FINANZIAMENTI CON AMMORTAMENTO GRADUALE: ITALIANO E FRANCESE.

Nella conformazione dell’oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c.

 

 

Gli obblighi di trasparenza e il divieto dell’anatocismo interessano la “spettanza” pattuita in contratto, risultando la “debenza” rimessa alla volontà delle parti. In tale aspetto si caratterizza la distinzione fra ammortamento italiano e francese.

 

 

 

Mutuo: nullità in assenza di indicazione delle modalità di ammortamento del capitale

Il contratto di mutuo deve indicare, con chiarezza in maniera univoca ed, ovviamente, in forma scritta il piano di ammortamento o i parametri utili alla sua determinazione.
In virtù degli articoli 1346 c.c. e 1284 c.c., nonché dell’art. 117 TUB “Le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l’indicazione di un criterio che consente di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi.” Tanto è quanto afferma la Cassazione Civile, Sez. III, con Sentenza n° 16907 del 25 giugno 2019.
Dunque, secondo la Suprema Corte occorre che il contratto indichi i criteri che consentono ad entrambe le parti di individuare in maniera univoca l’esatto contenuto dell’ammortamento.
Nella fattispecie in esame, la disamina del contratto di mutuo consente di verificare l’omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto di mutuo, pertanto è evidente la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 117 TUB.
Vi è più che come si evince dalla letteratura tecnica in materia di piano d’ammortamento il TAN contrattualmente indicato può essere applicato sia all’ammortamento “francese” con rata costante e quota di capitale variabile, che a quello “italiano” con rata variabile e quota di capitale costante. È dunque di ogni evidenza che la mancata allegazione del piano di ammortamento, unitamente alla mancata indicazione dei criteri per determinarlo, rende indeterminate ed indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere.
Infatti, gli interessi sono calcolati anche e soprattutto in funzione delle modalità di ammortamento, di modo che due mutui identici, con lo stesso tasso, ma con modalità e termini di ammortamento differenti sviluppano costi diversi.
È per tale ragione che “Il piano di ammortamento di un contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale” (Cass. Civ., Sez. I, 25 Novembre 2010, N. 23972), con la conseguenza che la mancanza delle modalità di ammortamento medesimo incidono sia giuridicamente che tecnicamente sulla validità del contratto, essendo tali accordi essenziali per la stipula del medesimo.

 


 

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