IL VOSTRO CONDOMINIO QUANTO PAGA L’IVA SULLA BOLLETTA ?

La bolletta della luce dei condomini diventa più leggera. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha stabilito che sulle forniture di energia destinate alle parti comuni degli edifici l’IVA debba essere del 10%. Anche in caso di immobili che includano esercizi commerciali indipendenti. Scopriamo tutti i dettagli di questa iniziativa e come è possibile richiedere l’aliquota agevolata. La riduzione dell’IVA nella bolletta della luce condominiale è scaturita dalla risposta all’interpello n. 142/2021dell’Agenzia delle Entrate, in merito proprio all’aliquota applicabile nelle parti comuni dei condomini. Che si intende per “parti comuni” dei condomini?Per parti comuni si intendono tutte le strutture necessarie all’utilizzo dell’edificio. E quindi il suolo, le fondamenta, tetti e scale, ma anche portoni d’ingresso, cortili, facciate e parcheggi. Rientrano in questa categoria pure ascensori, lavanderie, portinerie, cisterne e impianti idraulici, sistemi di riscaldamento e condizionamento centralizzato, oltre che le antenne televisive.

Nel documento, viene fatta menzione di un quesito con protagonista un condominio. Questo edificio, oltre a unità immobiliari e parti comuni, include negozi ubicati all’interno delle mura degli edifici, ma completamente indipendenti per quanto riguarda servizi, utenze e accessi. In considerazione di questo, l’amministratore del condominio richiede all’Agenzia delle Entrate quale sia il regime fiscale adeguato. La soluzione interpretativa dell’amministratore, in particolare, è la seguente:

L’istante ritiene che è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento nella ipotesi di somministrazione di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini ‘esclusivamente residenziali’, ossia composti da abitazioni che utilizzano l’energia esclusivamente per ‘uso domestico’.

Agenzia delle EntrateRisposta n. 142, Soluzione Interpretativa prospettata dal contribuente.

A questa possibile soluzione, l’Agenzia delle Entrate risponde favorevolmente:

Sulla base della prassi richiamata, pertanto, prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.

Agenzia delle EntrateRisposta n. 142, Parere dell’Agenzia delle Entrate.
Alla risposta positiva, però, va accompagnata la precisazione legata all’espressione “uso domestico”. Sembra essere questa, infatti, la discriminante fondamentale per capire se è possibile usufruire dell’aliquota ordinaria o meno. Nello specifico:

L’espressione ‘uso domestico’ è stata interpretata più restrittivamente con riguardo, però, alle utenze a utilizzazione promiscua, imponendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria sull’intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori.

Agenzia delle EntrateRisposta n. 142, Parere dell’Agenzia delle Entrate.

Chi è escluso dal regime agevolato dell’IVA al 10%?

Pertanto, per capire se il proprio condominio può godere dell’IVA agevolata al 10%, bisogna stabilire se:

  • Le attività commerciali sono incluse nell’edificio ma completamente indipendenti per quanto riguarda le utenze. In questo caso, è possibile stabilire il consumo di energia impiegato per usi domestici (sarebbero le parti comuni del condominio), e si può applicare il regime agevolato;
  • Gli esercizi fanno parte del condominio e si riferiscono a contatori interni allo stesso, difatti rendendo complessa la determinazione della quota energia destinata a usi residenziali rispetto a quella per gli usi commerciali. In questo caso, rimane l’aliquota ordinaria al 22%.

In che modo si richiede l’IVA ridotta per i condomini?

Una volta accertato che il proprio condominio potrebbe godere dell’IVA agevolata al 10%, come richiederla? Anche in questo caso, bisogna rifarsi a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Nel già citato quesito n. 142, l’amministratore di condominio dichiara di voler “ufficializzare” l’uso esclusivamente residenziale della fornitura di energia tramite autocertificazione. Si tratterebbe quindi di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’amministratore dove si dichiara che l’energia viene utilizzata solo per usi domestici.

Questa procedura trova il favore dell’Agenzia, che però specifica:

Per quanto concerne la procedura operativa utilizzata dall’istante per richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla società fornitrice di energia, che consta di una dichiarazione sostitutiva, si rappresenta che pur in presenza della predetta dichiarazione rilasciata dall’amministratore di condominio, in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come ‘domestici’, rimane ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta ove in sede di controllo si ravvisi la mancanza delle condizioni di legge, così come interpretate, per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

Agenzia delle EntrateRisposta n. 142, Parere dell’Agenzia delle Entrate.

E quindi, se in caso di controlli dovesse venire alla luce che l’aliquota da applicare era al 22%, invece che al 10%, si dovrà procedere al recupero dei mancati versamenti.

 

Come controllare se il proprio condominio ha diritto all’IVA al 10%?

Alla luce di quanto detto, per capire se il proprio condominio ha diritto all’IVA agevolata al 10% è necessario stabilire con precisione l’uso che viene fatto dell’energia elettrica.

Se all’interno dell’edificio sono presenti esercizi commerciali, va stabilito se questi sono indipendenti dal punto di vista delle utenze. Cioè se è possibile stabilire con certezza quanta energia consumano con dei contatori separati. Se la risposta è positiva, si può procedere con la domanda di agevolazione. Altrimenti, l’IVA rimarrà al 22%.

 

ECCO IL TESTO COMPLETO ( premere QUI  per scaricare il documento)

 

 

ECCO L’AUTOCERTIFICAZIONE DA TRASMETTERE  ( premere QUI  per scaricare il documento)

 

 


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