Termine di giacenza raccomandata: quanti giorni hai per ritirarla davvero?
Non basta ricevere l’avviso: ecco cosa dice la legge sui termini di ritiro delle raccomandate e degli atti giudiziari
Quante volte ci capita di trovare un avviso di giacenza nella cassetta della posta, magari dopo un’assenza di pochi giorni?
Magari attendavamo una comunicazione importante – una multa, un atto, o una lettera dalla banca – e il postino è passato mentre eravamo fuori casa.
Cosa succede in questi casi? Quanto tempo abbiamo per ritirare la raccomandata?
E se non la ritiriamo, può essere considerata comunque notificata?
Facciamo chiarezza, anche con i riferimenti di legge.
📬 Chi può ricevere la raccomandata?
Se in casa è presente una persona con almeno 14 anni, la raccomandata può essere consegnata anche a lui o lei, in quanto “persona legittimata alla ricezione” secondo l’art. 7, comma 2, D.Lgs. 261/1999.
Se invece nessuno può riceverla, il postino lascia un avviso di giacenza, e la comunicazione verrà depositata presso l’ufficio postale indicato sull’avviso.
📅 Termini di giacenza: quanti giorni hai per ritirare?
La durata del deposito cambia a seconda del tipo di raccomandata o atto notificato:
| TIPO DI COMUNICAZIONE | GIORNI DI GIACENZA | NOTE IMPORTANTI |
|---|---|---|
| Atti giudiziari (Poste Italiane, 890) | 180 giorni | La legge (L. 890/1982, art. 8) prevede che anche se non ritirato, l’atto si considera notificato trascorsi 10 giorni dal deposito |
| Atti notificati dall’Ufficiale Giudiziario | 30 giorni | Depositati presso la Casa Comunale, come da art. 140 c.p.c. |
| Raccomandata ordinaria | 30 giorni | Dopo questo periodo torna al mittente, senza possibilità per il destinatario di conoscerne il contenuto |
| Raccomandata 1 (urgente) | 15 giorni | Tempi ridotti per la natura “accelerata” del servizio |
🔎 Il ritiro è sempre gratuito e può essere effettuato di persona oppure delegando un familiare con delega scritta e documento.
⚖️ Ma se non la ritiro? Attenzione agli effetti giuridici
Nel caso degli atti giudiziari, la mancata consegna non evita gli effetti: la legge presume che ne siamo a conoscenza(notifica perfezionata per “compiuta giacenza”) dopo 10 giorni dal deposito.
Questo principio è confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 124/2000, e ribadito più volte: non serve dimostrare l’effettiva lettura dell’atto.
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Molti cittadini ignorano l’importanza di questi termini, e finiscono per subire cause, pignoramenti o decadenze solo perché non hanno ritirato in tempo una raccomandata.
Per questo motivo, l’Associazione Avvocato in Famiglia ETS ha attivato una rete di canali informativi social per aggiornarti in tempo reale:
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