basta inviare una lettera ai creditori.

L’art. 283 prevede che la domanda venga presentata al giudice competente tramite un OCC, Organismo di Composizione della Crisi.

Devono essere prodotti, tra gli altri:

  • elenco completo dei creditori e delle somme dovute;
  • atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni;
  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • stipendi, pensioni e tutte le altre entrate del debitore e del nucleo familiare.

L’OCC deve inoltre predisporre una relazione particolareggiata nella quale vengono ricostruite le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di pagamento e l’attendibilità della documentazione.

Ed è qui che una pratica preparata male può diventare un’occasione sprecata.

La storia finanziaria del debitore deve essere ricostruita e documentata.

IL GIUDICE CONTROLLA LA “MERITEVOLEZZA”

Questo è uno dei passaggi più delicati.

Essere in difficoltà economica non è sufficiente.

Occorre dimostrare che dietro l’indebitamento non vi siano frode, dolo o colpa grave. L’art. 283 impone espressamente questa verifica.

Anche la Cassazione lo ha recentemente ribadito.

Con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 30108 del 14 novembre 2025, la Suprema Corte ha affrontato proprio l’esdebitazione dell’incapiente, chiarendo inoltre che chi sia già stato dichiarato fallito e non abbia usufruito dell’esdebitazione prevista dalla precedente disciplina non può successivamente utilizzare l’art. 283 per liberarsi degli stessi debiti originati da quella procedura.

È un ulteriore motivo per studiare la posizione prima di presentare qualsiasi domanda.

DOPO L’ESDEBITAZIONE COSA SUCCEDE?

Qui occorre correggere una informazione contenuta nella precedente versione dell’articolo.

Oggi il periodo previsto è di tre anni, non quattro.

Dopo il decreto che concede l’esdebitazione, l’OCC vigila per i successivi tre anni sull’eventuale sopravvenienza di nuove utilità economicamente rilevanti.

Se sopraggiungono risorse ulteriori capaci di consentire un utile soddisfacimento dei creditori, la legge ne disciplina gli effetti.

I nuovi finanziamenti, invece, non sono considerati “utilità” ai fini di questa disposizione.

Il Tribunale di Roma, nel provvedimento del giugno 2026, ha infatti disposto che il debitore depositasse attraverso l’OCC, per tre anni, una dichiarazione documentata relativa alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale.

ATTENZIONE: NON TUTTI I DEBITI SONO CANCELLABILI

Anche su questo dobbiamo essere molto chiari.

Il Codice della crisi esclude dall’esdebitazione, tra gli altri:

gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché i debiti derivanti dal risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale e determinate sanzioni penali e amministrative pecuniarie.

Quindi diffidate da chi promette:

“cancelliamo qualsiasi debito”.

Una verifica seria deve innanzitutto distinguere quali debiti avete, da dove derivano e quali possono effettivamente essere interessati dalla procedura.

ANCHE UNA FAMIGLIA PUÒ AFFRONTARE UNITARIAMENTE IL SOVRAINDEBITAMENTO

Il Codice della crisi contiene inoltre una disciplina specifica per le procedure familiari.

L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia, quando convivono oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, di presentare un progetto unitario di risoluzione della crisi, pur mantenendo distinte le rispettive masse attive e passive.

Per questo, quando marito e moglie, conviventi o altri familiari sono coinvolti negli stessi finanziamenti, garanzie o debiti, la situazione dovrebbe essere analizzata nel suo insieme e non pratica per pratica senza coordinamento.

CASO-TIPO: “AVEVO PERSO IL LAVORO E PENSAVO CHE NON CI FOSSE PIÙ NULLA DA FARE”

Testimonianza-tipo verosimile, nome di fantasia.

Roberto, Roma

“Dopo aver perso il lavoro continuavo a ricevere richieste di pagamento. Avevo finanziamenti, vecchi debiti e nessun patrimonio. Pensavo che non possedere nulla fosse il problema. Solo dopo aver fatto ricostruire tutta la mia situazione ho scoperto che proprio la mia effettiva incapacità economica poteva essere valutata ai fini della procedura. La cosa più importante è stata smettere di affrontare un creditore alla volta e guardare finalmente tutta la situazione insieme.”

Ed è esattamente questo il messaggio che vogliamo trasmettere.

SIETE SENZA LAVORO? PRIMA DI ARRENDERVI AI DEBITI, CONTROLLATE

Se siete:

senza lavoro, con un reddito molto basso, senza patrimonio, sommersi dai finanziamenti, perseguiti dal recupero crediti o convinti di non poter più uscire dalla situazione, non decidete da soli che non esiste una soluzione.

Potrebbe esistere.

Ma va verificata.

Occorre controllare:

quanto dovete, a chi lo dovete, perché vi siete indebitati, quali beni e redditi possedete e se ricorrono i requisiti previsti dal Codice della crisi.

PRIMA DI PAGARE ALLA CIECA, CONTROLLATE.

PRIMA DI CONTRARRE UN ALTRO PRESTITO, CONTROLLATE.

PRIMA DI PENSARE CHE SIA TUTTO FINITO, CONTROLLATE.

Uscire dai debiti, quando la legge lo consente, significa poter ricominciare.


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