AVETE UN PRESTITO NON PAGATO? PRIMA DI SENTIRVI IN COLPA , FATE CONTROLLARE IL CONTRATTO

Una perizia econometrica può rivelare interessi e costi non dovuti. E una importante sentenza della Cassazione apre ulteriori possibilità di tutela anche per chi ha già ricevuto un decreto ingiuntivo.

Un prestito non pagato non significa perdere tutti i propri diritti

Avete smesso di pagare un finanziamento perché le rate erano diventate insostenibili?

La banca o una società di recupero crediti vi chiede una somma che continua a crescere tra interessi, penali e spese?

Forse avete persino ricevuto un decreto ingiuntivo e pensate che ormai non ci sia più nulla da fare.

Attenzione: prima di considerare definitiva qualsiasi richiesta, occorre verificare il contratto e i conteggi.

Non tutte le somme richieste sono necessariamente dovute. E non tutte le clausole inserite in un contratto sono automaticamente valide.

La perizia econometrica: uno strumento per verificare il debito

La perizia econometrica è un’analisi tecnica che permette di controllare come la banca o la finanziaria abbia calcolato il costo del credito.

A seconda delle caratteristiche del contratto, può consentire di individuare:

  • Interessi usurari, quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
  • Spese e commissioni illegittime o non correttamente pattuite.
  • Difformità nel TAEG, l’indicatore del costo complessivo del finanziamento.
  • Errori nei conteggi, negli interessi di mora o nella determinazione del debito residuo.
  • Oneri assicurativi che meritano una specifica verifica.

Se emergono irregolarità giuridicamente rilevanti, può essere possibile contestare determinate somme, richiedere un ricalcolo oppure valutare le iniziative appropriate.

Una perizia non cancella automaticamente il finanziamento. Può però fornire elementi tecnici importanti per una contestazione documentata.

La Cassazione n. 9479/2023: una tutela importante anche dopo il decreto ingiuntivo

Esiste un secondo aspetto, spesso sconosciuto ai consumatori.

Con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rafforzato la tutela di chi ha sottoscritto un contratto contenente clausole abusive.

La pronuncia recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea il 17 maggio 2022 in materia di protezione dei consumatori.

Il principio è particolarmente importante:

il mancato ricorso contro un decreto ingiuntivo non impedisce sempre di far valere successivamente l’abusività di alcune clausole contrattuali.

Quando il decreto non contiene una motivazione sul controllo delle clausole abusive, il giudice dell’esecuzione deve verificarne l’eventuale presenza, purché incidano sull’esistenza o sull’importo del credito, nei limiti stabiliti dalla Cassazione.

In presenza dei presupposti previsti, il consumatore deve essere informato della possibilità di proporre un’opposizione tardiva, ai sensi dell’articolo 650 del Codice di procedura civile, entro 40 giorni dall’informazione del giudice.

Si tratta di un rimedio specifico, non di una nuova possibilità indiscriminata di contestare qualsiasi aspetto del debito.

Cosa significa concretamente per una famiglia?

Facciamo un esempio illustrativo.

Una persona ha sottoscritto un finanziamento, ha interrotto i pagamenti e oggi riceve una richiesta di 18.000 euro.

Prima di accettare l’importo, sarebbe opportuno verificare:

  1. Quanto denaro è stato effettivamente ricevuto.
  2. Quanto è già stato restituito.
  3. Quali interessi, commissioni e spese sono stati aggiunti.
  4. Se le condizioni contrattuali rispettano la normativa.
  5. Se esistono clausole abusive o altre contestazioni giuridicamente fondate.

Il debito effettivamente dovuto potrebbe risultare diverso da quello richiesto.

La differenza può incidere sulla difesa, sul ricalcolo e anche su una successiva trattativa di saldo e stralcio.

Attenzione: non interrompete i pagamenti senza una valutazione

La presenza di possibili irregolarità non autorizza automaticamente a sospendere le rate.

Una decisione non adeguatamente valutata può determinare interessi di mora, segnalazioni nei sistemi creditizi e iniziative giudiziarie.

Per questo il percorso corretto è un altro:

Prima verificare. Poi comprendere i propri diritti. Infine decidere come agire.

Se avete già ricevuto un decreto ingiuntivo, un precetto o un pignoramento, occorre agire tempestivamente, perché potrebbero esserci termini processuali da rispettare.

Come può intervenire Avvocato in Famiglia ETS

La nostra Associazione accompagna le famiglie nella verifica delle posizioni debitorie, favorendo un approccio basato sulla documentazione e sul rispetto dei diritti del consumatore.

Quando necessario, possiamo contribuire a organizzare un percorso di assistenza che comprenda:

  • Esame preliminare del contratto e della documentazione.
  • Valutazione dell’opportunità di una perizia econometrica.
  • Approfondimento delle eventuali clausole abusive con professionisti competenti.
  • Verifica delle possibilità di contestazione o di trattativa stragiudiziale.
  • Ricerca di accordi sostenibili con banche, finanziarie e società di recupero crediti.

L’Associazione intrattiene già rapporti e interlocuzioni con diversi operatori del settore creditizio, che possono agevolare l’avvio di un confronto professionale.

La miglior causa è quella che riusciamo a evitare, quando esistono le condizioni per una soluzione corretta e sostenibile.

Avete un prestito non pagato? Non rinunciate a far valere i vostri diritti

Non promettiamo cancellazioni automatiche dei debiti.

Sappiamo però che una richiesta di pagamento merita di essere verificata, soprattutto quando coinvolge una famiglia già in difficoltà.

Un contratto va letto. Un conteggio va controllato. Un diritto va fatto valere.

Se non riuscite a trovare un avvocato specializzato oppure se i costi risultano difficilmente sostenibili, potete rivolgervi alla nostra Associazione per ricevere supporto e una valutazione della situazione.

Per richiedere assistenza e iscriversi:

https://www.avvocatoinfamiglia.com/iscriviti-o-rinnova/

Associazione Avvocato in Famiglia ETS

Email: info@avvocatoinfamiglia.com

Cellulare Prima Emergenza / WhatsApp: 338 83 10 374

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