Decreto ingiuntivo da 30.033 euro: opposizione e saldo e stralcio a 8.800 euro

Quando difendersi cambia completamente il risultato

30.033,40 euro richiesti.
8.800 euro per chiudere definitivamente la posizione.

Non è una promessa pubblicitaria. È il risultato ottenuto in un caso seguito da Avvocato in Famiglia ETS, dopo aver scelto di non subire passivamente un decreto ingiuntivo e di verificarne, invece, ogni presupposto.

La vicenda riguarda una famiglia della provincia di Roma alla quale era stato notificato un decreto ingiuntivo promosso da Banca IFIS per un vecchio finanziamento rimasto insoluto.

La richiesta superava i 30 mila euro, oltre alle spese legali. La famiglia non disponeva della liquidità necessaria e la rata inizialmente prospettata per una soluzione bonaria risultava troppo elevata.

Sembrava una strada senza uscita.

Non lo era.


Un decreto ingiuntivo non va mai semplicemente messo nel cassetto

Quando arriva un decreto ingiuntivo, la prima regola è una:

non perdere tempo.

L’opposizione, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., va proposta davanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto e il termine indicato nel provvedimento è normalmente di 40 giorni dalla notifica.

Ignorare l’atto può consentire al creditore, ricorrendone i presupposti, di procedere successivamente con azioni esecutive.

Controllarlo, invece, può cambiare completamente la trattativa.

Ed è esattamente ciò che è accaduto in questo caso.


Prima di pagare abbiamo controllato il credito

Il legale incaricato ha esaminato la documentazione e la storia del finanziamento.

Il credito aveva subito una cessione.

E qui nasce una questione che moltissimi debitori ignorano.

Quando il soggetto che chiede il pagamento non è più il creditore originario, occorre verificare attentamente:

  • chi sia oggi effettivamente titolare del credito;
  • attraverso quali cessioni sia passato;
  • se il credito contestato rientri realmente nel portafoglio ceduto;
  • se la documentazione prodotta sia idonea a dimostrarlo;
  • se contratto, conteggi, interessi e clausole siano corretti.

Non basta leggere una lettera con scritto:

“Adesso dovete pagare noi”.

Quando la titolarità del credito viene specificamente contestata, la prova della cessione diventa un elemento centrale del giudizio.


Cessione dei crediti: cosa ha detto la Cassazione

Su questo punto la giurisprudenza è molto più precisa di quanto spesso si racconti.

Con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, se viene contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione, la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è automaticamente sufficiente e il giudice deve esaminare complessivamente le prove.

Se invece non viene contestata l’esistenza della cessione ma soltanto l’inclusione di quello specifico credito, l’avviso pubblicato può costituire prova adeguata solo quando i criteri indicati siano sufficientemente precisi da consentire di identificare con certezza il credito ceduto.

È una distinzione fondamentale.

Per questo noi ripetiamo da anni:

Prima di pagare, controllate.


L’opposizione ha cambiato il tavolo della trattativa

Nel caso seguito dall’Associazione sono stati sollevati dubbi e contestazioni sulla documentazione relativa al credito, oltre ad altri profili contrattuali e di trasparenza individuati nell’analisi della posizione.

È stata quindi proposta opposizione al decreto ingiuntivo.

Attenzione: opposizione non significa automaticamente vittoria.

Significa chiedere al giudice di sottoporre la pretesa creditoria a un vero contraddittorio.

E soprattutto significa smettere di discutere partendo da una sola frase:

“Devi 30.033 euro”.

La domanda diventa:

“Dimostriamo esattamente perché sarebbero dovuti 30.033 euro”.

È una differenza enorme.


Da 30.033,40 euro a 8.800 euro

Durante il contenzioso si è aperta una trattativa.

E qui riteniamo corretto riconoscere anche la disponibilità di Banca IFIS, che ha preferito una soluzione concreta alla prosecuzione di un giudizio lungo, costoso e dall’esito non scontato.

Il risultato finale:

Debito richiesto: € 30.033,40 oltre spese

Accordo: € 8.800

Pagamento: mediante rate sostenibili

Riduzione: oltre € 21.000 rispetto alla somma originariamente richiesta

La famiglia ha ottenuto una soluzione compatibile con le proprie possibilità economiche e la controversia ha trovato una definizione negoziale.

Questo, per noi, significa fare bene il nostro lavoro.

La miglior causa resta quella che si riesce a evitare quando esiste una soluzione seria, sostenibile e conveniente per la famiglia.


Il decreto ingiuntivo può anche essere sospeso?

In presenza dei presupposti previsti dalla legge, durante l’opposizione può essere chiesta anche la sospensione dell’esecutorietà del decreto già dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c.

Naturalmente non è automatica.

Occorre valutare il singolo fascicolo, i motivi dell’opposizione, i documenti e il contenuto del decreto.

Per questo un decreto ingiuntivo non dovrebbe mai essere valutato soltanto dall’importo scritto nell’ultima pagina.

Bisogna leggere tutto quello che c’è dietro.


Consumatori: oggi esistono tutele ancora più importanti

La tutela del consumatore nei procedimenti per decreto ingiuntivo è stata rafforzata anche dalla giurisprudenza europea e italiana.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, ha affermato principi molto importanti sul controllo delle clausole abusive nei contratti con i consumatori.

Successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 9479/2023, hanno stabilito che il giudice del procedimento monitorio deve controllare d’ufficio l’eventuale presenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionista e consumatore.

Tradotto in parole semplici:

essere debitori non significa perdere i propri diritti.

Il debito eventualmente dovuto va pagato.

Ma deve essere corretto, documentato e richiesto da chi ha realmente diritto di pretenderlo.


“Pensavo di non avere alternativa”

Testimonianza ricostruita sulla base del caso trattato; nome di fantasia a tutela della riservatezza.

Marco, provincia di Roma:

“Quando ho letto 30 mila euro sul decreto ingiuntivo ho pensato che avrei dovuto scegliere tra pagare una rata impossibile e subire il pignoramento. Dopo il controllo dei documenti abbiamo deciso di opporci. Alla fine la posizione è stata chiusa a 8.800 euro con rate che potevo sostenere. Il vero errore sarebbe stato arrendersi senza controllare.”


Avete ricevuto un decreto ingiuntivo? Non aspettate

Se avete ricevuto un decreto ingiuntivo per un finanziamento, una carta di credito, una fideiussione o un vecchio debito ceduto a una banca, SPV o società di recupero, non possiamo sapere in anticipo se il vostro caso permetterà di ottenere lo stesso risultato.

Possiamo però fare una cosa fondamentale:

controllare.

Verificare il contratto.

Verificare i conteggi.

Verificare la cessione.

Verificare chi pretende il denaro.

Verificare eventuali clausole contestabili.

E soprattutto verificare i termini per difendervi prima che scadano.

Un saldo e stralcio non nasce dalla fortuna.

Spesso nasce da una posizione difensiva costruita bene e da una trattativa condotta con gli argomenti giusti.

Prima di pagare, controllate.

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Associazione Avvocato in Famiglia ETS

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